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Servizi infragruppo della holding: management fee, IVA e documentazione

I servizi infragruppo della holding sono le prestazioni amministrative, gestionali, finanziarie, informatiche, commerciali o organizzative che la capogruppo svolge a favore di una o più società partecipate.

Possono essere fatturati quando corrispondono ad attività effettivamente eseguite, riferibili alle esigenze delle società destinatarie e remunerate secondo criteri coerenti e documentabili.

Non tutti i costi sostenuti dalla holding possono, però, essere trasferiti alle controllate. Devono restare a carico della capogruppo le spese sostenute esclusivamente in relazione alla propria posizione di socio, mentre i costi dei servizi condivisi devono essere attribuiti mediante criteri capaci di riflettere l’utilizzo o il beneficio ricevuto da ciascuna società.

La gestione corretta dei servizi infragruppo richiede quindi di rispondere a cinque domande:

  1. quale attività è stata svolta;
  2. quale società ne ha beneficiato;
  3. quali risorse sono state impiegate;
  4. come è stato determinato il corrispettivo;
  5. quali documenti provano l’esecuzione della prestazione.

Il contratto e la fattura rappresentano elementi essenziali del rapporto, ma la sostenibilità dell’addebito dipende dalla coerenza complessiva tra attività, organizzazione, documentazione e valore attribuito al servizio.

Cosa sono i servizi infragruppo

I servizi infragruppo sono attività svolte da una società appartenente a un gruppo a favore di un’altra società della stessa struttura.

Il soggetto che presta il servizio può essere:

  • la holding capogruppo;
  • una subholding;
  • una società di servizi condivisi;
  • una società operativa dotata di competenze utilizzate anche dalle altre partecipate.

Nelle strutture più organizzate, la holding accentra alcune funzioni affinché le società operative non debbano replicare gli stessi uffici, acquistare separatamente i medesimi strumenti o ricorrere individualmente a fornitori esterni.

Le Linee guida OCSE dedicano il Capitolo VII ai servizi infragruppo nei gruppi multinazionali e individuano due questioni centrali: verificare se il servizio sia stato effettivamente prestato e determinare quale remunerazione sarebbe stata concordata, in circostanze comparabili, tra imprese indipendenti.

Quali regole si applicano

I servizi infragruppo coinvolgono discipline differenti, che non devono essere sovrapposte.

ProfiloVerifica principale
Rapporti tra società italianeEsistenza del costo, effettività, competenza, inerenza e documentazione
Rapporti transfrontalieriPrincipio di libera concorrenza e disciplina del transfer pricing
IVAEsistenza di una prestazione onerosa e collegamento dei costi alle operazioni economiche
Diritto societarioInteresse delle società, poteri di approvazione, conflitti e responsabilità degli amministratori
Direzione e coordinamentoMotivazione delle decisioni influenzate dalla capogruppo e valutazione degli interessi coinvolti

 

Le regole OCSE costituiscono il riferimento internazionale per le operazioni transfrontaliere tra imprese associate. Nei rapporti esclusivamente nazionali, alcuni dei relativi criteri possono offrire utili indicazioni organizzative e probatorie, ma non devono essere applicati automaticamente come se ogni rapporto domestico fosse soggetto all’articolo 110, comma 7, del TUIR.

Servizio, management fee e ribaltamento dei costi

Le espressioni vengono spesso utilizzate come sinonimi, ma descrivono concetti diversi.

Servizio infragruppo

È l’attività concretamente svolta a favore della società destinataria.

Può consistere, per esempio, nella predisposizione del budget, nella gestione dei sistemi informatici o nell’elaborazione di un piano finanziario.

Management fee

È il corrispettivo richiesto per servizi di carattere manageriale, amministrativo, strategico o organizzativo.

La management fee rappresenta quindi il prezzo di determinate prestazioni e non una percentuale che la holding può applicare indistintamente alle partecipate.

Ribaltamento o allocazione dei costi

È il procedimento attraverso il quale i costi sostenuti centralmente vengono attribuiti alle società che hanno beneficiato dei servizi.

Prima di ripartire i costi è necessario verificare:

  • quali attività siano state effettivamente svolte;
  • quali società ne siano destinatarie;
  • quali spese siano pertinenti;
  • quali costi debbano restare a carico della holding;
  • quale criterio rappresenti meglio il beneficio ricevuto.

