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Statuto della holding: oggetto sociale, governance e clausole essenziali

Lo statuto della holding è l’insieme delle regole che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento della società capogruppo. Definisce le attività che la holding può esercitare, stabilisce come vengono distribuiti i poteri tra soci e amministratori, regola la circolazione delle partecipazioni e determina le modalità con cui devono essere assunte le decisioni più rilevanti per il gruppo.

Nelle holding familiari o partecipate da più imprenditori, lo statuto svolge anche una funzione di governo degli equilibri proprietari. Può stabilire chi nomina gli amministratori, quali operazioni richiedono maggioranze rafforzate, come vengono tutelati i soci di minoranza e cosa accade in caso di morte, recesso, ingresso di nuovi investitori o conflitto tra i soci.

La holding può nascere detenendo una sola partecipazione e diventare, nel tempo, il centro di governo di più società, investimenti e rami familiari. Per questa ragione, il suo statuto non dovrebbe limitarsi a riprodurre un modello standard, ma deve essere costruito considerando sia la struttura iniziale sia la possibile evoluzione del gruppo.

Perimetro della guida
La holding non costituisce un tipo societario autonomo. Può assumere forme giuridiche differenti. Questa guida si concentra prevalentemente sulle holding costituite come società a responsabilità limitata, caratterizzate da un’ampia flessibilità statutaria e frequentemente utilizzate nei gruppi familiari e nelle PMI. Per le società per azioni, le società semplici e le altre forme societarie trovano applicazione regole in parte diverse.

Perché lo statuto della holding non può essere standard

Lo statuto di una holding deve governare contemporaneamente due livelli:

  1. i rapporti tra i soci della capogruppo;
  2. il modo in cui la capogruppo esercita i propri diritti nelle società partecipate.

Non deve quindi limitarsi a disciplinare il funzionamento formale della società. Deve essere coerente con:

  • la composizione attuale e futura della compagine sociale;
  • le partecipazioni detenute o che saranno acquisite;
  • il ruolo della holding nel gruppo;
  • la presenza di soci operativi e non operativi;
  • la distribuzione dei poteri tra soci e amministratori;
  • il possibile ingresso di investitori;
  • le operazioni straordinarie prevedibili;
  • il passaggio generazionale;
  • la politica di distribuzione e reinvestimento degli utili;
  • i rapporti economici e finanziari con le partecipate.

Un modello standard può disciplinare validamente il funzionamento minimo di una S.r.l. Difficilmente, però, riesce a risolvere problemi specifici come:

  • lo stallo tra due soci al 50%;
  • la successione di più figli con ruoli differenti;
  • l’ingresso di un investitore;
  • la vendita di una partecipata strategica;
  • l’attribuzione di poteri diversi ai soci operativi e non operativi;
  • la separazione tra diritti economici e poteri decisionali.

La S.r.l. consente un’elevata personalizzazione dell’organizzazione societaria. Proprio questa flessibilità rende necessario predisporre atto costitutivo e statuto in funzione degli obiettivi concreti dei soci, anziché utilizzare clausole elaborate per realtà differenti.

Atto costitutivo e statuto: qual è la differenza?

Atto costitutivo e statuto vengono spesso utilizzati come espressioni equivalenti, ma assolvono funzioni differenti.

L’atto costitutivo contiene gli elementi necessari alla nascita della società, tra cui:

  • denominazione;
  • sede;
  • soci;
  • capitale;
  • conferimenti;
  • partecipazioni attribuite;
  • oggetto sociale;
  • primi amministratori;
  • durata, quando prevista.

Lo statuto contiene invece le regole destinate a disciplinare il funzionamento della società nel tempo.

Nella pratica, le norme statutarie possono essere inserite direttamente nell’atto costitutivo oppure raccolte in un documento separato e allegato. Entrambi sono sottoposti al controllo di legalità del notaio.

La distinzione più importante è funzionale:

  • l’atto costitutivo stabilisce come nasce la holding;
  • lo statuto stabilisce come viene governata e come può evolvere.

Una holding può essere costituita quando possiede ancora una struttura semplice, ma diventare successivamente il vertice di un gruppo articolato. Lo statuto deve quindi essere sufficientemente flessibile da accompagnarne lo sviluppo, senza sacrificare la tutela degli equilibri proprietari.

L’oggetto sociale della holding

L’oggetto sociale individua le attività che la holding può esercitare.

Non dovrebbe essere formulato come un elenco indiscriminato di tutte le attività astrattamente possibili. Deve descrivere in modo coerente la funzione che la società è destinata a svolgere nel gruppo.

