Questa schermata contribuisce al risparmio energetico quando ti allontani o resti inattivo.
CHI SIAMO
SERVIZI
SERVIZI AGLI ASSOCIATI
ASSOHOLDING SERVIZI
FOCUS ON
Perché una holding
Focus dedicato al perchè di una holding, da strumento chiave per il passaggio generazionale alla fiscalità di vantaggio.
Passaggio generazionale
Nel momento di una successione, la mancanza di pianificazione può portare addirittura alla paralisi dell’attività aziendale.
Gestione adempimenti obbligatori
Gli adempimenti obbligatori CRS e FATCA per le holding
PUBBLICAZIONI
OSSERVATORI
OSSERVATORI ASSOHOLDING
OSSERVATORI ASSOHOLDING
EVENTI E FORMAZIONE
EVENTI E FORMAZIONE
IN EVIDENZA
PROSSIMI EVENTI
TOOL
I servizi infragruppo della holding sono le prestazioni amministrative, gestionali, finanziarie, informatiche, commerciali o organizzative che la capogruppo svolge a favore di una o più società partecipate.
Possono essere fatturati quando corrispondono ad attività effettivamente eseguite, riferibili alle esigenze delle società destinatarie e remunerate secondo criteri coerenti e documentabili.
Non tutti i costi sostenuti dalla holding possono, però, essere trasferiti alle controllate. Devono restare a carico della capogruppo le spese sostenute esclusivamente in relazione alla propria posizione di socio, mentre i costi dei servizi condivisi devono essere attribuiti mediante criteri capaci di riflettere l’utilizzo o il beneficio ricevuto da ciascuna società.
La gestione corretta dei servizi infragruppo richiede quindi di rispondere a cinque domande:
Il contratto e la fattura rappresentano elementi essenziali del rapporto, ma la sostenibilità dell’addebito dipende dalla coerenza complessiva tra attività, organizzazione, documentazione e valore attribuito al servizio.
I servizi infragruppo sono attività svolte da una società appartenente a un gruppo a favore di un’altra società della stessa struttura.
Il soggetto che presta il servizio può essere:
Nelle strutture più organizzate, la holding accentra alcune funzioni affinché le società operative non debbano replicare gli stessi uffici, acquistare separatamente i medesimi strumenti o ricorrere individualmente a fornitori esterni.
Le Linee guida OCSE dedicano il Capitolo VII ai servizi infragruppo nei gruppi multinazionali e individuano due questioni centrali: verificare se il servizio sia stato effettivamente prestato e determinare quale remunerazione sarebbe stata concordata, in circostanze comparabili, tra imprese indipendenti.
I servizi infragruppo coinvolgono discipline differenti, che non devono essere sovrapposte.
| Profilo | Verifica principale |
|---|---|
| Rapporti tra società italiane | Esistenza del costo, effettività, competenza, inerenza e documentazione |
| Rapporti transfrontalieri | Principio di libera concorrenza e disciplina del transfer pricing |
| IVA | Esistenza di una prestazione onerosa e collegamento dei costi alle operazioni economiche |
| Diritto societario | Interesse delle società, poteri di approvazione, conflitti e responsabilità degli amministratori |
| Direzione e coordinamento | Motivazione delle decisioni influenzate dalla capogruppo e valutazione degli interessi coinvolti |
Le regole OCSE costituiscono il riferimento internazionale per le operazioni transfrontaliere tra imprese associate. Nei rapporti esclusivamente nazionali, alcuni dei relativi criteri possono offrire utili indicazioni organizzative e probatorie, ma non devono essere applicati automaticamente come se ogni rapporto domestico fosse soggetto all’articolo 110, comma 7, del TUIR.
Le espressioni vengono spesso utilizzate come sinonimi, ma descrivono concetti diversi.
È l’attività concretamente svolta a favore della società destinataria.
Può consistere, per esempio, nella predisposizione del budget, nella gestione dei sistemi informatici o nell’elaborazione di un piano finanziario.
È il corrispettivo richiesto per servizi di carattere manageriale, amministrativo, strategico o organizzativo.
La management fee rappresenta quindi il prezzo di determinate prestazioni e non una percentuale che la holding può applicare indistintamente alle partecipate.
È il procedimento attraverso il quale i costi sostenuti centralmente vengono attribuiti alle società che hanno beneficiato dei servizi.
Prima di ripartire i costi è necessario verificare:
Un accordo di ripartizione o contribuzione ai costi può prevedere che più imprese condividano costi e rischi relativi a un’attività, a un progetto o allo sviluppo di determinati asset.