Accordo di ripartizione dei costi

Un accordo di ripartizione o contribuzione ai costi può prevedere che più imprese condividano costi e rischi relativi a un’attività, a un progetto o allo sviluppo di determinati asset.

Questa fattispecie presenta una logica differente rispetto al normale contratto di servizi: non dovrebbe quindi essere trattata come una semplice variante della management fee.

Perché accentrare i servizi nella holding

L’accentramento può evitare che ogni società del gruppo debba creare autonomamente le medesime funzioni.

Una holding dotata di personale, competenze e strumenti adeguati può consentire alle partecipate di ottenere:

  • maggiore specializzazione;
  • procedure uniformi;
  • economie organizzative;
  • informazioni gestionali comparabili;
  • coordinamento delle decisioni;
  • migliore controllo dei costi;
  • maggiore capacità negoziale verso banche e fornitori;
  • accesso a competenze che una singola partecipata non potrebbe sostenere autonomamente.

L’accentramento deve comunque produrre un miglioramento riconoscibile. Una struttura centralizzata può diventare antieconomica quando replica attività già presenti nelle partecipate, rallenta le decisioni o trasferisce alle operative costi che riguardano esclusivamente la capogruppo.

Quali servizi può prestare la holding

Le attività dipendono dall’organizzazione del gruppo, dalle risorse disponibili e dall’oggetto sociale della holding.

Servizi amministrativi e di reporting

Possono comprendere:

  • raccolta dei dati gestionali;
  • predisposizione dei budget;
  • reporting economico e finanziario;
  • controllo degli scostamenti;
  • definizione di procedure amministrative comuni;
  • gestione documentale;
  • supporto alla contabilità interna;
  • predisposizione di informazioni per gli organi delle partecipate.

Le prestazioni professionali riservate devono restare affidate a soggetti abilitati.

Controllo di gestione

La holding può occuparsi di:

  • definizione degli indicatori di performance;
  • analisi dei margini;
  • monitoraggio dei costi;
  • confronto tra dati preventivi e consuntivi;
  • predisposizione di report periodici;
  • analisi delle performance delle singole business unit;
  • supporto alle decisioni degli amministratori delle partecipate.

Il servizio deve essere distinto dal controllo svolto dalla capogruppo esclusivamente per monitorare il valore del proprio investimento.

Pianificazione finanziaria e tesoreria

Le attività possono riguardare:

  • analisi dei fabbisogni finanziari;
  • pianificazione dei flussi;
  • monitoraggio dell’indebitamento;
  • gestione delle scadenze;
  • supporto nei rapporti con gli istituti di credito;
  • elaborazione di piani finanziari;
  • coordinamento delle disponibilità del gruppo.

Questi servizi devono essere tenuti distinti dai finanziamenti infragruppo e dal cash pooling, che presentano una propria struttura contrattuale, finanziaria e fiscale.

Risorse umane

Possono essere accentrate:

  • selezione del personale;
  • formazione;
  • procedure di inserimento;
  • sistemi di valutazione;
  • amministrazione del personale;
  • politiche retributive;
  • piattaforme HR;
  • procedure comuni di gruppo.

Servizi informatici

La holding o una società dedicata può gestire:

  • infrastrutture tecnologiche;
  • assistenza agli utenti;
  • licenze software;
  • cybersecurity;
  • manutenzione;
  • archiviazione;
  • applicazioni condivise;
  • gestione e protezione dei dati.

Marketing e comunicazione

I servizi possono comprendere:

  • strategia di comunicazione;
  • campagne pubblicitarie;
  • siti web;
  • social media;
  • produzione di materiali;
  • analisi dei mercati;
  • supporto commerciale;
  • organizzazione di eventi;
  • gestione coordinata dell’identità del gruppo.

Occorre distinguere le attività utilizzate dall’intero gruppo da quelle riferibili esclusivamente a una singola società.

Servizi strategici e organizzativi

La holding può prestare supporto per:

  • pianificazione industriale;
  • sviluppo di nuovi mercati;
  • riorganizzazione dei processi;
  • integrazione successiva a un’acquisizione;
  • valutazione degli investimenti;
  • sviluppo commerciale;
  • definizione di procedure comuni;
  • gestione di progetti trasversali.

Quanto più il servizio è strategico e difficilmente standardizzabile, tanto maggiore deve essere la precisione con cui vengono descritti obiettivi, attività, persone coinvolte e risultati attesi.

