logo
Assoholding sostiene l'ambiente

Questa schermata contribuisce al risparmio energetico quando ti allontani o resti inattivo.

Costituzione holding mediante conferimento di partecipazioni: come funziona e quando conviene

Quando un imprenditore possiede già le quote di una o più società operative, la semplice apertura di una nuova società non è sufficiente per creare una struttura holding.

La nuova capogruppo deve infatti acquisire le partecipazioni delle imprese esistenti e collocarsi al vertice del gruppo. Uno degli strumenti più utilizzati per raggiungere questo risultato è il conferimento di partecipazioni.

Attraverso il conferimento, il socio trasferisce alla holding le quote o le azioni detenute nelle società operative e riceve, normalmente, una partecipazione nella holding stessa. Non abbandona quindi l’investimento, ma passa da un controllo diretto delle operative a un controllo esercitato attraverso la capogruppo.

L’operazione può consentire di razionalizzare la proprietà, organizzare la governance, preparare il passaggio generazionale e creare una struttura adatta a nuovi investimenti. La sua realizzazione richiede, però, il coordinamento degli aspetti fiscali, societari, contabili e patrimoniali.

Costituzione della holding tramite conferimento: in sintesi

Il meccanismo può essere riassunto in quattro passaggi:

  1. l’imprenditore possiede direttamente una o più società;
  2. viene costituita o individuata una società holding;
  3. le partecipazioni delle società operative vengono conferite nella holding;
  4. l’imprenditore diventa socio della holding, che a sua volta diventa socia delle operative.

Quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 177 del TUIR, trova applicazione il criterio del cosiddetto realizzo controllato.

Non si tratta di un’esenzione fiscale automatica, né di una neutralità riconosciuta indistintamente a ogni conferimento. Il realizzo controllato è un particolare criterio di determinazione del valore fiscalmente rilevante dell’operazione, collegato alla quota di patrimonio netto formata dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Che cosa significa conferire le partecipazioni in una holding

Nel conferimento sono generalmente coinvolti tre soggetti:

  • il conferente, ossia il socio che trasferisce le partecipazioni;
  • la società conferita, le cui quote o azioni vengono trasferite;
  • la società conferitaria, cioè la holding che riceve le partecipazioni.

Il conferente non riceve normalmente un prezzo in denaro, come avverrebbe nel caso di una vendita. Riceve invece quote o azioni della società conferitaria.

La partecipazione diretta nella società operativa viene così sostituita da una partecipazione nella holding.

La struttura prima del conferimento

L’imprenditore possiede direttamente:

  • il 100% della Società Alfa;
  • il 100% della Società Beta.

La struttura dopo il conferimento

L’imprenditore possiede:

  • il 100% della Holding;
  • la Holding possiede il 100% di Alfa;
  • la Holding possiede il 100% di Beta.

L’imprenditore continua quindi a controllare entrambe le società, ma lo fa indirettamente attraverso la capogruppo.

Perché non basta costituire una nuova SRL

Un errore frequente consiste nel ritenere sufficiente la costituzione di una nuova SRL con un oggetto sociale dedicato all’assunzione e alla gestione di partecipazioni.

La nascita della nuova società crea un soggetto giuridico, ma non modifica automaticamente la proprietà delle imprese operative già esistenti.

Fino a quando le partecipazioni rimangono intestate direttamente all’imprenditore:

  • la nuova società non controlla le operative;
  • non esiste ancora una vera catena partecipativa;
  • i dividendi continuano a essere distribuiti direttamente al socio;
  • le decisioni proprietarie non sono concentrate nella capogruppo.

Per completare la riorganizzazione è quindi necessario trasferire le partecipazioni alla holding.

Il conferimento rappresenta uno degli strumenti disponibili. A seconda della struttura esistente e degli obiettivi perseguiti, possono essere valutate anche la cessione delle quote, la scissione o altre operazioni straordinarie.

Conferimento o vendita delle quote: qual è la differenza?

Conferimento e cessione producono entrambi il trasferimento delle partecipazioni alla holding, ma seguono logiche economiche e fiscali differenti.

