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Focus dedicato al perchè di una holding, da strumento chiave per il passaggio generazionale alla fiscalità di vantaggio.
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Nel momento di una successione, la mancanza di pianificazione può portare addirittura alla paralisi dell’attività aziendale.
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Lo statuto della holding è l’insieme delle regole che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento della società capogruppo. Definisce le attività che la holding può esercitare, stabilisce come vengono distribuiti i poteri tra soci e amministratori, regola la circolazione delle partecipazioni e determina le modalità con cui devono essere assunte le decisioni più rilevanti per il gruppo.
Nelle holding familiari o partecipate da più imprenditori, lo statuto svolge anche una funzione di governo degli equilibri proprietari. Può stabilire chi nomina gli amministratori, quali operazioni richiedono maggioranze rafforzate, come vengono tutelati i soci di minoranza e cosa accade in caso di morte, recesso, ingresso di nuovi investitori o conflitto tra i soci.
La holding può nascere detenendo una sola partecipazione e diventare, nel tempo, il centro di governo di più società, investimenti e rami familiari. Per questa ragione, il suo statuto non dovrebbe limitarsi a riprodurre un modello standard, ma deve essere costruito considerando sia la struttura iniziale sia la possibile evoluzione del gruppo.
Perimetro della guida
La holding non costituisce un tipo societario autonomo. Può assumere forme giuridiche differenti. Questa guida si concentra prevalentemente sulle holding costituite come società a responsabilità limitata, caratterizzate da un’ampia flessibilità statutaria e frequentemente utilizzate nei gruppi familiari e nelle PMI. Per le società per azioni, le società semplici e le altre forme societarie trovano applicazione regole in parte diverse.
Lo statuto di una holding deve governare contemporaneamente due livelli:
Non deve quindi limitarsi a disciplinare il funzionamento formale della società. Deve essere coerente con:
Un modello standard può disciplinare validamente il funzionamento minimo di una S.r.l. Difficilmente, però, riesce a risolvere problemi specifici come:
La S.r.l. consente un’elevata personalizzazione dell’organizzazione societaria. Proprio questa flessibilità rende necessario predisporre atto costitutivo e statuto in funzione degli obiettivi concreti dei soci, anziché utilizzare clausole elaborate per realtà differenti.
Atto costitutivo e statuto vengono spesso utilizzati come espressioni equivalenti, ma assolvono funzioni differenti.
L’atto costitutivo contiene gli elementi necessari alla nascita della società, tra cui:
Lo statuto contiene invece le regole destinate a disciplinare il funzionamento della società nel tempo.
Nella pratica, le norme statutarie possono essere inserite direttamente nell’atto costitutivo oppure raccolte in un documento separato e allegato. Entrambi sono sottoposti al controllo di legalità del notaio.
La distinzione più importante è funzionale:
Una holding può essere costituita quando possiede ancora una struttura semplice, ma diventare successivamente il vertice di un gruppo articolato. Lo statuto deve quindi essere sufficientemente flessibile da accompagnarne lo sviluppo, senza sacrificare la tutela degli equilibri proprietari.
L’oggetto sociale individua le attività che la holding può esercitare.
Non dovrebbe essere formulato come un elenco indiscriminato di tutte le attività astrattamente possibili. Deve descrivere in modo coerente la funzione che la società è destinata a svolgere nel gruppo.
La sua redazione richiede innanzitutto di comprendere se la holding dovrà:
Le espressioni “holding pura”, “holding mista”, “holding statica” e “holding dinamica” non identificano forme societarie autonome. Descrivono modelli organizzativi e attività effettivamente svolte.
Una holding può avere come attività principale:
La detenzione delle partecipazioni non implica necessariamente un ruolo passivo. La capogruppo può esercitare i diritti di voto, proporre o designare gli amministratori delle partecipate e definire le linee strategiche del gruppo, nel rispetto dell’autonomia giuridica degli organi di ciascuna società.
Quando la holding deve svolgere anche attività operative nei confronti delle controllate, l’oggetto sociale può comprendere, nei limiti consentiti:
La previsione statutaria non dimostra, da sola, che tali attività vengano realmente svolte.