Attività del socio e servizi fatturabili

Una holding sostiene costi sia per amministrare il proprio investimento sia per fornire attività alle società partecipate.

Le due componenti devono essere separate.

Nell’ambito del transfer pricing internazionale, le Linee guida OCSE qualificano come shareholder activities le attività svolte esclusivamente in ragione della partecipazione e che un’impresa indipendente non sarebbe normalmente disposta a remunerare.

Attività
Qualificazione indicativa
Partecipazione all’assemblea della controllataAttività del socio
Esercizio del diritto di votoAttività del socio
Monitoraggio del valore dell’investimentoAttività della holding
Bilancio e adempimenti propri della capogruppoCosto della holding
Acquisto o vendita di una partecipazione nell’interesse della capogruppoNormalmente attività della holding
Reporting gestionale predisposto per la controllataPotenziale servizio
Amministrazione centralizzata del personaleServizio infragruppo
Assistenza informatica continuativaServizio infragruppo
Riorganizzazione dei processi di una controllataPotenziale servizio
Generico vantaggio derivante dall’appartenenza al gruppoNon sufficiente per un addebito

 

La qualificazione dipende sempre dalle circostanze concrete.

Un’attività può presentare una componente riferibile al controllo dell’investimento e una componente che produce un’utilità autonoma per la partecipata. In questi casi occorre separare le funzioni e attribuire alla società destinataria soltanto la parte effettivamente collegata al servizio.

Direzione e coordinamento e prestazioni di servizi

L’attività di direzione e coordinamento e la prestazione di servizi infragruppo possono convivere, ma non coincidono.

La definizione degli indirizzi generali del gruppo, l’esercizio dei diritti sociali e la selezione degli investimenti non costituiscono, da soli, prestazioni da fatturare.

Possono invece assumere una rilevanza economica autonoma attività come:

  • elaborazione dei budget;
  • supporto finanziario;
  • controllo di gestione;
  • assistenza amministrativa;
  • predisposizione di procedure;
  • gestione di progetti operativi;
  • servizi informatici o commerciali.

La fattura non dovrebbe quindi indicare genericamente “attività di direzione e coordinamento”, ma descrivere le prestazioni concretamente rese.

Quando una decisione della società controllata è influenzata dalla capogruppo nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, l’articolo 2497-ter del Codice civile richiede una motivazione analitica che dia conto delle ragioni e degli interessi considerati.

Beneficio, inerenza e assenza di duplicazioni

Il beneficio per la partecipata

Nel transfer pricing internazionale, il benefit test verifica se l’attività produce per il destinatario un valore economico o commerciale idoneo a mantenere o migliorare la sua posizione.

La valutazione viene effettuata chiedendosi se un’impresa indipendente, in circostanze comparabili:

  • avrebbe acquistato la stessa prestazione da un fornitore;
  • oppure avrebbe svolto internamente la medesima attività.

Il beneficio può anche essere futuro. Un progetto di riorganizzazione, formazione o sviluppo commerciale può produrre risultati in esercizi successivi, purché l’utilità attesa sia ragionevole, riconoscibile e collegata all’attività della società destinataria.

Il generico vantaggio derivante dall’appartenenza a un gruppo più solido o conosciuto non dimostra, invece, l’esistenza di una prestazione specifica.

L’inerenza nei rapporti domestici

Nei rapporti tra società italiane, la società che deduce il costo deve poter dimostrare:

  • l’esistenza della spesa;
  • la natura della prestazione;
  • l’effettiva esecuzione;
  • la riferibilità all’attività imprenditoriale;
  • la corretta imputazione temporale;
  • la coerenza della documentazione disponibile.

La giurisprudenza qualifica l’inerenza in senso prevalentemente qualitativo, come collegamento del costo con l’attività d’impresa, anche quando il risultato economico non sia immediato. Congruità, utilità e proporzionalità possono assumere rilievo probatorio, soprattutto nelle operazioni infragruppo, senza trasformarsi automaticamente in un sindacato sulle scelte imprenditoriali.

La Cassazione ha inoltre precisato che, per i costi derivanti da servizi infragruppo, contratto e fatture non sono sufficienti quando mancano elementi idonei a dimostrare l’utilità effettiva o potenziale conseguita dalla società che riceve la prestazione.