Questa fattispecie presenta una logica differente rispetto al normale contratto di servizi: non dovrebbe quindi essere trattata come una semplice variante della management fee.
L’accentramento può evitare che ogni società del gruppo debba creare autonomamente le medesime funzioni.
Una holding dotata di personale, competenze e strumenti adeguati può consentire alle partecipate di ottenere:
L’accentramento deve comunque produrre un miglioramento riconoscibile. Una struttura centralizzata può diventare antieconomica quando replica attività già presenti nelle partecipate, rallenta le decisioni o trasferisce alle operative costi che riguardano esclusivamente la capogruppo.
Le attività dipendono dall’organizzazione del gruppo, dalle risorse disponibili e dall’oggetto sociale della holding.
Possono comprendere:
Le prestazioni professionali riservate devono restare affidate a soggetti abilitati.
La holding può occuparsi di:
Il servizio deve essere distinto dal controllo svolto dalla capogruppo esclusivamente per monitorare il valore del proprio investimento.
Le attività possono riguardare:
Questi servizi devono essere tenuti distinti dai finanziamenti infragruppo e dal cash pooling, che presentano una propria struttura contrattuale, finanziaria e fiscale.
Possono essere accentrate:
La holding o una società dedicata può gestire:
I servizi possono comprendere:
Occorre distinguere le attività utilizzate dall’intero gruppo da quelle riferibili esclusivamente a una singola società.
La holding può prestare supporto per:
Quanto più il servizio è strategico e difficilmente standardizzabile, tanto maggiore deve essere la precisione con cui vengono descritti obiettivi, attività, persone coinvolte e risultati attesi.
Una holding sostiene costi sia per amministrare il proprio investimento sia per fornire attività alle società partecipate.
Le due componenti devono essere separate.
Nell’ambito del transfer pricing internazionale, le Linee guida OCSE qualificano come shareholder activities le attività svolte esclusivamente in ragione della partecipazione e che un’impresa indipendente non sarebbe normalmente disposta a remunerare.
Attività | Qualificazione indicativa |
| Partecipazione all’assemblea della controllata | Attività del socio |
| Esercizio del diritto di voto | Attività del socio |
| Monitoraggio del valore dell’investimento | Attività della holding |
| Bilancio e adempimenti propri della capogruppo | Costo della holding |
| Acquisto o vendita di una partecipazione nell’interesse della capogruppo | Normalmente attività della holding |
| Reporting gestionale predisposto per la controllata | Potenziale servizio |
| Amministrazione centralizzata del personale | Servizio infragruppo |
| Assistenza informatica continuativa | Servizio infragruppo |
| Riorganizzazione dei processi di una controllata | Potenziale servizio |
| Generico vantaggio derivante dall’appartenenza al gruppo | Non sufficiente per un addebito |
La qualificazione dipende sempre dalle circostanze concrete.
Un’attività può presentare una componente riferibile al controllo dell’investimento e una componente che produce un’utilità autonoma per la partecipata. In questi casi occorre separare le funzioni e attribuire alla società destinataria soltanto la parte effettivamente collegata al servizio.
L’attività di direzione e coordinamento e la prestazione di servizi infragruppo possono convivere, ma non coincidono.
La definizione degli indirizzi generali del gruppo, l’esercizio dei diritti sociali e la selezione degli investimenti non costituiscono, da soli, prestazioni da fatturare.
Possono invece assumere una rilevanza economica autonoma attività come:
La fattura non dovrebbe quindi indicare genericamente “attività di direzione e coordinamento”, ma descrivere le prestazioni concretamente rese.
Quando una decisione della società controllata è influenzata dalla capogruppo nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, l’articolo 2497-ter del Codice civile richiede una motivazione analitica che dia conto delle ragioni e degli interessi considerati.
Nel transfer pricing internazionale, il benefit test verifica se l’attività produce per il destinatario un valore economico o commerciale idoneo a mantenere o migliorare la sua posizione.
La valutazione viene effettuata chiedendosi se un’impresa indipendente, in circostanze comparabili:
Il beneficio può anche essere futuro. Un progetto di riorganizzazione, formazione o sviluppo commerciale può produrre risultati in esercizi successivi, purché l’utilità attesa sia ragionevole, riconoscibile e collegata all’attività della società destinataria.
Il generico vantaggio derivante dall’appartenenza a un gruppo più solido o conosciuto non dimostra, invece, l’esistenza di una prestazione specifica.