ConferimentoCessione
Il socio trasferisce le quote alla holdingIl socio vende le quote alla holding
Riceve normalmente partecipazioni nella holdingRiceve un corrispettivo
Resta investito nel gruppoRealizza una vendita
Può trovare applicazione il realizzo controllatoPuò emergere una plusvalenza sul prezzo di vendita

È funzionale alla riorganizzazione proprietaria

Richiede anche di valutare la capacità finanziaria della holding

Nella cessione, la plusvalenza viene generalmente determinata confrontando il corrispettivo con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Nel conferimento, invece, il socio non esce dal gruppo: non possiede più direttamente la società operativa, ma possiede la holding che la controlla.

La scelta non deve dipendere esclusivamente dal possibile effetto fiscale. Occorre considerare anche:

  • gli obiettivi della riorganizzazione;
  • le risorse finanziarie disponibili;
  • la composizione della compagine sociale;
  • il valore e il costo fiscale delle partecipazioni;
  • la governance che si vuole ottenere;
  • le operazioni previste negli anni successivi.

Come viene tassato il conferimento di partecipazioni

Nel regime ordinario, il conferimento di beni, comprese le partecipazioni, è equiparato a una cessione a titolo oneroso.

Ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza, il corrispettivo viene determinato sulla base del valore normale previsto dall’articolo 9 del TUIR. Gli articoli 175 e 177 introducono, per specifiche fattispecie, criteri differenti di determinazione del valore di realizzo.

Esempio nel regime ordinario

Un imprenditore possiede una partecipazione con:

  • costo fiscalmente riconosciuto: 100.000 euro;
  • valore normale determinato ai sensi dell’articolo 9 TUIR: 700.000 euro.

Applicando il criterio ordinario, l’operazione potrebbe determinare una plusvalenza pari a 600.000 euro, nonostante il conferente non riceva un pagamento in denaro.

La disciplina dei conferimenti di partecipazioni è stata modificata dal D.Lgs. 192/2024. Le nuove disposizioni si applicano ai conferimenti effettuati dal 31 dicembre 2024.

Che cos’è il realizzo controllato

Il realizzo controllato è un criterio particolare per determinare il valore fiscalmente rilevante del conferimento.

In presenza dei requisiti dell’articolo 177 TUIR, il valore di realizzo è individuato nella quota delle voci di patrimonio netto formata dalla società conferitaria per effetto del conferimento.

Il valore non è quindi necessariamente determinato sulla base del valore di mercato della partecipazione.

Esempio semplificato

La partecipazione conferita presenta:

  • costo fiscalmente riconosciuto: 100.000 euro;
  • valore normale: 700.000 euro.

Se la quota di patrimonio netto formata dalla holding per effetto del conferimento è pari a 100.000 euro, corrispondenti al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, l’operazione può non determinare l’emersione di una plusvalenza.

Se la quota di patrimonio netto formata per effetto del conferimento è invece pari a 400.000 euro, può emergere una plusvalenza di 300.000 euro, data dalla differenza tra:

  • valore di realizzo: 400.000 euro;
  • costo fiscalmente riconosciuto: 100.000 euro.

Il valore attribuito al conferimento non può essere determinato arbitrariamente con il solo obiettivo di evitare la tassazione. Deve essere coerente con:

  • l’atto societario;
  • la documentazione valutativa;
  • la relazione di stima, quando prevista;
  • la rappresentazione contabile;
  • la disciplina del capitale e del patrimonio netto.

La relazione di stima rappresenta, sul piano civilistico, il limite massimo entro il quale può essere formato il patrimonio netto della conferitaria, mentre il regime dell’articolo 177 rimane un criterio di determinazione del reddito del conferente e non una neutralità automatica.

Il caso più frequente: conferimento di una partecipazione di controllo

L’articolo 177, comma 2, del TUIR disciplina il caso in cui, attraverso il conferimento, la società conferitaria:

  • acquisisca il controllo di diritto della società conferita;
  • oppure incrementi una percentuale di controllo già posseduta, in presenza delle condizioni previste.

Il controllo di diritto è collegato alla maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1, del Codice civile.

Quando ricorrono i presupposti della disposizione, il realizzo controllato rappresenta il criterio naturale di determinazione del reddito del conferente e non un regime che può essere liberamente scelto o escluso.

Caso pratico

Marco possiede:

  • il 100% di Alfa SRL;
  • il 100% di Beta SRL.

Marco costituisce Holding MB SRL e conferisce nella nuova società entrambe le partecipazioni.

Prima dell’operazione:

  • Marco controlla direttamente Alfa;
  • Marco controlla direttamente Beta.