Servizi duplicati

Un costo può risultare difficilmente giustificabile quando la partecipata:

  • svolge già internamente la stessa attività;
  • acquista il medesimo servizio da un fornitore esterno;
  • riceve una prestazione equivalente da un’altra società del gruppo;
  • dispone di personale e strutture che rendono superfluo l’intervento della holding.

La duplicazione può essere spiegata, per esempio, durante:

  • una fase transitoria;
  • una riorganizzazione;
  • un’emergenza;
  • una seconda verifica indipendente;
  • un progetto che integra, senza replicarla, l’attività interna.

La ragione della sovrapposizione deve essere documentata in modo specifico.

Il contratto di servizi infragruppo

Il contratto deve rappresentare le attività realmente programmate e il modo in cui saranno eseguite.

Dovrebbe indicare almeno:

  • società coinvolte;
  • categorie di servizi;
  • attività comprese ed escluse;
  • modalità di richiesta delle prestazioni;
  • funzioni responsabili;
  • durata;
  • periodicità;
  • livelli di servizio;
  • report e risultati attesi;
  • criterio di determinazione del corrispettivo;
  • costi diretti;
  • costi condivisi;
  • chiavi di allocazione;
  • eventuale margine;
  • fatturazione;
  • obblighi informativi;
  • riservatezza;
  • trattamento dei dati;
  • responsabilità;
  • recesso;
  • modifica del perimetro dei servizi.

Il documento dovrebbe essere predisposto prima dell’avvio delle prestazioni o comunque durante il loro svolgimento. Un accordo elaborato alla fine dell’esercizio per giustificare un importo già determinato offre una rappresentazione meno credibile dell’effettiva organizzazione del rapporto.

Chi approva il contratto

La comune appartenenza al gruppo non elimina l’autonomia degli organi delle società coinvolte.

Prima della sottoscrizione devono essere verificati:

  • interesse della holding a prestare il servizio;
  • interesse della partecipata ad acquistarlo;
  • convenienza delle condizioni;
  • poteri di firma;
  • autorizzazioni previste dagli statuti;
  • eventuali materie riservate ai soci;
  • conflitti degli amministratori;
  • corretta verbalizzazione;
  • effetti della direzione e coordinamento.

La questione è particolarmente rilevante quando le stesse persone siedono negli organi amministrativi della holding e della controllata.

L’articolo 2475-ter del Codice civile disciplina i contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi e le decisioni dell’organo amministrativo adottate con il voto determinante di un amministratore in conflitto.

La delibera dovrebbe quindi descrivere:

  • servizi richiesti;
  • utilità attesa;
  • corrispettivo o metodo di calcolo;
  • alternative considerate;
  • eventuali conflitti;
  • ragioni per cui l’operazione è coerente con l’interesse della società.

Quattro modalità di addebito

1. Prestazione diretta

La holding svolge un’attività specifica per una sola controllata.

Esempio: progetto di riorganizzazione dei processi commerciali destinato esclusivamente ad Alfa S.r.l.

Il costo può essere attribuito direttamente alla società beneficiaria.

2. Servizio condiviso

La stessa struttura serve più partecipate.

Esempio: ufficio HR centralizzato che gestisce il personale di quattro società.

È necessario creare un insieme omogeneo di costi e scegliere un criterio di ripartizione coerente con l’utilizzo del servizio.

3. Mero riaddebito di un costo esterno

La holding anticipa una spesa riferibile a un’altra società senza aggiungere una funzione significativa.

Esempio: acquisto centralizzato di una licenza nominativa utilizzata esclusivamente da una controllata.

Occorre verificare se si tratti effettivamente di un mero riaddebito e se sia giustificata l’assenza di un margine.

4. Accordo di contribuzione ai costi

Più società condividono costi e rischi di un progetto comune.

Esempio: sviluppo congiunto di una piattaforma destinata a essere utilizzata da più imprese del gruppo.

Il rapporto richiede una disciplina specifica e non dovrebbe essere assimilato automaticamente a un normale contratto di service.

Come determinare la management fee

La management fee è il corrispettivo richiesto dalla holding per le prestazioni manageriali, amministrative o organizzative rese alle partecipate.

Non esiste una percentuale applicabile a ogni gruppo.