La sua redazione richiede innanzitutto di comprendere se la holding dovrà:

  • limitarsi alla detenzione e gestione delle partecipazioni;
  • esercitare funzioni di indirizzo e coordinamento;
  • prestare servizi alle società partecipate;
  • gestire investimenti e liquidità;
  • detenere immobili, marchi o altri asset;
  • effettuare acquisizioni e dismissioni;
  • finanziare le società del gruppo nei limiti consentiti.

Le espressioni “holding pura”, “holding mista”, “holding statica” e “holding dinamica” non identificano forme societarie autonome. Descrivono modelli organizzativi e attività effettivamente svolte.

Holding prevalentemente partecipativa

Una holding può avere come attività principale:

  • acquisizione di partecipazioni;
  • detenzione di quote o azioni;
  • gestione e valorizzazione delle partecipazioni;
  • esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali;
  • coordinamento delle decisioni strategiche;
  • realizzazione di investimenti e disinvestimenti;
  • costituzione di nuove società partecipate.

La detenzione delle partecipazioni non implica necessariamente un ruolo passivo. La capogruppo può esercitare i diritti di voto, proporre o designare gli amministratori delle partecipate e definire le linee strategiche del gruppo, nel rispetto dell’autonomia giuridica degli organi di ciascuna società.

Holding che presta servizi alle partecipate

Quando la holding deve svolgere anche attività operative nei confronti delle controllate, l’oggetto sociale può comprendere, nei limiti consentiti:

  • servizi amministrativi;
  • attività di supporto contabile, con esclusione delle prestazioni professionali riservate;
  • controllo di gestione;
  • pianificazione strategica;
  • attività di tesoreria e pianificazione finanziaria infragruppo;
  • supporto finanziario alle partecipate, nei limiti di legge;
  • gestione delle risorse umane;
  • servizi informatici;
  • marketing e comunicazione;
  • supporto commerciale;
  • gestione di marchi, brevetti e altri beni immateriali;
  • locazione o concessione in uso di beni;
  • assistenza organizzativa e tecnica.

La previsione statutaria non dimostra, da sola, che tali attività vengano realmente svolte.

I servizi infragruppo devono essere:

  • effettivi;
  • coerenti con l’organizzazione della holding;
  • disciplinati mediante contratti;
  • valorizzati attraverso criteri ragionevoli;
  • adeguatamente documentati;
  • correttamente rappresentati in contabilità.

Lo statuto non può quindi sostituire i contratti, le delibere, i report e le evidenze necessarie a dimostrare l’effettività delle prestazioni.

Attività finanziarie e professionali riservate

L’oggetto sociale deve evitare di attribuire alla holding attività che la legge riserva:

  • agli intermediari autorizzati;
  • ai soggetti sottoposti a vigilanza;
  • ai professionisti iscritti in albi;
  • agli operatori titolari di specifiche autorizzazioni.

La holding può svolgere attività finanziarie interne al gruppo nei limiti consentiti, ma non può esercitare nei confronti del pubblico attività riservate né raccogliere risparmio in assenza dei relativi presupposti.

Anche l’inserimento di una clausola generale che esclude le attività riservate non sostituisce la verifica concreta delle operazioni programmate.

Perché evitare un oggetto sociale troppo generico

Un oggetto sociale estremamente ampio può sembrare vantaggioso perché riduce la necessità di future modifiche statutarie.

Può però creare incoerenze tra:

  • attività dichiarata;
  • attività effettivamente esercitata;
  • struttura organizzativa;
  • contratti infragruppo;
  • posizione IVA;
  • rappresentazione in bilancio;
  • informazioni comunicate a banche e investitori.

L’obiettivo non è restringere inutilmente le attività, ma descrivere con sufficiente precisione ciò che la holding deve svolgere e ciò che potrà ragionevolmente sviluppare.

Holding e attività di direzione e coordinamento

La previsione statutaria di funzioni di indirizzo strategico non comporta automaticamente l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento disciplinata dagli articoli 2497 e seguenti del Codice civile.

La qualificazione dipende dal comportamento concretamente tenuto dalla capogruppo e dai rapporti effettivi con le partecipate.

Quando la holding esercita attività di direzione e coordinamento:

  • le società partecipate conservano la propria autonomia giuridica;
  • gli amministratori delle controllate continuano a essere responsabili delle decisioni assunte;
  • le decisioni influenzate dalla capogruppo devono essere motivate tenendo conto degli interessi e delle ragioni che le hanno determinate;
  • trovano applicazione specifici obblighi di trasparenza e pubblicità.