Dopo l’operazione:

  • Marco controlla Holding MB;
  • Holding MB controlla Alfa;
  • Holding MB controlla Beta.

Per ciascuna partecipazione devono essere analizzati separatamente:

  • la percentuale posseduta;
  • i diritti di voto;
  • il costo fiscalmente riconosciuto;
  • il valore normale;
  • la quota di patrimonio netto formata dalla conferitaria;
  • gli eventuali vincoli sulle quote;
  • il regime fiscale applicabile.

Non è sufficiente che Marco continui a controllare indirettamente le imprese. È necessario verificare che l’intera operazione soddisfi i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma.

Come si realizza l’operazione

La costituzione di una holding mediante conferimento richiede un percorso articolato in più fasi.

1. Analisi della struttura esistente

La prima attività consiste nella ricostruzione di:

  • società partecipate;
  • percentuali detenute;
  • diritti di voto;
  • soci coinvolti;
  • partecipazioni dirette e indirette;
  • eventuali usufrutti, pegni o vincoli;
  • costo fiscalmente riconosciuto delle quote.

2. Definizione degli obiettivi

La costituzione della holding deve essere collegata a esigenze concrete, come:

  • coordinamento di più imprese;
  • passaggio generazionale;
  • nuovi investimenti;
  • ingresso di investitori;
  • gestione della liquidità;
  • separazione tra proprietà e attività operativa;
  • futura vendita di una partecipata.

3. Scelta della forma giuridica

La holding non costituisce un tipo societario autonomo.

Occorre quindi individuare la forma giuridica più coerente con:

  • le attività che dovrà svolgere;
  • il numero e le caratteristiche dei soci;
  • il regime di responsabilità;
  • la governance;
  • gli obblighi contabili;
  • gli eventuali servizi prestati alle partecipate.

4. Progettazione della governance

Prima del conferimento devono essere definite le regole che disciplineranno:

  • nomina e poteri degli amministratori;
  • quorum decisionali;
  • trasferimento delle partecipazioni;
  • ingresso degli eredi;
  • diritti particolari dei soci;
  • distribuzione degli utili;
  • operazioni con le società partecipate.

5. Ricostruzione e valutazione delle partecipazioni

Il valore economico della società, il valore nominale delle quote, il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto sono grandezze differenti.

La loro corretta ricostruzione è necessaria per:

  • predisporre l’atto;
  • verificare la congruità del conferimento;
  • determinare le partecipazioni da assegnare;
  • calcolare l’eventuale plusvalenza;
  • individuare il regime fiscale applicabile.

6. Redazione e stipula degli atti

La tecnica dell’operazione dipende dalla forma societaria e dal momento in cui viene realizzato il conferimento.

Le partecipazioni possono essere trasferite:

  • contestualmente alla costituzione della holding;
  • mediante un successivo aumento di capitale;
  • attraverso un apporto al patrimonio netto, nelle specifiche configurazioni ammesse;
  • nell’ambito di una riorganizzazione più articolata.

7. Adempimenti successivi

Dopo il conferimento occorre aggiornare:

  • assetti proprietari;
  • libri sociali;
  • Registro delle imprese;
  • contabilità;
  • rappresentazione delle partecipazioni in bilancio;
  • contratti e flussi infragruppo;
  • procedure di governance.

Il conferimento deve avvenire durante la costituzione?

No. Il conferimento può avvenire contestualmente alla nascita della holding oppure in un momento successivo.

Conferimento contestuale

Le partecipazioni vengono utilizzate per sottoscrivere il capitale e formare il patrimonio della nuova società. La holding nasce quindi già titolare delle quote delle operative.

Conferimento successivo

La holding viene inizialmente costituita con denaro o altri apporti. Le partecipazioni vengono trasferite in un secondo momento, normalmente attraverso un aumento di capitale o un’altra tecnica patrimoniale coerente con la struttura progettata.

La scelta incide su:

  • statuto iniziale;
  • capitale e patrimonio netto;
  • quote assegnate ai soci;
  • documentazione necessaria;
  • tempi dell’operazione;
  • trattamento contabile e fiscale.

Conferimento senza aumento di capitale

Con la risposta a interpello n. 9 del 20 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato una specifica operazione di apporto a patrimonio netto di una partecipazione totalitaria:

  • senza aumento del capitale sociale;
  • senza emissione di nuove quote;
  • realizzata da un soggetto che possedeva già integralmente la società conferitaria.