Il procedimento dovrebbe articolarsi in questi passaggi:

  1. individuare i servizi;
  2. identificare i beneficiari;
  3. ricostruire le risorse utilizzate;
  4. separare le attività proprie della holding;
  5. attribuire direttamente i costi specifici;
  6. creare gruppi omogenei di costi condivisi;
  7. scegliere driver coerenti;
  8. individuare i costi esclusi dal margine;
  9. valutare l’eventuale mark-up;
  10. verificare e documentare il risultato.

Costi diretti, cost pool e driver

Costi diretti

L’attribuzione diretta è preferibile quando il costo può essere collegato con precisione a una sola partecipata.

Può riguardare:

  • consulenza dedicata;
  • progetto specifico;
  • personale impiegato esclusivamente per una società;
  • licenza destinata a un solo utilizzatore;
  • campagna commerciale individuale;
  • intervento tecnico specifico.

Costi condivisi

Quando una stessa funzione serve più società, può essere costituito un cost pool, ossia un insieme omogeneo di costi riferibile a una determinata categoria di servizi.

Non è opportuno includere nello stesso insieme costi relativi ad attività differenti soltanto per semplificare il calcolo.

Criteri di allocazione

Il driver dovrebbe rappresentare, per quanto possibile, l’utilizzo del servizio o il beneficio ricevuto.

Servizio
Possibili criteri
Risorse umaneDipendenti, assunzioni, cedolini
Servizi informaticiUtenti, dispositivi, licenze, ticket
Contabilità e reportingDocumenti, transazioni, tempo impiegato
Controllo di gestioneOre, complessità, ricavi o asset analizzati
MarketingCampagne, clienti, ricavi o utilizzo del marchio
Gestione immobiliareSuperficie utilizzata
AcquistiNumero o valore degli ordini
TesoreriaOperazioni, flussi o fabbisogni gestiti
Supporto internoOre, pratiche o progetti
FormazionePartecipanti o ore erogate

 

Il fatturato è facilmente reperibile, ma non sempre rappresenta il beneficio ricevuto.

Un unico criterio applicato a ogni categoria di servizio può produrre risultati semplici da calcolare ma difficili da sostenere sul piano economico.

Le Linee guida OCSE richiedono, per le operazioni cui si applicano, che i criteri di allocazione riflettano ragionevolmente il beneficio atteso e siano utilizzati con coerenza nel tempo, salvo modifiche adeguatamente motivate.

Il mark-up deve essere sempre applicato?

No. La presenza e la misura del margine dipendono:

  • dalla natura del servizio;
  • dalle funzioni svolte;
  • dalle risorse utilizzate;
  • dai rischi assunti;
  • dall’apporto di valore della holding;
  • dalla disciplina applicabile;
  • dalla presenza di costi meramente anticipati.

Metodo cost plus

Uno dei metodi utilizzabili consiste nell’individuare i costi pertinenti e applicare un margine coerente con la prestazione.

Può essere appropriato per attività di supporto, ma non deve essere utilizzato meccanicamente.

Riaddebito senza margine

L’assenza di maggiorazione può essere giustificata quando la holding sostiene un costo per conto della partecipata senza esercitare funzioni significative né assumere rischi ulteriori.

Anche in questo caso occorre ricostruire:

  • destinatario effettivo;
  • natura della spesa;
  • ruolo della holding;
  • eventuali attività aggiuntive;
  • criterio di attribuzione.

Servizi a basso valore aggiunto

L’approccio semplificato per i servizi a basso valore aggiunto riguarda, in particolare, le operazioni rilevanti ai fini del transfer pricing internazionale.

Secondo le Linee guida OCSE, si tratta di servizi che:

  • hanno natura di supporto;
  • non costituiscono l’attività principale del gruppo;
  • non richiedono beni immateriali unici e di valore;
  • non comportano l’assunzione o il controllo di rischi significativi.

Possono rientrare nella categoria, in base alle circostanze:

  • servizi contabili di supporto;
  • amministrazione ordinaria delle risorse umane;
  • assistenza informatica non strategica;
  • attività legali interne di supporto;
  • servizi amministrativi generali.

Sono normalmente estranee alla categoria semplificata attività come:

  • direzione strategica;
  • ricerca e sviluppo;
  • produzione;
  • vendita e distribuzione;
  • operazioni finanziarie;
  • gestione di rischi significativi;
  • utilizzo di beni immateriali unici.