Lo statuto può contribuire a organizzare i rapporti di gruppo, ma non può trasformare gli organi delle controllate in meri esecutori privi di responsabilità né eliminare le tutele previste per soci e creditori.

Governance della holding: chi decide che cosa

La governance della holding stabilisce come viene esercitato il potere all’interno della capogruppo.

Non coincide con la sola scelta tra amministratore unico e consiglio di amministrazione. Richiede di definire il rapporto tra:

  • soci;
  • amministratori;
  • soci titolari di diritti particolari;
  • eventuali organi di controllo;
  • società partecipate.

La prima domanda da affrontare è:

Quali decisioni devono spettare ai soci e quali devono essere affidate agli amministratori?

La gestione dell’impresa compete agli amministratori. Lo statuto può riservare ai soci la decisione o l’autorizzazione preventiva di specifiche operazioni, ma non può attribuire a soci non amministratori il potere di eseguire direttamente gli atti gestori in nome della società.

Le materie riservate ai soci

Lo statuto può stabilire che determinate operazioni richiedano una decisione o una preventiva autorizzazione dei soci.

In una holding possono essere considerate materie riservate:

  • acquisizione o vendita di partecipazioni rilevanti;
  • costituzione e liquidazione di controllate;
  • fusioni, scissioni e conferimenti;
  • approvazione del piano industriale del gruppo;
  • ingresso in nuovi mercati o settori;
  • cessione di aziende o rami;
  • assunzione di finanziamenti oltre soglie predeterminate;
  • concessione di garanzie;
  • investimenti superiori a determinati importi;
  • acquisto o vendita di immobili strategici;
  • operazioni con parti correlate;
  • distribuzione straordinaria di riserve;
  • ingresso di nuovi investitori;
  • modifica dei principali rapporti infragruppo;
  • approvazione preventiva degli indirizzi di voto relativi alla nomina degli amministratori delle controllate;
  • vendita della società operativa principale.

La selezione deve essere equilibrata.

Se tutte le attività vengono sottoposte ai soci, la holding rischia di diventare lenta e poco efficiente. Le materie riservate dovrebbero riguardare soprattutto le operazioni capaci di modificare in modo significativo:

  • patrimonio;
  • controllo;
  • indebitamento;
  • livello di rischio;
  • composizione del gruppo;
  • diritti dei soci.

Decisione dei soci ed esecuzione degli amministratori

Riservare una materia ai soci non significa attribuire loro il potere di sottoscrivere contratti o rappresentare direttamente la società.

I soci assumono la decisione prevista dallo statuto. Gli amministratori:

  • ne verificano la legittimità;
  • ne valutano la compatibilità con i propri doveri;
  • adottano gli atti esecutivi;
  • rappresentano la società nei confronti dei terzi.

Lo statuto non dovrebbe essere utilizzato per svuotare il ruolo dell’organo amministrativo o trasferire informalmente la gestione a soggetti che non assumono le relative responsabilità.

La scelta dell’organo amministrativo

La struttura dell’organo amministrativo deve essere scelta considerando:

  • dimensione del gruppo;
  • numero dei soci;
  • presenza di più rami familiari;
  • necessità di rappresentare interessi differenti;
  • complessità delle partecipazioni;
  • frequenza delle decisioni;
  • eventuale presenza di investitori.

Amministratore unico

L’amministratore unico può essere adeguato quando:

  • esiste un socio di controllo chiaramente individuato;
  • il gruppo è ancora semplice;
  • le decisioni devono essere rapide;
  • non è necessario rappresentare più rami familiari;
  • non sono presenti investitori esterni.

La concentrazione dei poteri dovrebbe essere bilanciata attraverso:

  • materie riservate ai soci;
  • obblighi informativi;
  • limiti alle deleghe;
  • procedure per le operazioni più rilevanti;
  • adeguati strumenti di controllo.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è generalmente più adatto quando:

  • sono presenti più soci;
  • devono essere rappresentati rami familiari differenti;
  • il gruppo comprende più partecipate;
  • sono necessarie competenze specialistiche;
  • è previsto l’ingresso di investitori;
  • occorre distinguere tra funzioni strategiche ed esecutive.

Lo statuto può disciplinare:

  • numero minimo e massimo dei componenti;
  • criteri di nomina;
  • durata della carica;
  • eventuali requisiti professionali;
  • poteri del presidente;
  • attribuzione delle deleghe;
  • quorum costitutivi e deliberativi;
  • convocazione delle riunioni;
  • sostituzione degli amministratori cessati;
  • partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione.