Nella fattispecie rappresentata, l’Agenzia ha ritenuto applicabile l’articolo 177, comma 2, considerando anche che l’assegnazione di nuove partecipazioni avrebbe avuto una funzione meramente formale, essendo il conferente già socio unico della conferitaria.

Lo Studio n. 37-2026/T del Consiglio Nazionale del Notariato ha successivamente approfondito le novità, le tecniche redazionali e i casi pratici relativi ai conferimenti di partecipazioni a realizzo controllato.

Il chiarimento non introduce, però, una regola generale applicabile a qualsiasi apporto a patrimonio netto.

La soluzione deve essere verificata puntualmente, soprattutto quando:

  • la conferitaria è partecipata da più soci;
  • l’operazione modifica gli equilibri proprietari;
  • vengono attribuiti diritti differenti;
  • i valori iscritti non coincidono con il costo fiscale;
  • l’apporto è inserito in una sequenza di operazioni più ampia.

Si possono conferire due o più società nella stessa holding?

Sì. Una holding può ricevere le partecipazioni di più società operative.

Questa configurazione è frequente quando l’imprenditore possiede imprese che:

  • operano in settori complementari;
  • condividono risorse o investimenti;
  • appartengono allo stesso nucleo familiare;
  • devono essere coordinate a livello strategico;
  • possono partecipare a future acquisizioni.

Ogni partecipazione deve però essere esaminata autonomamente. Non è detto che tutte le quote possano essere trasferite applicando la stessa disposizione fiscale.

Una partecipazione può consentire alla holding di acquisire il controllo, mentre un’altra può rappresentare una minoranza. Possono inoltre essere differenti:

  • costi fiscali;
  • valori normali;
  • percentuali di voto;
  • diritti particolari;
  • vincoli statutari;
  • soggetti conferenti.

Cosa accade quando ci sono più soci conferenti

Quando le partecipazioni sono detenute da più soci, il controllo può essere acquisito dalla holding anche attraverso il conferimento di quote che, considerate singolarmente, non rappresentano la maggioranza.

È però necessario che i conferimenti siano realizzati nell’ambito di un’operazione unitaria: ciò che rileva è l’accordo dei soci volto a trasferire il controllo mediante un unico atto di conferimento, secondo il principio dello uno actu.

La presenza di più conferenti impone di coordinare:

  1. le percentuali trasferite alla holding;
  2. le percentuali attribuite ai soci nella holding.

Devono quindi essere definiti preventivamente:

  • valore delle partecipazioni conferite;
  • rapporto di cambio;
  • percentuali nella capogruppo;
  • diritti di voto;
  • poteri amministrativi;
  • regole in caso di uscita o successione.

La fiscalità del conferimento non può essere separata dalla futura governance. Una struttura fiscalmente sostenibile, ma incapace di regolare i rapporti tra i soci, può generare conflitti e inefficienze.

Conferimento di partecipazioni qualificate di minoranza

Il comma 2-bis dell’articolo 177 TUIR consente, a specifiche condizioni, di applicare il realizzo controllato anche quando la holding non acquisisce o incrementa il controllo della società conferita.

Per le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, devono essere superate alternativamente le seguenti soglie:

  • 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria;
  • 25% del capitale o del patrimonio.

Per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati, le soglie sono:

  • 2% dei diritti di voto;
  • 5% del capitale o del patrimonio.

La società conferitaria deve essere partecipata unicamente dal conferente oppure, quando il conferente è una persona fisica, dal conferente e dai familiari individuati dall’articolo 5, comma 5, del TUIR.

Questa apertura alle holding partecipate da più familiari si applica ai conferimenti effettuati dal 31 dicembre 2024.

Secondo la relazione illustrativa della riforma, richiamata dal CNDCEC e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ciascun conferimento deve avere autonomamente a oggetto una partecipazione superiore alle soglie richieste.

Non è quindi sufficiente superare le soglie soltanto sommando partecipazioni individualmente inferiori.

Due familiari che possiedono ciascuno il 25% di una società non quotata possono, in linea di principio, conferire le rispettive partecipazioni in una holding familiare comune. Due familiari che detengono ciascuno il 12% non possono invece raggiungere il requisito limitandosi a sommare le due quote.