Il mark-up del 5% non è una regola generale

L’approccio semplificato OCSE prevede un mark-up del 5% sui costi pertinenti dei servizi qualificabili a basso valore aggiunto.

La percentuale:

  • non costituisce il margine ordinario di ogni holding;
  • non si applica automaticamente ai rapporti nazionali;
  • non riguarda servizi strategici o complessi;
  • non sostituisce la verifica dei requisiti della categoria.

L’articolo 7 del D.M. 14 maggio 2018 disciplina in Italia l’approccio semplificato per i servizi a basso valore aggiunto nell’ambito delle operazioni controllate soggette al principio di libera concorrenza. Il provvedimento del 23 novembre 2020 e la Circolare 15/E del 2021 individuano anche la documentazione richiesta per accedere alla relativa semplificazione.

Aggiornamento OCSE 2026
La consultazione pubblica sulla revisione del Capitolo VII si è conclusa il 22 luglio 2026. Il documento pubblicato costituisce ancora una proposta e non sostituisce le Linee guida vigenti. L’OCSE ha programmato per novembre 2026 un incontro dedicato agli esiti della consultazione. La presente guida dovrà quindi essere aggiornata dopo la pubblicazione delle conclusioni o di un testo definitivo.

Deducibilità del costo per la partecipata

La deduzione non dipende dalla sola presenza della fattura.

La società destinataria deve poter ricostruire:

  • natura della prestazione;
  • esecuzione effettiva;
  • riferibilità all’attività d’impresa;
  • periodo di competenza;
  • società beneficiaria;
  • criterio di determinazione del corrispettivo;
  • assenza o giustificazione delle duplicazioni;
  • documentazione disponibile.

La Cassazione ha chiarito che l’onere di dimostrare esistenza e inerenza dei costi grava sul contribuente. Nei servizi infragruppo, l’accordo scritto, la descrizione delle prestazioni, il criterio di riparto e l’adeguatezza dell’organizzazione della società destinataria costituiscono elementi rilevanti per la valutazione.

La società dovrebbe essere in grado di spiegare:

  • quale esigenza sia stata soddisfatta;
  • quali attività siano state eseguite;
  • quali risorse siano state impiegate;
  • quale risultato sia stato prodotto o atteso;
  • perché il costo sia collegato alla propria attività.

Contratto, fattura e pagamento sono elementi necessari, ma la loro forza probatoria dipende dalla coerenza con l’attività realmente svolta.

IVA sui servizi infragruppo

La prestazione onerosa di servizi alle controllate può costituire un’attività economica rilevante ai fini IVA.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che l’intervento della holding nella gestione delle partecipate assume natura economica quando comporta operazioni soggette a IVA, come la fornitura onerosa di servizi amministrativi, finanziari, commerciali, informatici o tecnici.

L’esistenza della partita IVA, dell’oggetto sociale o del contratto non è sufficiente in assenza di un’attività concretamente svolta dietro corrispettivo.

Il diritto alla detrazione dell’IVA sostenuta dalla holding dipende inoltre dal collegamento tra le spese e le operazioni economiche effettuate.

Possono emergere limitazioni quando la holding:

  • detiene passivamente alcune partecipazioni;
  • svolge anche attività non economiche;
  • realizza operazioni esenti;
  • sostiene costi riferibili esclusivamente alla propria posizione di socio.

La Corte di giustizia distingue infatti la holding che si limita ad acquisire e detenere partecipazioni dalla holding che presta effettivamente servizi imponibili alle controllate.

Deducibilità del costo e detraibilità dell’IVA seguono verifiche differenti: il riconoscimento dell’una non determina automaticamente il riconoscimento dell’altra.

Quali documenti conservare

La documentazione dovrebbe consentire a un soggetto esterno di comprendere:

  • cosa è stato svolto;
  • da chi;
  • per quale società;
  • in quale periodo;
  • utilizzando quali risorse;
  • con quale risultato;
  • applicando quale remunerazione.

Documentazione contrattuale

  • contratto;
  • allegati tecnici;
  • descrizione dei servizi;
  • rinnovi e modifiche;
  • livelli di servizio;
  • criteri di calcolo.

Documentazione societaria

  • delibere;
  • autorizzazioni;
  • analisi dell’interesse della società;
  • gestione dei conflitti;
  • poteri di firma;
  • motivazioni richieste in presenza di direzione e coordinamento.