Amministrazione congiuntiva o disgiuntiva

La S.r.l. consente anche modelli nei quali più amministratori esercitano i poteri:

  • congiuntamente;
  • disgiuntamente;
  • con modalità differenti a seconda della materia o dell’importo.

L’amministrazione disgiuntiva può rendere più rapida l’operatività, ma aumenta il rischio di decisioni non coordinate.

L’amministrazione congiuntiva rafforza il controllo reciproco, ma può produrre blocchi quando gli amministratori esprimono interessi differenti.

La scelta deve dipendere dalle attività, dalle competenze e dai sistemi di controllo, non soltanto dalle percentuali detenute dai soci. La prassi notarile riconosce la possibilità di prevedere diverse modalità operative dell’organo amministrativo della S.r.l., anche lasciando ai soci la scelta tra modello collegiale, congiuntivo o disgiuntivo.

Quorum e maggioranze: proteggere senza paralizzare

I quorum determinano il livello di partecipazione e di consenso necessario per assumere validamente una decisione.

Nella S.r.l. lo statuto dispone di un ampio spazio per modificare i quorum previsti dalla disciplina legale, nel rispetto delle norme inderogabili.

Quando prevedere maggioranze rafforzate

Le maggioranze rafforzate possono essere utili per:

  • modifica dell’oggetto sociale;
  • aumento o riduzione del capitale;
  • ingresso di nuovi soci;
  • vendita della partecipazione principale;
  • fusioni e scissioni;
  • assunzione di indebitamento rilevante;
  • modifica dei diritti particolari;
  • distribuzione di riserve straordinarie;
  • scioglimento anticipato;
  • operazioni che modificano il controllo.

Il rischio dell’unanimità

L’unanimità attribuisce a ogni socio un potere di veto.

Può essere ragionevole per poche decisioni eccezionali, ma diventa pericolosa se viene estesa a un numero eccessivo di materie.

Lo statuto dovrebbe distinguere tra:

  • decisioni ordinarie;
  • decisioni strategiche;
  • decisioni che modificano i diritti individuali;
  • decisioni irreversibili;
  • operazioni capaci di alterare il controllo.

La tutela del socio di minoranza può essere costruita anche mediante:

  • diritti di informazione;
  • poteri di nomina;
  • maggioranze rafforzate mirate;
  • diritti particolari;
  • limiti alle operazioni con parti correlate;
  • tag-along;
  • meccanismi di uscita.

Diritti particolari dei soci

L’articolo 2468 del Codice civile consente allo statuto della S.r.l. di attribuire a singoli soci diritti particolari riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

La prassi notarile riconosce un ampio spazio di personalizzazione, purché le clausole rispettino le competenze inderogabili degli organi sociali e chiariscano la sorte dei diritti in caso di trasferimento della partecipazione.

Diritti amministrativi

A seconda della struttura concreta, possono essere previsti:

  • diritto di nominare uno o più amministratori;
  • diritto di designare il presidente;
  • diritto di ricevere informazioni periodiche;
  • diritto di essere consultato su determinate operazioni;
  • diritto di esprimere il proprio consenso preventivo su materie specificamente individuate;
  • voto determinante su alcune deliberazioni.

Il diritto del socio deve essere formulato in modo da non attribuirgli direttamente l’esecuzione delle operazioni gestorie.

La prassi notarile considera ammissibile nella S.r.l. l’attribuzione a un socio di un voto determinante su specifiche deliberazioni, purché il meccanismo sia correttamente coordinato con le regole decisionali della società.

Diritti patrimoniali

Lo statuto può attribuire a un socio diritti particolari relativi alla distribuzione degli utili.

La clausola deve rispettare:

  • l’esistenza di utili distribuibili;
  • l’approvazione del bilancio;
  • la decisione di distribuzione;
  • la tutela del capitale;
  • il divieto di patto leonino.

Il diritto particolare non consente quindi di distribuire somme in assenza di utili o riserve disponibili. Deve inoltre essere coordinato con la politica finanziaria del gruppo e con le esigenze di reinvestimento della holding.

Diritti personali e categorie di quote

Nella S.r.l. ordinaria, i diritti particolari sono normalmente collegati a uno specifico socio.

La clausola deve chiarire:

  • se il diritto è personale;
  • se può essere trasferito;
  • se segue la quota;
  • se cessa con la vendita;
  • come può essere modificato;
  • cosa accade in caso di morte del titolare.