I servizi infragruppo devono essere:
Lo statuto non può quindi sostituire i contratti, le delibere, i report e le evidenze necessarie a dimostrare l’effettività delle prestazioni.
L’oggetto sociale deve evitare di attribuire alla holding attività che la legge riserva:
La holding può svolgere attività finanziarie interne al gruppo nei limiti consentiti, ma non può esercitare nei confronti del pubblico attività riservate né raccogliere risparmio in assenza dei relativi presupposti.
Anche l’inserimento di una clausola generale che esclude le attività riservate non sostituisce la verifica concreta delle operazioni programmate.
Un oggetto sociale estremamente ampio può sembrare vantaggioso perché riduce la necessità di future modifiche statutarie.
Può però creare incoerenze tra:
L’obiettivo non è restringere inutilmente le attività, ma descrivere con sufficiente precisione ciò che la holding deve svolgere e ciò che potrà ragionevolmente sviluppare.
La previsione statutaria di funzioni di indirizzo strategico non comporta automaticamente l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento disciplinata dagli articoli 2497 e seguenti del Codice civile.
La qualificazione dipende dal comportamento concretamente tenuto dalla capogruppo e dai rapporti effettivi con le partecipate.
Quando la holding esercita attività di direzione e coordinamento:
Lo statuto può contribuire a organizzare i rapporti di gruppo, ma non può trasformare gli organi delle controllate in meri esecutori privi di responsabilità né eliminare le tutele previste per soci e creditori.
La governance della holding stabilisce come viene esercitato il potere all’interno della capogruppo.
Non coincide con la sola scelta tra amministratore unico e consiglio di amministrazione. Richiede di definire il rapporto tra:
La prima domanda da affrontare è:
Quali decisioni devono spettare ai soci e quali devono essere affidate agli amministratori?
La gestione dell’impresa compete agli amministratori. Lo statuto può riservare ai soci la decisione o l’autorizzazione preventiva di specifiche operazioni, ma non può attribuire a soci non amministratori il potere di eseguire direttamente gli atti gestori in nome della società.
Lo statuto può stabilire che determinate operazioni richiedano una decisione o una preventiva autorizzazione dei soci.
In una holding possono essere considerate materie riservate:
La selezione deve essere equilibrata.
Se tutte le attività vengono sottoposte ai soci, la holding rischia di diventare lenta e poco efficiente. Le materie riservate dovrebbero riguardare soprattutto le operazioni capaci di modificare in modo significativo:
Riservare una materia ai soci non significa attribuire loro il potere di sottoscrivere contratti o rappresentare direttamente la società.
I soci assumono la decisione prevista dallo statuto. Gli amministratori:
Lo statuto non dovrebbe essere utilizzato per svuotare il ruolo dell’organo amministrativo o trasferire informalmente la gestione a soggetti che non assumono le relative responsabilità.
La struttura dell’organo amministrativo deve essere scelta considerando:
L’amministratore unico può essere adeguato quando:
La concentrazione dei poteri dovrebbe essere bilanciata attraverso:
Il consiglio di amministrazione è generalmente più adatto quando:
Lo statuto può disciplinare:
La S.r.l. consente anche modelli nei quali più amministratori esercitano i poteri:
L’amministrazione disgiuntiva può rendere più rapida l’operatività, ma aumenta il rischio di decisioni non coordinate.
L’amministrazione congiuntiva rafforza il controllo reciproco, ma può produrre blocchi quando gli amministratori esprimono interessi differenti.
La scelta deve dipendere dalle attività, dalle competenze e dai sistemi di controllo, non soltanto dalle percentuali detenute dai soci. La prassi notarile riconosce la possibilità di prevedere diverse modalità operative dell’organo amministrativo della S.r.l., anche lasciando ai soci la scelta tra modello collegiale, congiuntivo o disgiuntivo.
I quorum determinano il livello di partecipazione e di consenso necessario per assumere validamente una decisione.