Per le partecipazioni conferite attraverso questa disciplina, il periodo minimo di possesso richiesto alla conferitaria ai fini della Participation Exemption è esteso a 60 mesi, in luogo del periodo ordinario.

E se la società conferita è già una holding?

Quando l’oggetto del conferimento è la partecipazione in un’altra holding, l’analisi diventa più complessa.

In determinate configurazioni non è sufficiente osservare la percentuale formalmente detenuta nella holding conferita. È necessario considerare anche alcune partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dalla stessa holding.

La disciplina richiede di verificare:

  • la qualificazione della società come holding;
  • le partecipazioni dirette;
  • le partecipazioni indirette detenute tramite società controllate che siano a loro volta holding;
  • il valore contabile delle partecipazioni rilevanti;
  • l’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

La riforma ha limitato il test alle partecipazioni che rappresentano più della metà del valore contabile complessivo delle partecipazioni rilevanti, evitando che una partecipazione economicamente marginale sotto soglia impedisca automaticamente l’applicazione del regime.

Questa casistica richiede una ricostruzione puntuale dell’intero gruppo e non può essere valutata esclusivamente sulla base della percentuale posseduta nella holding oggetto del conferimento.

Quali documenti servono

La fase preliminare richiede normalmente:

  • visure camerali aggiornate;
  • statuti delle società coinvolte;
  • ultimi bilanci approvati;
  • situazioni contabili aggiornate;
  • atti di acquisto o sottoscrizione delle quote;
  • documentazione sul costo fiscale delle partecipazioni;
  • patti parasociali;
  • organigramma societario;
  • indicazione dei diritti di voto;
  • documentazione relativa a pegni, usufrutti o altri vincoli;
  • descrizione degli obiettivi della riorganizzazione.

La mancanza della documentazione sul costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni costituisce una criticità rilevante, perché impedisce di determinare correttamente l’eventuale plusvalenza.

È sempre necessaria una perizia?

La necessità e le modalità della relazione di stima dipendono:

  • dalla forma giuridica della società conferitaria;
  • dalla natura delle partecipazioni conferite;
  • dalla tecnica societaria utilizzata;
  • dalle disposizioni civilistiche applicabili.

La relazione di stima assolve principalmente una funzione civilistica: documenta il valore del bene conferito e tutela l’integrità del capitale e del patrimonio della società.

Non deve però essere confusa con la determinazione del valore fiscale.

Una partecipazione può infatti presentare contemporaneamente:

  • un valore economico;
  • un valore normale;
  • un costo fiscalmente riconosciuto;
  • un valore attribuito nell’atto;
  • un valore iscritto nel patrimonio netto della holding.

Il coordinamento tra queste grandezze è uno dei passaggi più delicati dell’operazione e deve essere definito prima della stipula, con il coinvolgimento dei professionisti interessati.

Quando il conferimento può essere una scelta strategica

La costituzione della holding mediante conferimento può essere funzionale quando si intende:

  • concentrare più partecipazioni sotto una capogruppo;
  • coordinare le decisioni delle operative;
  • reinvestire risorse all’interno del gruppo;
  • preparare un passaggio generazionale;
  • organizzare i rapporti tra più rami familiari;
  • separare il livello proprietario dalla gestione operativa;
  • predisporre la struttura per nuove acquisizioni;
  • agevolare l’ingresso di investitori;
  • programmare una futura dismissione;
  • razionalizzare partecipazioni detenute direttamente da persone fisiche.

Il beneficio non deriva, però, dalla sola presenza di una società intermedia.

La holding deve avere:

  • una funzione effettiva;
  • una governance coerente;
  • flussi infragruppo correttamente regolati;
  • costi sostenibili;
  • obiettivi strategici riconoscibili.

Gli errori da evitare

1. Ritenere il realizzo controllato automatico

L’articolo 177 si applica soltanto quando sono rispettati i presupposti previsti. La semplice volontà di costituire una holding non è sufficiente.

2. Confondere valore normale e costo fiscale

Il valore normale della partecipazione e il suo costo fiscalmente riconosciuto non coincidono necessariamente.

3. Determinare arbitrariamente il patrimonio netto

La quota di patrimonio netto formata per effetto del conferimento deve essere coerente con l’atto, la valutazione, la contabilità e la disciplina societaria.