Nelle S.r.l. che possiedono i requisiti di PMI possono essere previste categorie di quote dotate di diritti differenti. Le categorie di quote e i diritti particolari possono anche coesistere, ma seguono logiche diverse:

  • il diritto particolare valorizza la posizione individuale del socio;
  • la categoria attribuisce determinate caratteristiche alla partecipazione, indipendentemente dalla persona che la possiede.

Clausole sulla circolazione delle quote

La composizione della compagine sociale è particolarmente importante nelle holding familiari e nei gruppi partecipati da un numero ristretto di imprenditori.

Lo statuto può limitare la circolazione delle partecipazioni, purché le clausole siano coordinate con il diritto di recesso e con la tutela economica del socio.

Clausola di prelazione

La prelazione impone al socio che intende trasferire la propria partecipazione di offrirla preventivamente agli altri soggetti individuati dallo statuto.

La clausola dovrebbe disciplinare:

  • contenuto della comunicazione;
  • identità del potenziale acquirente;
  • prezzo;
  • condizioni di pagamento;
  • termini per l’esercizio;
  • ripartizione tra più aventi diritto;
  • trasferimenti esclusi;
  • conseguenze della violazione;
  • operazioni indirette o equivalenti.

Una formulazione incompleta può generare controversie soprattutto in caso di:

  • permuta;
  • donazione;
  • conferimento;
  • vendita congiunta di più beni;
  • trasferimento della società che detiene la quota.

Anche la cosiddetta prelazione impropria, nella quale il prezzo viene determinato attraverso criteri diversi da quelli indicati dal terzo, deve essere coordinata con il diritto di recesso quando conduce a una valorizzazione significativamente inferiore a quella prevista dalla disciplina legale.

Clausola di gradimento

La clausola di gradimento subordina l’ingresso del nuovo socio all’approvazione di:

  • altri soci;
  • assemblea;
  • organo amministrativo;
  • soggetto terzo.

Può essere utilizzata per preservare:

  • il carattere familiare della holding;
  • l’indipendenza da concorrenti;
  • requisiti professionali;
  • l’equilibrio tra rami familiari;
  • l’affidabilità del nuovo socio.

La clausola deve indicare:

  • chi concede il gradimento;
  • eventuali criteri;
  • termini;
  • conseguenze del silenzio;
  • effetti del rifiuto;
  • presupposti del recesso.

Quando il gradimento è interamente discrezionale, la clausola deve essere coordinata con il diritto di recesso previsto dall’articolo 2469 del Codice civile. Secondo la Massima n. 151 del Consiglio Notarile di Milano, lo statuto può collegare espressamente il recesso al concreto diniego del gradimento nei confronti di un terzo disponibile ad acquistare.

Divieto temporaneo di trasferimento

Lo statuto può vietare il trasferimento delle partecipazioni per un periodo determinato.

La clausola può essere utile:

  • nella fase iniziale della holding;
  • dopo una riorganizzazione;
  • durante un piano di investimento;
  • a seguito dell’ingresso di un investitore;
  • durante il passaggio generazionale.

La durata deve essere valutata insieme all’oggetto sociale, alla durata della società e alle altre clausole statutarie.

Secondo la Massima n. 152 del Consiglio Notarile di Milano, un divieto soltanto temporaneo non coincide automaticamente con l’intrasferibilità assoluta che determina il diritto di recesso. Occorre però verificare che, valutata nel suo complesso, la clausola non produca sostanzialmente un blocco permanente della partecipazione.

Clausola di change of control

Quando un socio della holding è a sua volta una società, la compagine può cambiare indirettamente senza che venga formalmente trasferita la quota della holding.

Una clausola di change of control può prevedere, al mutamento del controllo della società socia:

  • obblighi di comunicazione;
  • gradimento;
  • diritto di riscatto;
  • obbligo di ritrasferimento;
  • altri effetti sulla partecipazione detenuta nella holding.

La clausola non può impedire direttamente il trasferimento delle partecipazioni della società socia, i cui soci non sono parti dello statuto della holding. Può però collegare al cambiamento del controllo specifici effetti sulla quota posseduta nella holding.

Successione e morte del socio

Nelle holding familiari, la successione dovrebbe essere disciplinata prima che si verifichi.

La morte di un socio può determinare:

  • ingresso di più eredi;
  • comunione ereditaria sulla partecipazione;
  • frammentazione dei diritti di voto;
  • presenza di eredi minorenni;
  • conflitto tra eredi operativi e non operativi;
  • alterazione dell’equilibrio tra rami familiari.