Nella S.r.l. lo statuto dispone di un ampio spazio per modificare i quorum previsti dalla disciplina legale, nel rispetto delle norme inderogabili.
Le maggioranze rafforzate possono essere utili per:
L’unanimità attribuisce a ogni socio un potere di veto.
Può essere ragionevole per poche decisioni eccezionali, ma diventa pericolosa se viene estesa a un numero eccessivo di materie.
Lo statuto dovrebbe distinguere tra:
La tutela del socio di minoranza può essere costruita anche mediante:
L’articolo 2468 del Codice civile consente allo statuto della S.r.l. di attribuire a singoli soci diritti particolari riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
La prassi notarile riconosce un ampio spazio di personalizzazione, purché le clausole rispettino le competenze inderogabili degli organi sociali e chiariscano la sorte dei diritti in caso di trasferimento della partecipazione.
A seconda della struttura concreta, possono essere previsti:
Il diritto del socio deve essere formulato in modo da non attribuirgli direttamente l’esecuzione delle operazioni gestorie.
La prassi notarile considera ammissibile nella S.r.l. l’attribuzione a un socio di un voto determinante su specifiche deliberazioni, purché il meccanismo sia correttamente coordinato con le regole decisionali della società.
Lo statuto può attribuire a un socio diritti particolari relativi alla distribuzione degli utili.
La clausola deve rispettare:
Il diritto particolare non consente quindi di distribuire somme in assenza di utili o riserve disponibili. Deve inoltre essere coordinato con la politica finanziaria del gruppo e con le esigenze di reinvestimento della holding.
Nella S.r.l. ordinaria, i diritti particolari sono normalmente collegati a uno specifico socio.
La clausola deve chiarire:
Nelle S.r.l. che possiedono i requisiti di PMI possono essere previste categorie di quote dotate di diritti differenti. Le categorie di quote e i diritti particolari possono anche coesistere, ma seguono logiche diverse:
La composizione della compagine sociale è particolarmente importante nelle holding familiari e nei gruppi partecipati da un numero ristretto di imprenditori.
Lo statuto può limitare la circolazione delle partecipazioni, purché le clausole siano coordinate con il diritto di recesso e con la tutela economica del socio.
La prelazione impone al socio che intende trasferire la propria partecipazione di offrirla preventivamente agli altri soggetti individuati dallo statuto.
La clausola dovrebbe disciplinare:
Una formulazione incompleta può generare controversie soprattutto in caso di:
Anche la cosiddetta prelazione impropria, nella quale il prezzo viene determinato attraverso criteri diversi da quelli indicati dal terzo, deve essere coordinata con il diritto di recesso quando conduce a una valorizzazione significativamente inferiore a quella prevista dalla disciplina legale.
La clausola di gradimento subordina l’ingresso del nuovo socio all’approvazione di:
Può essere utilizzata per preservare:
La clausola deve indicare:
Quando il gradimento è interamente discrezionale, la clausola deve essere coordinata con il diritto di recesso previsto dall’articolo 2469 del Codice civile. Secondo la Massima n. 151 del Consiglio Notarile di Milano, lo statuto può collegare espressamente il recesso al concreto diniego del gradimento nei confronti di un terzo disponibile ad acquistare.
Lo statuto può vietare il trasferimento delle partecipazioni per un periodo determinato.
La clausola può essere utile:
La durata deve essere valutata insieme all’oggetto sociale, alla durata della società e alle altre clausole statutarie.
Secondo la Massima n. 152 del Consiglio Notarile di Milano, un divieto soltanto temporaneo non coincide automaticamente con l’intrasferibilità assoluta che determina il diritto di recesso. Occorre però verificare che, valutata nel suo complesso, la clausola non produca sostanzialmente un blocco permanente della partecipazione.
Quando un socio della holding è a sua volta una società, la compagine può cambiare indirettamente senza che venga formalmente trasferita la quota della holding.
Una clausola di change of control può prevedere, al mutamento del controllo della società socia:
La clausola non può impedire direttamente il trasferimento delle partecipazioni della società socia, i cui soci non sono parti dello statuto della holding. Può però collegare al cambiamento del controllo specifici effetti sulla quota posseduta nella holding.