Nei rapporti tra società italiane, la società che deduce il costo deve poter dimostrare:
La giurisprudenza qualifica l’inerenza in senso prevalentemente qualitativo, come collegamento del costo con l’attività d’impresa, anche quando il risultato economico non sia immediato. Congruità, utilità e proporzionalità possono assumere rilievo probatorio, soprattutto nelle operazioni infragruppo, senza trasformarsi automaticamente in un sindacato sulle scelte imprenditoriali.
La Cassazione ha inoltre precisato che, per i costi derivanti da servizi infragruppo, contratto e fatture non sono sufficienti quando mancano elementi idonei a dimostrare l’utilità effettiva o potenziale conseguita dalla società che riceve la prestazione.
Un costo può risultare difficilmente giustificabile quando la partecipata:
La duplicazione può essere spiegata, per esempio, durante:
La ragione della sovrapposizione deve essere documentata in modo specifico.
Il contratto deve rappresentare le attività realmente programmate e il modo in cui saranno eseguite.
Dovrebbe indicare almeno:
Il documento dovrebbe essere predisposto prima dell’avvio delle prestazioni o comunque durante il loro svolgimento. Un accordo elaborato alla fine dell’esercizio per giustificare un importo già determinato offre una rappresentazione meno credibile dell’effettiva organizzazione del rapporto.
La comune appartenenza al gruppo non elimina l’autonomia degli organi delle società coinvolte.
Prima della sottoscrizione devono essere verificati:
La questione è particolarmente rilevante quando le stesse persone siedono negli organi amministrativi della holding e della controllata.
L’articolo 2475-ter del Codice civile disciplina i contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi e le decisioni dell’organo amministrativo adottate con il voto determinante di un amministratore in conflitto.
La delibera dovrebbe quindi descrivere:
La holding svolge un’attività specifica per una sola controllata.
Esempio: progetto di riorganizzazione dei processi commerciali destinato esclusivamente ad Alfa S.r.l.
Il costo può essere attribuito direttamente alla società beneficiaria.
La stessa struttura serve più partecipate.
Esempio: ufficio HR centralizzato che gestisce il personale di quattro società.
È necessario creare un insieme omogeneo di costi e scegliere un criterio di ripartizione coerente con l’utilizzo del servizio.
La holding anticipa una spesa riferibile a un’altra società senza aggiungere una funzione significativa.
Esempio: acquisto centralizzato di una licenza nominativa utilizzata esclusivamente da una controllata.
Occorre verificare se si tratti effettivamente di un mero riaddebito e se sia giustificata l’assenza di un margine.
Più società condividono costi e rischi di un progetto comune.
Esempio: sviluppo congiunto di una piattaforma destinata a essere utilizzata da più imprese del gruppo.
Il rapporto richiede una disciplina specifica e non dovrebbe essere assimilato automaticamente a un normale contratto di service.
La management fee è il corrispettivo richiesto dalla holding per le prestazioni manageriali, amministrative o organizzative rese alle partecipate.
Non esiste una percentuale applicabile a ogni gruppo.
Il procedimento dovrebbe articolarsi in questi passaggi:
L’attribuzione diretta è preferibile quando il costo può essere collegato con precisione a una sola partecipata.
Può riguardare:
Quando una stessa funzione serve più società, può essere costituito un cost pool, ossia un insieme omogeneo di costi riferibile a una determinata categoria di servizi.
Non è opportuno includere nello stesso insieme costi relativi ad attività differenti soltanto per semplificare il calcolo.
Il driver dovrebbe rappresentare, per quanto possibile, l’utilizzo del servizio o il beneficio ricevuto.
Servizio | Possibili criteri |
| Risorse umane | Dipendenti, assunzioni, cedolini |
| Servizi informatici | Utenti, dispositivi, licenze, ticket |
| Contabilità e reporting | Documenti, transazioni, tempo impiegato |
| Controllo di gestione | Ore, complessità, ricavi o asset analizzati |
| Marketing | Campagne, clienti, ricavi o utilizzo del marchio |
| Gestione immobiliare | Superficie utilizzata |
| Acquisti | Numero o valore degli ordini |
| Tesoreria | Operazioni, flussi o fabbisogni gestiti |
| Supporto interno | Ore, pratiche o progetti |
| Formazione | Partecipanti o ore erogate |
Il fatturato è facilmente reperibile, ma non sempre rappresenta il beneficio ricevuto.
Un unico criterio applicato a ogni categoria di servizio può produrre risultati semplici da calcolare ma difficili da sostenere sul piano economico.