Lo statuto può prevedere, nei limiti consentiti:

  • continuazione con gli eredi;
  • clausole di gradimento;
  • limiti all’ingresso;
  • meccanismi di acquisto o riscatto della partecipazione;
  • obblighi di trasferimento;
  • criteri di valorizzazione;
  • termini di pagamento;
  • nomina del rappresentante comune;
  • disciplina dei rapporti tra usufrutto e nuda proprietà.

Gli eredi non possono essere privati del valore economico della partecipazione senza rispettare le regole societarie e successorie applicabili.

Le clausole devono quindi definire meccanismi che consentano, nei limiti di legge, il trasferimento della quota agli altri soci o la sua liquidazione agli eredi secondo criteri di valorizzazione coerenti e preventivamente individuati.

La successione delle quote di S.r.l. presenta inoltre specifiche conseguenze sul funzionamento delle decisioni sociali, soprattutto quando la partecipazione entra in comunione tra più eredi.

Lo statuto dovrebbe essere coordinato con:

  • testamento;
  • donazioni;
  • patto di famiglia;
  • trust;
  • patti parasociali;
  • Family Constitution;
  • polizze destinate a finanziare la liquidazione degli eredi.

Lo statuto non può sostituire una pianificazione successoria completa, ma può evitare che il trasferimento delle quote paralizzi la holding.

Recesso ed esclusione del socio

Il recesso consente al socio di sciogliere il proprio rapporto con la società nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

La disciplina statutaria deve considerare:

  • eventi che legittimano il recesso;
  • procedura;
  • termini;
  • criteri di determinazione del valore;
  • modalità di liquidazione;
  • sostenibilità finanziaria per la holding.

L’introduzione di numerose cause di recesso può esporre la società all’obbligo di liquidare partecipazioni di valore rilevante.

Una disciplina eccessivamente restrittiva può invece costringere il socio a rimanere in una struttura divenuta incompatibile con i propri interessi.

Lo statuto della S.r.l. può prevedere anche cause convenzionali di recesso ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge.

Esclusione per giusta causa

L’esclusione è diversa dal recesso.

L’articolo 2473-bis consente allo statuto della S.r.l. di prevedere specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Gli eventi devono essere:

  • determinati o determinabili;
  • collegati a una situazione sufficientemente grave;
  • coerenti con l’interesse della società;
  • accompagnati da una disciplina chiara del procedimento e della liquidazione della partecipazione.

Nella holding possono essere valutate, con prudenza, ipotesi quali:

  • grave violazione di obblighi statutari;
  • attività in concorrenza con il gruppo;
  • violazione di obblighi di riservatezza;
  • perdita di requisiti espressamente individuati;
  • inadempimento di prestazioni accessorie;
  • comportamenti gravemente dannosi per la società.

L’esclusione non deve essere rimessa alla mera volontà della maggioranza né utilizzata come rimedio ordinario per risolvere un dissenso tra soci.

Holding con due soci al 50%: clausole anti-stallo

Una partecipazione paritaria garantisce formalmente l’equilibrio, ma può impedire l’assunzione delle decisioni quando i soci non raggiungono un accordo.

Lo stallo può riguardare:

  • assemblea;
  • consiglio di amministrazione;
  • nomina degli organi;
  • approvazione del bilancio;
  • investimenti;
  • acquisizioni;
  • distribuzione degli utili;
  • vendita delle partecipate.

Il Notariato ha approfondito specificamente il problema dello stallo nell’organo amministrativo delle società paritetiche e la possibilità di predisporre rimedi statutari coerenti con le competenze dei diversi organi.

Procedura progressiva

Lo statuto può prevedere un percorso composto da più livelli:

  1. nuova riunione entro un termine prestabilito;
  2. confronto tra rappresentanti di livello superiore;
  3. intervento di un mediatore;
  4. acquisizione di una valutazione tecnica indipendente;
  5. attivazione di un meccanismo di uscita.

Non tutte le decisioni possono essere affidate a un soggetto terzo. È necessario distinguere tra:

  • valutazioni tecniche;
  • controversie interpretative;
  • decisioni gestorie;
  • decisioni riservate ai soci.

Roulette russa

La clausola della roulette russa consente normalmente a un socio di indicare un prezzo unitario per le partecipazioni, lasciando all’altro la scelta tra:

  • vendere la propria quota a quel prezzo;
  • acquistare la quota del proponente allo stesso prezzo unitario.

Il meccanismo tende a favorire la formulazione di un prezzo equilibrato, perché il socio che lo propone non sa se sarà acquirente o venditore.

La clausola deve comunque rispettare il principio di equa valorizzazione della partecipazione soggetta all’uscita forzata.