Nelle holding familiari, la successione dovrebbe essere disciplinata prima che si verifichi.
La morte di un socio può determinare:
Lo statuto può prevedere, nei limiti consentiti:
Gli eredi non possono essere privati del valore economico della partecipazione senza rispettare le regole societarie e successorie applicabili.
Le clausole devono quindi definire meccanismi che consentano, nei limiti di legge, il trasferimento della quota agli altri soci o la sua liquidazione agli eredi secondo criteri di valorizzazione coerenti e preventivamente individuati.
La successione delle quote di S.r.l. presenta inoltre specifiche conseguenze sul funzionamento delle decisioni sociali, soprattutto quando la partecipazione entra in comunione tra più eredi.
Lo statuto dovrebbe essere coordinato con:
Lo statuto non può sostituire una pianificazione successoria completa, ma può evitare che il trasferimento delle quote paralizzi la holding.
Il recesso consente al socio di sciogliere il proprio rapporto con la società nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.
La disciplina statutaria deve considerare:
L’introduzione di numerose cause di recesso può esporre la società all’obbligo di liquidare partecipazioni di valore rilevante.
Una disciplina eccessivamente restrittiva può invece costringere il socio a rimanere in una struttura divenuta incompatibile con i propri interessi.
Lo statuto della S.r.l. può prevedere anche cause convenzionali di recesso ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge.
L’esclusione è diversa dal recesso.
L’articolo 2473-bis consente allo statuto della S.r.l. di prevedere specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.
Gli eventi devono essere:
Nella holding possono essere valutate, con prudenza, ipotesi quali:
L’esclusione non deve essere rimessa alla mera volontà della maggioranza né utilizzata come rimedio ordinario per risolvere un dissenso tra soci.
Una partecipazione paritaria garantisce formalmente l’equilibrio, ma può impedire l’assunzione delle decisioni quando i soci non raggiungono un accordo.
Lo stallo può riguardare:
Il Notariato ha approfondito specificamente il problema dello stallo nell’organo amministrativo delle società paritetiche e la possibilità di predisporre rimedi statutari coerenti con le competenze dei diversi organi.
Lo statuto può prevedere un percorso composto da più livelli:
Non tutte le decisioni possono essere affidate a un soggetto terzo. È necessario distinguere tra:
La clausola della roulette russa consente normalmente a un socio di indicare un prezzo unitario per le partecipazioni, lasciando all’altro la scelta tra:
Il meccanismo tende a favorire la formulazione di un prezzo equilibrato, perché il socio che lo propone non sa se sarà acquirente o venditore.
La clausola deve comunque rispettare il principio di equa valorizzazione della partecipazione soggetta all’uscita forzata.
La roulette russa non è automaticamente equilibrata. Può favorire il socio che dispone di maggiore liquidità o accesso al credito.
La sua redazione deve quindi considerare:
Le clausole di co-vendita disciplinano le conseguenze della vendita delle partecipazioni.
Il tag-along attribuisce normalmente al socio di minoranza il diritto di vendere la propria partecipazione insieme al socio di maggioranza.
Protegge il socio di minoranza dal rischio di rimanere nella società con un nuovo controllante non scelto.
Il drag-along consente, al verificarsi delle condizioni previste, di obbligare gli altri soci a partecipare alla vendita.
Può essere utile quando un potenziale acquirente è disponibile a comprare l’intero capitale della holding e la permanenza di una minoranza impedirebbe l’operazione.
La clausola deve disciplinare:
La prassi notarile considera ammissibili le clausole statutarie di tag-along e drag-along, purché quelle che comportano un obbligo di vendita siano compatibili con il principio di equa valorizzazione della partecipazione obbligatoriamente dismessa.
Statuto e patti parasociali svolgono funzioni differenti.
Lo statuto:
Il patto parasociale:
Nello statuto possono trovare spazio:
Nel patto parasociale possono essere disciplinati:
I due documenti devono essere coordinati.