Documentazione organizzativa

  • organigrammi;
  • mansionari;
  • deleghe;
  • lettere di incarico;
  • personale coinvolto;
  • descrizione delle funzioni accentrate.

Prova dell’esecuzione

  • report;
  • analisi;
  • presentazioni;
  • verbali;
  • comunicazioni operative;
  • documenti di progetto;
  • ticket informatici;
  • budget;
  • procedure;
  • piani finanziari;
  • risultati delle attività.

Documentazione economica

  • dettaglio dei costi;
  • cost pool;
  • centri di costo;
  • driver;
  • dati utilizzati;
  • eventuale mark-up;
  • riconciliazione con la contabilità;
  • fatture analitiche.

Documentazione del beneficio

  • utilizzo dei report;
  • decisioni assunte;
  • processi migliorati;
  • servizi esterni sostituiti;
  • risorse interne risparmiate;
  • risultati o benefici attesi dai progetti.

La quantità delle evidenze deve essere proporzionata alla natura, al valore e alla complessità delle prestazioni.

Caso pratico: calcolo della management fee

La Holding Alfa presta servizi a tre partecipate:

  • Beta S.r.l.;
  • Gamma S.r.l.;
  • Delta S.r.l.

Nel corso dell’esercizio sostiene:

Categoria
Importo
Gestione HR condivisa120.000 euro
Supporto informatico60.000 euro
Progetto strategico dedicato a Beta30.000 euro
Licenze acquistate per conto delle partecipate15.000 euro
Costi propri della holding come socio40.000 euro

 

1. Esclusione delle attività del socio

I 40.000 euro relativi agli obblighi propri della holding e alla gestione dell’investimento non entrano nella base dei servizi da addebitare.

2. Attribuzione del costo diretto

Il progetto da 30.000 euro è riferibile esclusivamente a Beta e viene attribuito direttamente alla società.

3. Separazione dei costi condivisi

I servizi HR e IT vengono mantenuti in due cost pool distinti perché richiedono criteri diversi.

4. Ripartizione dei servizi HR

Il gruppo utilizza il numero dei dipendenti:

Società   
Dipendenti   
Quota HR
Beta5060.000 euro
Gamma3036.000 euro
Delta2024.000 euro

 

5. Ripartizione dei servizi IT

Il gruppo utilizza il numero degli utenti:

Società    
Utenti  
Quota IT
Beta4040.000 euro
Gamma1515.000 euro
Delta55.000 euro

 

6. Mero riaddebito delle licenze

Le licenze da 15.000 euro sono nominative e vengono attribuite alle singole società in base agli utilizzatori effettivi.

Se la holding si limita all’acquisto centralizzato e non aggiunge funzioni significative, il gruppo può valutare il riaddebito senza margine, documentando le ragioni della scelta.

7. Base di costo attribuita a Beta

A Beta risultano attribuiti:

  • 60.000 euro di servizi HR;
  • 40.000 euro di servizi IT;
  • 30.000 euro per il progetto strategico;
  • la propria quota delle licenze.

Prima della fatturazione occorre distinguere:

  • costi soggetti a un eventuale mark-up;
  • costi di mero riaddebito;
  • attività a valore aggiunto;
  • costi esclusi dalla base.

8. Applicazione selettiva del margine

Si immagini, a soli fini illustrativi, che il gruppo abbia verificato la necessità di remunerare con un margine soltanto i servizi HR e IT, escludendo:

  • le licenze riaddebitate;
  • i costi propri della holding;
  • il progetto strategico, remunerato sulla base di un distinto criterio.

Il prospetto di fatturazione dovrebbe mostrare separatamente:

  • base di costo;
  • costi esclusi dal margine;
  • percentuale applicata;
  • ragione della scelta;
  • corrispettivo finale;
  • riconciliazione con la contabilità.

L’esempio non individua una percentuale valida per altri gruppi e non sostituisce l’analisi della disciplina applicabile.