La roulette russa non è automaticamente equilibrata. Può favorire il socio che dispone di maggiore liquidità o accesso al credito.

La sua redazione deve quindi considerare:

  • capacità finanziaria dei soci;
  • criteri minimi di valorizzazione;
  • modalità di pagamento;
  • garanzie;
  • termini per reperire le risorse;
  • conseguenze dell’inadempimento;
  • sorte delle garanzie personali;
  • ruoli operativi ricoperti dai soci.

Tag-along e drag-along

Le clausole di co-vendita disciplinano le conseguenze della vendita delle partecipazioni.

Tag-along

Il tag-along attribuisce normalmente al socio di minoranza il diritto di vendere la propria partecipazione insieme al socio di maggioranza.

Protegge il socio di minoranza dal rischio di rimanere nella società con un nuovo controllante non scelto.

Drag-along

Il drag-along consente, al verificarsi delle condizioni previste, di obbligare gli altri soci a partecipare alla vendita.

Può essere utile quando un potenziale acquirente è disponibile a comprare l’intero capitale della holding e la permanenza di una minoranza impedirebbe l’operazione.

La clausola deve disciplinare:

  • percentuale che attiva il diritto;
  • caratteristiche dell’offerta;
  • prezzo;
  • modalità di pagamento;
  • garanzie richieste;
  • responsabilità dei soci;
  • termini;
  • tutela economica del socio obbligato a vendere.

La prassi notarile considera ammissibili le clausole statutarie di tag-along e drag-along, purché quelle che comportano un obbligo di vendita siano compatibili con il principio di equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa.

Statuto e patti parasociali

Statuto e patti parasociali svolgono funzioni differenti.

Lo statuto

Lo statuto:

  • disciplina l’organizzazione della società;
  • è soggetto a pubblicità;
  • vincola la società e i soci;
  • continua a operare quando cambiano i titolari delle quote;
  • produce effetti secondo le regole del diritto societario.

Il patto parasociale

Il patto parasociale:

  • è un accordo tra alcuni o tutti i soci;
  • produce normalmente effetti tra i firmatari;
  • può rimanere riservato;
  • può contenere obblighi personali;
  • può disciplinare comportamenti e impegni non adatti allo statuto.

Nello statuto possono trovare spazio:

  • quorum;
  • nomina degli amministratori;
  • diritti particolari;
  • limiti alla circolazione;
  • cause di recesso ed esclusione;
  • tag-along e drag-along;
  • meccanismi anti-stallo.

Nel patto parasociale possono essere disciplinati:

  • impegni di voto;
  • obblighi di investimento;
  • obiettivi industriali;
  • procedure informative;
  • obblighi personali;
  • regole operative riservate;
  • comportamenti dei soci.

I due documenti devono essere coordinati.

La prassi notarile ritiene inoltre ammissibile, a determinate condizioni, una clausola statutaria che subordini l’efficacia del trasferimento della partecipazione all’adesione dell’acquirente a un patto parasociale noto alla società.

Gli errori più frequenti

1. Copiare lo statuto di una società operativa

Una holding governa partecipazioni, investimenti e decisioni di gruppo. Uno statuto pensato per una singola attività commerciale può non essere adeguato.

2. Inserire un oggetto sociale eccessivamente ampio

La flessibilità non deve trasformarsi in indeterminatezza. L’oggetto sociale deve rimanere coerente con le funzioni effettivamente programmate.

3. Attribuire poteri senza definire le responsabilità

Materie riservate, diritti particolari e consensi preventivi devono essere coordinati con il ruolo degli amministratori.

4. Richiedere l’unanimità per ogni decisione

La tutela reciproca può trasformarsi in paralisi.

5. Ignorare il passaggio generazionale

La morte del socio non dovrebbe essere il momento in cui la famiglia scopre come funzionano le clausole sulla successione.

6. Confondere diritti particolari e caratteristiche della quota

È necessario stabilire se il diritto:

  • è personale;
  • segue la partecipazione;
  • è trasferibile;
  • cessa con la vendita;
  • può essere modificato.

7. Limitare la circolazione senza prevedere una via d’uscita

Prelazione, gradimento e divieti devono essere coordinati con recesso, valorizzazione e liquidazione.

8. Inserire clausole anti-stallo senza valutare le risorse dei soci

Un meccanismo formalmente simmetrico può favorire il socio economicamente più forte.

9. Non coordinare statuto e patti parasociali

Documenti incompatibili possono produrre incertezza proprio nelle situazioni più delicate.

10. Trascurare le controllate

La holding non opera isolatamente. Le sue clausole devono essere coerenti con gli statuti, i patti e la governance delle principali società partecipate.