Le Linee guida OCSE richiedono, per le operazioni cui si applicano, che i criteri di allocazione riflettano ragionevolmente il beneficio atteso e siano utilizzati con coerenza nel tempo, salvo modifiche adeguatamente motivate.
No. La presenza e la misura del margine dipendono:
Uno dei metodi utilizzabili consiste nell’individuare i costi pertinenti e applicare un margine coerente con la prestazione.
Può essere appropriato per attività di supporto, ma non deve essere utilizzato meccanicamente.
L’assenza di maggiorazione può essere giustificata quando la holding sostiene un costo per conto della partecipata senza esercitare funzioni significative né assumere rischi ulteriori.
Anche in questo caso occorre ricostruire:
L’approccio semplificato per i servizi a basso valore aggiunto riguarda, in particolare, le operazioni rilevanti ai fini del transfer pricing internazionale.
Secondo le Linee guida OCSE, si tratta di servizi che:
Possono rientrare nella categoria, in base alle circostanze:
Sono normalmente estranee alla categoria semplificata attività come:
L’approccio semplificato OCSE prevede un mark-up del 5% sui costi pertinenti dei servizi qualificabili a basso valore aggiunto.
La percentuale:
L’articolo 7 del D.M. 14 maggio 2018 disciplina in Italia l’approccio semplificato per i servizi a basso valore aggiunto nell’ambito delle operazioni controllate soggette al principio di libera concorrenza. Il provvedimento del 23 novembre 2020 e la Circolare 15/E del 2021 individuano anche la documentazione richiesta per accedere alla relativa semplificazione.
Aggiornamento OCSE 2026
La consultazione pubblica sulla revisione del Capitolo VII si è conclusa il 22 luglio 2026. Il documento pubblicato costituisce ancora una proposta e non sostituisce le Linee guida vigenti. L’OCSE ha programmato per novembre 2026 un incontro dedicato agli esiti della consultazione. La presente guida dovrà quindi essere aggiornata dopo la pubblicazione delle conclusioni o di un testo definitivo.
La deduzione non dipende dalla sola presenza della fattura.
La società destinataria deve poter ricostruire:
La Cassazione ha chiarito che l’onere di dimostrare esistenza e inerenza dei costi grava sul contribuente. Nei servizi infragruppo, l’accordo scritto, la descrizione delle prestazioni, il criterio di riparto e l’adeguatezza dell’organizzazione della società destinataria costituiscono elementi rilevanti per la valutazione.
La società dovrebbe essere in grado di spiegare:
Contratto, fattura e pagamento sono elementi necessari, ma la loro forza probatoria dipende dalla coerenza con l’attività realmente svolta.
La prestazione onerosa di servizi alle controllate può costituire un’attività economica rilevante ai fini IVA.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che l’intervento della holding nella gestione delle partecipate assume natura economica quando comporta operazioni soggette a IVA, come la fornitura onerosa di servizi amministrativi, finanziari, commerciali, informatici o tecnici.
L’esistenza della partita IVA, dell’oggetto sociale o del contratto non è sufficiente in assenza di un’attività concretamente svolta dietro corrispettivo.
Il diritto alla detrazione dell’IVA sostenuta dalla holding dipende inoltre dal collegamento tra le spese e le operazioni economiche effettuate.
Possono emergere limitazioni quando la holding:
La Corte di giustizia distingue infatti la holding che si limita ad acquisire e detenere partecipazioni dalla holding che presta effettivamente servizi imponibili alle controllate.
Deducibilità del costo e detraibilità dell’IVA seguono verifiche differenti: il riconoscimento dell’una non determina automaticamente il riconoscimento dell’altra.
La documentazione dovrebbe consentire a un soggetto esterno di comprendere:
La quantità delle evidenze deve essere proporzionata alla natura, al valore e alla complessità delle prestazioni.
La Holding Alfa presta servizi a tre partecipate:
Nel corso dell’esercizio sostiene:
Categoria | Importo |
| Gestione HR condivisa | 120.000 euro |
| Supporto informatico | 60.000 euro |
| Progetto strategico dedicato a Beta | 30.000 euro |
| Licenze acquistate per conto delle partecipate | 15.000 euro |
| Costi propri della holding come socio | 40.000 euro |
I 40.000 euro relativi agli obblighi propri della holding e alla gestione dell’investimento non entrano nella base dei servizi da addebitare.
Il progetto da 30.000 euro è riferibile esclusivamente a Beta e viene attribuito direttamente alla società.
I servizi HR e IT vengono mantenuti in due cost pool distinti perché richiedono criteri diversi.