4. Utilizzare uno statuto standard

Quando la holding è partecipata da più soci o familiari, lo statuto deve disciplinare con precisione poteri, maggioranze, circolazione delle quote e successione.

5. Definire la governance dopo il conferimento

La struttura proprietaria risultante dall’operazione deve essere progettata prima della stipula.

6. Considerare identiche tutte le partecipazioni

Quando vengono conferite più società, ogni quota può presentare percentuali, valori e requisiti fiscali differenti.

7. Trascurare le operazioni successive

Vendite, donazioni, fusioni, scissioni o ingressi di nuovi soci già programmati devono essere valutati insieme al conferimento. La sequenza complessiva può incidere sul trattamento fiscale e sulla sostenibilità della riorganizzazione.

Aggiornamento normativo dal 1° gennaio 2027

Per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2026, i riferimenti normativi utilizzati nell’articolo sono quelli dell’attuale articolo 177 del TUIR:

  • comma 2: conferimenti attraverso i quali la conferitaria acquisisce o incrementa il controllo;
  • comma 2-bis: conferimenti di partecipazioni qualificate;
  • comma 2-ter: partecipazioni conferite in società holding;
  • comma 2-quater: estensione a 60 mesi dell’holding period ai fini PEX.

Il D.Lgs. 117/2026 ha approvato il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, applicabile dal 1° gennaio 2027.

Nel nuovo articolo 177 le medesime disposizioni sono riorganizzate nei commi:

  • 2: partecipazioni di controllo;
  • 3: partecipazioni qualificate;
  • 4: conferimenti di partecipazioni in holding;
  • 5: holding period di 60 mesi.

La rinumerazione non deve quindi essere interpretata come un’eliminazione della disciplina, ma richiederà l’aggiornamento dei riferimenti normativi negli atti e nei contenuti pubblicati dal 2027.

Una riorganizzazione che richiede una regia unitaria

Il conferimento di partecipazioni è uno degli strumenti principali per trasformare partecipazioni detenute direttamente in un gruppo organizzato attraverso una holding.

L’operazione non può essere ridotta a un semplice trasferimento di quote. Richiede il coordinamento tra:

  • struttura proprietaria;
  • valori fiscali;
  • forma societaria;
  • statuto;
  • governance;
  • rappresentazione contabile;
  • obiettivi familiari e imprenditoriali.

Una holding progettata correttamente può diventare il centro di indirizzo, investimento e coordinamento del gruppo.

Una struttura costruita senza considerare i valori delle partecipazioni, i rapporti tra i soci e le operazioni successive rischia invece di aggiungere costi e complessità senza produrre benefici proporzionati.

Possiedi partecipazioni in una o più società e stai valutando la costituzione di una holding? Assoholding supporta imprese e professionisti nell’analisi preliminare della struttura, nella verifica dei requisiti del conferimento e nel coordinamento degli aspetti fiscali, societari e di governance.

Il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce l’analisi fiscale, societaria e legale della singola operazione.

No. Il realizzo controllato non è un’esenzione automatica. È un criterio di determinazione del valore fiscale dell’operazione. L’eventuale emersione di una plusvalenza dipende anche dalla quota di patrimonio netto formata dalla conferitaria.

Sì, ma ogni partecipazione deve essere analizzata separatamente per percentuale, costo fiscale, valore normale, diritti di voto e disposizione applicabile.

Sì, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 177, comma 2-bis, applicabile fino al 31 dicembre 2026 e rinumerato come comma 3 dal 2027.

Sì, quando l’operazione unitaria consente alla holding di acquisire il controllo della società conferita. I conferimenti devono essere coordinati e normalmente formalizzati attraverso un unico atto.

Non necessariamente. Il conferimento può avvenire contestualmente alla costituzione oppure in un momento successivo.

In specifiche configurazioni può essere valutato un apporto a patrimonio netto senza aumento del capitale, come riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 9/2026. La soluzione non è però automaticamente applicabile a ogni società o a ogni compagine sociale.

Non necessariamente. La relazione di stima, il valore normale, il costo fiscalmente riconosciuto e il valore iscritto dalla holding rispondono a funzioni differenti e devono essere coordinati.

LA GUIDA PRATICA PER IMPRENDITORI
E PROFESSIONISTI

Scopri come costituire
una Holding

In evidenza

Articoli correlati

Richiedi un appuntamento con i nostri professionisti

Prodotto aggiunto al carrello!