Checklist per progettare lo statuto della holding

Prima di costituire la holding o modificare lo statuto esistente, è opportuno rispondere ad alcune domande:

  1. Quali partecipazioni deterrà la holding?
  2. La società presterà servizi alle partecipate?
  3. Chi saranno i soci nel medio e lungo periodo?
  4. Esistono soci operativi e non operativi?
  5. Chi deve nominare gli amministratori?
  6. Quali decisioni devono essere riservate ai soci?
  7. Quali maggioranze devono essere richieste?
  8. Sono necessari diritti particolari?
  9. Come possono essere trasferite le quote?
  10. Chi può entrare nella compagine sociale?
  11. Cosa accade in caso di morte di un socio?
  12. Come saranno gestiti gli eredi minorenni?
  13. Come viene risolto uno stallo?
  14. È previsto l’ingresso di investitori?
  15. Cosa accade in caso di vendita dell’intero gruppo?
  16. Come devono essere coordinati statuto e patti parasociali?
  17. Sono presenti trust, donazioni o patti di famiglia?
  18. La holding dovrà acquisire nuove società?
  19. Quali operazioni devono richiedere l’approvazione dei soci?
  20. Come sarà finanziata l’eventuale liquidazione del socio uscente?

Le risposte devono essere tradotte in un sistema di clausole coerente.

Non è sufficiente inserire singole disposizioni corrette se, considerate complessivamente, producono effetti contraddittori o rendono impossibile il funzionamento della società.

Lo statuto come architettura della holding

Lo statuto della holding è il documento attraverso il quale il progetto proprietario, societario e familiare viene trasformato in regole operative.

Un buon statuto non può prevedere ogni evento futuro, ma deve stabilire con chiarezza:

  • chi decide;
  • quali interessi devono essere protetti;
  • come vengono nominati gli amministratori;
  • come circolano le partecipazioni;
  • quali operazioni richiedono un consenso rafforzato;
  • come viene garantita la continuità;
  • cosa accade quando i soci non sono più d’accordo;
  • come può evolvere il gruppo.

La costituzione di una holding concentra la proprietà e il controllo delle partecipazioni, ma non elimina automaticamente conflitti, problemi successori o differenze tra soci operativi e non operativi.

Perché la struttura funzioni, lo statuto deve essere progettato insieme:

  • alla governance;
  • agli obiettivi della famiglia;
  • alle modalità di trasferimento delle partecipazioni;
  • agli accordi parasociali;
  • alla pianificazione successoria;
  • alle operazioni previste negli anni successivi.

Stai progettando una holding o vuoi verificare se lo statuto esistente è ancora coerente con l’evoluzione del gruppo? Assoholding affianca imprese e professionisti nell’analisi della struttura proprietaria, nella definizione della governance e nel coordinamento delle clausole statutarie con gli obiettivi societari e familiari.

Il presente contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la redazione o la verifica dello statuto da parte dei professionisti incaricati, sulla base delle caratteristiche della singola società.

No. La holding non è una forma societaria autonoma. Lo statuto deve rispettare la disciplina della forma giuridica scelta e adattarla alle funzioni della capogruppo.

Può utilizzare una struttura di base, ma le clausole su oggetto sociale, poteri, maggioranze, circolazione delle quote e successione dovrebbero essere adattate al progetto concreto.

Può introdurre limitazioni e divieti temporanei. Le clausole devono però essere coordinate con il diritto di recesso e non devono produrre un blocco sostanzialmente assoluto non adeguatamente disciplinato.

Nella S.r.l. possono essere attribuiti diritti particolari relativi alla distribuzione degli utili. La clausola deve rispettare la disponibilità degli utili, la tutela del capitale e il divieto di patto leonino.

Lo statuto può attribuire a un singolo socio un diritto particolare relativo alla nomina di uno o più amministratori, secondo le modalità definite dalla clausola.

È possibile subordinare alcune decisioni al consenso di un determinato socio o attribuirgli un voto determinante. Le materie devono essere chiaramente individuate e il meccanismo non deve attribuire al socio non amministratore l’esecuzione diretta degli atti gestori.

In assenza di specifiche limitazioni, la partecipazione rientra nella successione. Lo statuto può disciplinare l’ingresso degli eredi, il gradimento, l’acquisto o il riscatto della partecipazione e la sua valorizzazione.

No. Lo statuto disciplina l’organizzazione societaria; il patto parasociale regola gli impegni tra i soci che lo sottoscrivono. I due documenti devono essere coordinati.

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