La prassi notarile ritiene inoltre ammissibile, a determinate condizioni, una clausola statutaria che subordini l’efficacia del trasferimento della partecipazione all’adesione dell’acquirente a un patto parasociale noto alla società.
Una holding governa partecipazioni, investimenti e decisioni di gruppo. Uno statuto pensato per una singola attività commerciale può non essere adeguato.
La flessibilità non deve trasformarsi in indeterminatezza. L’oggetto sociale deve rimanere coerente con le funzioni effettivamente programmate.
Materie riservate, diritti particolari e consensi preventivi devono essere coordinati con il ruolo degli amministratori.
La tutela reciproca può trasformarsi in paralisi.
La morte del socio non dovrebbe essere il momento in cui la famiglia scopre come funzionano le clausole sulla successione.
È necessario stabilire se il diritto:
Prelazione, gradimento e divieti devono essere coordinati con recesso, valorizzazione e liquidazione.
Un meccanismo formalmente simmetrico può favorire il socio economicamente più forte.
Documenti incompatibili possono produrre incertezza proprio nelle situazioni più delicate.
La holding non opera isolatamente. Le sue clausole devono essere coerenti con gli statuti, i patti e la governance delle principali società partecipate.
Prima di costituire la holding o modificare lo statuto esistente, è opportuno rispondere ad alcune domande:
Le risposte devono essere tradotte in un sistema di clausole coerente.
Non è sufficiente inserire singole disposizioni corrette se, considerate complessivamente, producono effetti contraddittori o rendono impossibile il funzionamento della società.
Lo statuto della holding è il documento attraverso il quale il progetto proprietario, societario e familiare viene trasformato in regole operative.
Un buon statuto non può prevedere ogni evento futuro, ma deve stabilire con chiarezza:
La costituzione di una holding concentra la proprietà e il controllo delle partecipazioni, ma non elimina automaticamente conflitti, problemi successori o differenze tra soci operativi e non operativi.
Perché la struttura funzioni, lo statuto deve essere progettato insieme:
Stai progettando una holding o vuoi verificare se lo statuto esistente è ancora coerente con l’evoluzione del gruppo? Assoholding affianca imprese e professionisti nell’analisi della struttura proprietaria, nella definizione della governance e nel coordinamento delle clausole statutarie con gli obiettivi societari e familiari.
Il presente contenuto ha finalità informativa e non sostituisce la redazione o la verifica dello statuto da parte dei professionisti incaricati, sulla base delle caratteristiche della singola società.
No. La holding non è una forma societaria autonoma. Lo statuto deve rispettare la disciplina della forma giuridica scelta e adattarla alle funzioni della capogruppo.
Può utilizzare una struttura di base, ma le clausole su oggetto sociale, poteri, maggioranze, circolazione delle quote e successione dovrebbero essere adattate al progetto concreto.
Può introdurre limitazioni e divieti temporanei. Le clausole devono però essere coordinate con il diritto di recesso e non devono produrre un blocco sostanzialmente assoluto non adeguatamente disciplinato.
Nella S.r.l. possono essere attribuiti diritti particolari relativi alla distribuzione degli utili. La clausola deve rispettare la disponibilità degli utili, la tutela del capitale e il divieto di patto leonino.
Lo statuto può attribuire a un singolo socio un diritto particolare relativo alla nomina di uno o più amministratori, secondo le modalità definite dalla clausola.
È possibile subordinare alcune decisioni al consenso di un determinato socio o attribuirgli un voto determinante. Le materie devono essere chiaramente individuate e il meccanismo non deve attribuire al socio non amministratore l’esecuzione diretta degli atti gestori.
In assenza di specifiche limitazioni, la partecipazione rientra nella successione. Lo statuto può disciplinare l’ingresso degli eredi, il gradimento, l’acquisto o il riscatto della partecipazione e la sua valorizzazione.
No. Lo statuto disciplina l’organizzazione societaria; il patto parasociale regola gli impegni tra i soci che lo sottoscrivono. I due documenti devono essere coordinati.
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