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Quando si parla di trust, una delle domande più frequenti è anche la più insidiosa: quanto costa davvero farne uno in Italia?
Il costo di un trust non coincide soltanto con la redazione dell’atto istitutivo, ma comprende anche la strutturazione giuridica, gli eventuali adempimenti notarili, la gestione nel tempo e il relativo trattamento fiscale.
Proprio sul piano tributario si registra ancora una notevole confusione. In molti casi si tende infatti a ritenere che il conferimento dei beni in trust comporti automaticamente l’applicazione immediata dell’imposta sulle successioni e donazioni. Si tratta di una semplificazione non corretta. La disciplina oggi richiede una lettura più precisa, che distingue tra fase istitutiva, fase di dotazione patrimoniale e successiva attribuzione finale ai beneficiari.
Il costo di istituzione di un trust non è fisso e non può essere determinato in astratto con un importo unico valido per ogni situazione. Molto dipende dalla finalità perseguita, dalla tipologia dei beni conferiti, dal grado di personalizzazione dell’atto e dalla complessità della governance prevista.
Un trust predisposto per esigenze relativamente lineari, con patrimonio limitato e struttura semplice, può avere un costo iniziale contenuto. Diversamente, quando l’operazione coinvolge immobili, partecipazioni societarie, passaggi generazionali, tutela di soggetti deboli o assetti patrimoniali articolati, il livello di complessità cresce e il costo professionale aumenta di conseguenza.
Nella prassi, il costo iniziale comprende normalmente l’analisi preliminare, la progettazione giuridico-fiscale, la redazione dell’atto istitutivo, l’eventuale atto di dotazione, gli adempimenti di registrazione e, quando necessario, l’intervento notarile. A ciò possono aggiungersi i costi connessi alle formalità relative ai beni trasferiti, soprattutto in presenza di immobili o beni soggetti a pubblicità legale.
L’intervento notarile assume rilievo particolare quando il trust riguarda beni immobili oppure altri beni per i quali sono richieste trascrizioni, volture o specifiche formalità pubblicitarie. In questi casi il costo dell’operazione non riguarda solo la predisposizione dell’atto, ma anche l’esecuzione degli adempimenti necessari a rendere opponibile il trasferimento.
Anche quando non sia strettamente imposto dalla natura del bene, il ricorso all’atto notarile viene spesso valutato favorevolmente per ragioni di certezza, tracciabilità e maggiore solidità formale dell’operazione. Per questo motivo, nella pratica professionale, il notaio rappresenta spesso una componente rilevante del costo iniziale del trust.
Accanto ai costi di costituzione, occorre considerare i costi di gestione. Un trust, infatti, non è solo un atto da istituire, ma uno strumento da amministrare nel tempo.
Se il trustee è un soggetto professionale, è normalmente previsto un compenso, che può essere determinato in misura fissa oppure parametrato al patrimonio gestito e all’attività richiesta. In presenza di trust con una governance più articolata, possono inoltre emergere ulteriori costi legati alla rendicontazione, al supporto legale e fiscale, al monitoraggio degli adempimenti e, se previsto, all’attività di guardiano o di altri soggetti coinvolti nella struttura.
Per questa ragione, una valutazione seria del costo di un trust non può limitarsi alla sola fase iniziale. È necessario considerare anche la sostenibilità operativa dello strumento nel medio e lungo periodo.
Il profilo fiscale richiede particolare attenzione. L’istituzione di un trust e il successivo conferimento dei beni non determinano, in via automatica e generalizzata, l’applicazione immediata dell’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni.
La regola oggi da tenere presente è che, nella fase istitutiva e nella fase di dotazione, si guarda anzitutto alla natura dell’atto posto in essere. In linea generale, l’atto istitutivo del trust e l’atto con cui i beni vengono vincolati al trust scontano l’imposta di registro in misura fissa. Quando il conferimento riguarda beni immobili, si applicano inoltre le imposte ipotecaria e catastale, normalmente anch’esse in misura fissa nella fase di segregazione patrimoniale.
Questo significa che il semplice trasferimento dei beni al trustee, nell’ambito del programma del trust, non va confuso con l’attribuzione finale e definitiva ai beneficiari.
Il punto centrale è proprio questo: il momento fiscalmente più rilevante, in via ordinaria, non coincide con l’istituzione del trust, ma con l’effettivo arricchimento del beneficiario.
In termini generali, l’imposta sulle successioni e donazioni assume rilievo quando il patrimonio esce dal trust e viene attribuito ai beneficiari finali, poiché è in quel momento che si realizza l’effetto patrimoniale definitivo che la disciplina intende colpire.
La normativa oggi consente, in presenza di determinati presupposti, anche la possibilità di anticipare la tassazione mediante specifica opzione. Tuttavia, non si tratta della regola ordinaria da applicare indistintamente a ogni trust. È quindi essenziale valutare caso per caso la struttura dell’operazione, la natura dei beneficiari e la configurazione del programma segregativo.
Quando si giunge al momento impositivo rilevante, il trattamento fiscale segue, in linea di principio, le regole ordinarie dell’imposta sulle successioni e donazioni. Le aliquote e le eventuali franchigie dipendono dal rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario.
Ne deriva che anche nel trust il carico fiscale finale non si determina in modo autonomo rispetto al sistema generale, ma si collega alla relazione familiare o giuridica tra il soggetto che ha disposto il patrimonio e colui che ne riceve l’attribuzione finale.
Questo aspetto è particolarmente importante nella pianificazione patrimoniale e familiare, perché incide in modo significativo sulla convenienza effettiva dello strumento.
Uno degli errori più frequenti consiste nel sovrapporre il costo di istituzione del trust al suo costo fiscale complessivo. Si tratta di due piani distinti.
Da un lato vi sono i costi professionali e operativi necessari per costruire correttamente lo strumento. Dall’altro vi è il regime tributario, che va letto con riferimento al momento in cui si realizza l’effetto patrimoniale rilevante previsto dalla legge.
Per questa ragione, non è corretto affermare che il trust abbia un costo fiscale elevato fin dall’origine in ogni caso, così come non è corretto ridurre il tema a una mera somma di imposte fisse. Una valutazione attendibile richiede sempre un’analisi della struttura, dei beni conferiti, dei beneficiari e dell’obiettivo perseguito.
Il trust può essere uno strumento efficace di protezione e pianificazione patrimoniale, ma solo se viene strutturato correttamente. Una valutazione preventiva consente di verificarne costi, sostenibilità e regime fiscale, evitando impostazioni inefficienti o non coerenti con gli obiettivi da raggiungere.
Per questo offriamo un servizio dedicato di assistenza nella costituzione e nella gestione del trust, con supporto specialistico negli aspetti giuridici, fiscali e operativi. È inoltre possibile richiedere una prima call conoscitiva con i nostri esperti per valutare il caso concreto e comprendere se il trust sia la soluzione più adatta.
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