Il gruppo utilizza il numero dei dipendenti:
Società | Dipendenti | Quota HR |
| Beta | 50 | 60.000 euro |
| Gamma | 30 | 36.000 euro |
| Delta | 20 | 24.000 euro |
Il gruppo utilizza il numero degli utenti:
Società | Utenti | Quota IT |
| Beta | 40 | 40.000 euro |
| Gamma | 15 | 15.000 euro |
| Delta | 5 | 5.000 euro |
Le licenze da 15.000 euro sono nominative e vengono attribuite alle singole società in base agli utilizzatori effettivi.
Se la holding si limita all’acquisto centralizzato e non aggiunge funzioni significative, il gruppo può valutare il riaddebito senza margine, documentando le ragioni della scelta.
A Beta risultano attribuiti:
Prima della fatturazione occorre distinguere:
Si immagini, a soli fini illustrativi, che il gruppo abbia verificato la necessità di remunerare con un margine soltanto i servizi HR e IT, escludendo:
Il prospetto di fatturazione dovrebbe mostrare separatamente:
L’esempio non individua una percentuale valida per altri gruppi e non sostituisce l’analisi della disciplina applicabile.
Prima di emettere le fatture è opportuno verificare che:
Una descrizione generica non permette di individuare attività, destinatari e risultati.
Le spese connesse alla posizione di socio devono restare escluse.
Dipendenti, ricavi, utenti e transazioni misurano fenomeni differenti.
Il mark-up dipende dalle funzioni svolte e dalla natura dei costi.
La percentuale appartiene a uno specifico approccio semplificato del transfer pricing e non costituisce il margine standard delle holding.
La semplice anticipazione di una spesa non equivale necessariamente a una prestazione a valore aggiunto.
La sovrapposizione deve essere eliminata o adeguatamente motivata.
Il documento deve rappresentare l’organizzazione effettiva del rapporto.
La congruità fiscale non sostituisce la verifica dell’interesse delle società e dei conflitti degli amministratori.
I due profili seguono presupposti distinti.
I servizi infragruppo consentono alla holding di assumere un ruolo operativo nell’organizzazione del gruppo, accentrando funzioni e competenze che possono generare efficienza per le partecipate.
La sostenibilità del modello dipende dalla capacità di trasformare l’organizzazione in un processo verificabile:
Il principio conclusivo è semplice: la fattura non crea il servizio, ma deve rappresentare una prestazione realmente svolta e adeguatamente documentata.
La holding presta già servizi alle partecipate o sta valutando di accentrare alcune funzioni? Assoholding affianca imprese e professionisti nell’analisi dei rapporti infragruppo, nella definizione dei criteri di remunerazione e nella predisposizione della documentazione necessaria.
Il presente contenuto ha finalità informativa e non sostituisce l’analisi fiscale, legale e societaria delle operazioni concrete da parte dei professionisti incaricati.
Sì, quando svolge prestazioni effettive, dispone delle risorse necessarie e determina il corrispettivo attraverso criteri coerenti e documentabili.
È il corrispettivo richiesto per servizi manageriali, amministrativi, strategici o organizzativi resi a una società del gruppo.
No. Il contratto disciplina il rapporto, ma devono essere dimostrate anche l’esecuzione della prestazione e la sua riferibilità all’attività della società destinataria.
Sì, quando rappresenta ragionevolmente l’utilizzo o il beneficio. Per alcuni servizi possono risultare più appropriati dipendenti, utenti, ore, ordini o transazioni.
No. Riguarda specifici servizi a basso valore aggiunto nell’ambito dell’approccio semplificato previsto dalla disciplina del transfer pricing.
Sì, se la consulenza è riferibile alla partecipata. Occorre verificare se la holding svolga anche una funzione aggiuntiva e se sia giustificata l’applicazione di un margine.
Le prestazioni onerose rientrano normalmente nell’attività economica della holding. Il trattamento concreto e il diritto alla detrazione dell’imposta sui costi richiedono una valutazione specifica.
Sono il riferimento principale per le operazioni transfrontaliere tra imprese associate. Nei rapporti domestici possono fornire criteri utili, ma non si applicano automaticamente come disciplina del transfer pricing internazionale.
Il 16 settembre 2026, alla Sala Stampa della Camera dei Deputati, la presentazione di un pacchetto di interventi per certezza…
Il calendario fiscale di settembre 2026 concentra in tre date – 16, 25 e 30 settembre – alcuni dei principali…
Le Società Benefit rappresentano un modello societario nel quale l’attività d’impresa integra agli obiettivi economici il perseguimento di una o…