Lo Statuto di Assoholding definisce lo scopo e il perimetro dell’Associazione, le regole di nomina, il rapporto con gli associati e il funzionamento degli organi amministrativi.
E’ costituita l’Associazione delle holding finanziarie, delle società finanziarie e di partecipazione denominata Assoholding come libera associazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo I Capo III, articoli 36 e seguenti del Codice civile, nonché dal presente Statuto.
L’Associazione ha sede in Milano, Piazza del Duomo n. 20, e sede secondaria in Roma, Via San Marino n. 12.
Su richiesta di un significativo numero di Associati, o laddove si riveli necessario, possono essere costituite sedi periferiche in altre città italiane. L’ambito territoriale è la provincia.
Ogni sede periferica, in armonia con lo Statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l’approvazione del Consiglio direttivo.
Organi della sede periferica sono l’assemblea territoriale degli associati, il consiglio territoriale degli associati e il comitato operativo.
Il Consiglio territoriale nomina nel proprio ambito il presidente, che farà parte di diritto del Consiglio direttivo.
L’Associazione ha come finalità istituzionali quelle di assistere le Holding finanziarie e le altre società finanziarie nell’applicazione, nell’analisi e nell’interpretazione delle norme di diritto bancario, fiscale e societario.
L’Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, intende promuovere tutte le attività necessarie e in particolare:
L’Associazione è aperta a tutte le holding finanziarie e a tutte le società di partecipazione che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, nonché agli altri intermediari finanziari di cui all’art. 106 del Dlgs 385/93.
Gli Associati si dividono nelle seguenti categorie:
L’ammissione degli Associati ordinari e la nomina degli associati onorari sono deliberate dal Consiglio direttivo.
Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti
L’Associato può recedere dall’associazione con effetto dalla fine dell’anno successiva a quello in corso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata.
Il Consiglio direttivo delibera, salvo ratifica dell’assemblea, l’esclusione dell’Associato nei seguenti casi:
Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di marzo di ogni anno il Segretario generale presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo per l’anno in corso e quello consuntivo dell’anno precedente, accompagnati da una relazione del collegio dei Revisori dei conti.
Il Consiglio direttivo delibera sulla proposta di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea ordinaria, che li approva entro il mese di aprile. Per particolari motivi deliberati dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e consuntivo puo’ essere deliberato entro il mese di giugno.
Il bilancio preventivo e consuntivo, accompagnati dalla relazione del collegio dei Revisori dei conti, devono essere depositati presso la sede dell’associazione entro i giorni precedenti la seduta per potere essere consultati da ogni associato.
Gli organi dell’Associazione sono:
L’Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
Hanno diritto di voto in assemblea gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente almeno la metà degli associati, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda Convocazione la validità della deliberazione prescinde dal numero dei presenti.
In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è valida se è presente la maggioranza degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati; in seconda convocazione la validità della deliberazione prescinde dal numero dei presenti.
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea.
E’ ammesso il voto mediante delega fino ad un numero massimo di tre deleghe per ciascun associato.
Gli Associati sono convocati almeno venti giorni prima della data di riunione dell’Assemblea mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede principale e la o le sedi secondarie. L’avviso di convocazione deve in ogni caso contenere l’ordine del giorno dei lavori.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’associazione.
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Il Consiglio direttivo provvede alla nomina, tra i propri componenti, del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario generale.
Il Consiglio direttivo e’ composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario generale, dai Presidenti dei Consigli territoriali, ove nominati ai sensi dell’articolo 2.5 del presente Statuto, e da due o più Consiglieri eletti, anche su proposta del Consiglio direttivo, qualora se ne ravvisi la necessita’, sempre e comunque in numero pari.
I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo e’ validamente costituito quando e’ presente la maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio direttivo può essere revocato per giusta causa dall’Assemblea con la maggioranza di due terzi degli associati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, ovvero del Vice Presidente in caso di assenza del Presidente.
I componenti del Consiglio direttivo che cessino dalla carica in corso di mandato sono sostituiti dall’Assemblea nella prima riunione successiva, salvo che il Consiglio direttivo abbia provveduto a cooptare uno o più consiglieri.
Il Consiglio direttivo e’ l’organo esecutivo dell’Associazione, sovrintende all’attività dell’associazione e provvede a quanto occorre per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Esso riferisce all’Assemblea sull’attività dell’Associazione e ne attua le deliberazioni.
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ed e’ convocato:
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’associazione
Il Presidente dura in carica tre anni ed e’ il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti.
Il Presidente:
Il Vicepresidente fa le veci del Presidente per tutte le sue attribuzioni in caso di impedimento o assenza di quest’ultimo.
Il Segretario generale e’ il responsabile dell’attività amministrativa dell’associazione, provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e ne coordina l’attività.
Il collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.