Checklist prima della fatturazione

Prima di emettere le fatture è opportuno verificare che:

  • il servizio sia descritto nel contratto;
  • la holding disponga delle risorse necessarie;
  • sia identificata la società beneficiaria;
  • siano separate le attività del socio;
  • siano escluse o giustificate le duplicazioni;
  • i costi diretti siano attribuiti individualmente;
  • i cost pool comprendano attività omogenee;
  • il driver sia coerente con il servizio;
  • i dati utilizzati siano verificabili;
  • sia valutata l’applicazione del margine;
  • siano distinti i meri riaddebiti;
  • il contratto sia stato correttamente approvato;
  • siano gestiti i conflitti di interessi;
  • esistano report o altre prove dell’esecuzione;
  • l’importo sia riconciliato con la contabilità;
  • la descrizione della fattura sia sufficientemente analitica;
  • sia verificato il trattamento IVA;
  • nei rapporti internazionali sia predisposta la documentazione richiesta.

Gli errori più frequenti

1. Fatturare una generica consulenza direzionale

Una descrizione generica non permette di individuare attività, destinatari e risultati.

2. Trasferire tutti i costi della holding

Le spese connesse alla posizione di socio devono restare escluse.

3. Utilizzare lo stesso driver per ogni servizio

Dipendenti, ricavi, utenti e transazioni misurano fenomeni differenti.

4. Applicare automaticamente un margine

Il mark-up dipende dalle funzioni svolte e dalla natura dei costi.

5. Applicare sempre il 5%

La percentuale appartiene a uno specifico approccio semplificato del transfer pricing e non costituisce il margine standard delle holding.

6. Confondere servizio e mero riaddebito

La semplice anticipazione di una spesa non equivale necessariamente a una prestazione a valore aggiunto.

7. Duplicare funzioni già presenti nella partecipata

La sovrapposizione deve essere eliminata o adeguatamente motivata.

8. Predisporre il contratto soltanto a fine anno

Il documento deve rappresentare l’organizzazione effettiva del rapporto.

9. Trascurare le approvazioni societarie

La congruità fiscale non sostituisce la verifica dell’interesse delle società e dei conflitti degli amministratori.

10. Confondere deducibilità e IVA

I due profili seguono presupposti distinti.

Dalla fattura alla prova della prestazione

I servizi infragruppo consentono alla holding di assumere un ruolo operativo nell’organizzazione del gruppo, accentrando funzioni e competenze che possono generare efficienza per le partecipate.

La sostenibilità del modello dipende dalla capacità di trasformare l’organizzazione in un processo verificabile:

  • individuare le prestazioni;
  • separare le attività del socio;
  • identificare i beneficiari;
  • approvare correttamente i rapporti;
  • misurare le risorse impiegate;
  • determinare il corrispettivo;
  • predisporre i contratti;
  • conservare le evidenze;
  • verificare gli effetti fiscali e IVA.

Il principio conclusivo è semplice: la fattura non crea il servizio, ma deve rappresentare una prestazione realmente svolta e adeguatamente documentata.

La holding presta già servizi alle partecipate o sta valutando di accentrare alcune funzioni? Assoholding affianca imprese e professionisti nell’analisi dei rapporti infragruppo, nella definizione dei criteri di remunerazione e nella predisposizione della documentazione necessaria.

Il presente contenuto ha finalità informativa e non sostituisce l’analisi fiscale, legale e societaria delle operazioni concrete da parte dei professionisti incaricati.

Sì, quando svolge prestazioni effettive, dispone delle risorse necessarie e determina il corrispettivo attraverso criteri coerenti e documentabili.

È il corrispettivo richiesto per servizi manageriali, amministrativi, strategici o organizzativi resi a una società del gruppo.

No. Il contratto disciplina il rapporto, ma devono essere dimostrate anche l’esecuzione della prestazione e la sua riferibilità all’attività della società destinataria.

Sì, quando rappresenta ragionevolmente l’utilizzo o il beneficio. Per alcuni servizi possono risultare più appropriati dipendenti, utenti, ore, ordini o transazioni.

No. Riguarda specifici servizi a basso valore aggiunto nell’ambito dell’approccio semplificato previsto dalla disciplina del transfer pricing.

Sì, se la consulenza è riferibile alla partecipata. Occorre verificare se la holding svolga anche una funzione aggiuntiva e se sia giustificata l’applicazione di un margine.

Le prestazioni onerose rientrano normalmente nell’attività economica della holding. Il trattamento concreto e il diritto alla detrazione dell’imposta sui costi richiedono una valutazione specifica.

Sono il riferimento principale per le operazioni transfrontaliere tra imprese associate. Nei rapporti domestici possono fornire criteri utili, ma non si applicano automaticamente come disciplina del transfer pricing internazionale.

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