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Quando si parla di costituzione del trust, il tema non è soltanto “redigere un atto”, ma costruire una struttura di regole che renda possibile una gestione ordinata dei beni nel tempo. In altre parole: il trust funziona bene quando nasce come un progetto coerente, con obiettivi chiari, ruoli definiti e procedure di controllo già pensate “a monte”. È proprio questa progettazione — più ancora della forma — a fare la differenza tra un trust che regge nel tempo e uno che crea ambiguità operative.
In Italia il trust è uno strumento utilizzato in modo sempre più diffuso nella pianificazione patrimoniale e organizzativa, e viene normalmente impostato richiamando una legge regolatrice straniera, secondo i principi di riconoscimento recepiti dall’ordinamento italiano.
👉 Approfondimento : “Il Trust: cos’è, come funziona e perché conviene per la protezione patrimoniale”
Prima ancora di scegliere trustee o legge regolatrice, conviene chiarire lo scopo in modo concreto: non “protezione del patrimonio” in astratto, ma cosa vogliamo ottenere e in che tempi. Ad esempio: garantire un sostegno periodico a un familiare, mantenere un immobile a reddito per alcuni anni e poi trasferirlo, oppure gestire partecipazioni societarie con regole precise di voto e di distribuzione dei proventi.
In questa fase decidiamo anche quali beni entrano nel perimetro del trust e quali restano fuori. È una scelta strategica: più i beni sono eterogenei (immobili + quote + liquidità), più serve progettare regole operative solide.
Una volta fissato l’obiettivo, dobbiamo scegliere “che tipo di macchina” stiamo costruendo. In termini pratici, la domanda è: vogliamo un impianto rigido (con criteri di attribuzione già predeterminati) oppure un impianto flessibile, in cui il trustee ha discrezionalità, ma guidata da criteri e paletti?
Questa decisione incide direttamente su come scriveremo l’atto e, soprattutto, su come si gestiranno i conflitti potenziali nel tempo (familiari, aziendali, tra beneficiari, o legati a eventi imprevisti).
Il passaggio successivo è definire l’architettura giuridica e di governance: la legge regolatrice non è un dettaglio formale, perché determina l’impianto generale e molte regole chiave. Ma, dal punto di vista operativo, ciò che conta è la governance: chi decide cosa, con quali limiti, con quali controlli e con quale sistema di sostituzione.
È utile ragionare fin da subito su tre temi:
Molti leggono “trustee” e pensano a una figura di fiducia, quasi simbolica. In realtà il trustee è un soggetto che deve saper gestire beni, documentazione, rendiconti e decisioni anche complesse. Per questo la scelta andrebbe fatta con criteri professionali: competenza, indipendenza, capacità di rendicontare e reggere scelte impopolari ma necessarie.
Quando la struttura lo richiede, può essere opportuno inserire un protector (o figura equivalente) con funzioni di supervisione o autorizzazione su atti rilevanti. Questo consente di bilanciare flessibilità e controllo senza irrigidire tutto in modo eccessivo.
Per rendere l’intero processo efficiente, spesso conviene predisporre un documento intermedio (chiamiamolo term sheet): poche pagine in cui fissiamo ruoli, beni, regole, obiettivi e procedure. Questo passaggio riduce il rischio di un atto “troppo lungo ma poco chiaro” e aiuta a evitare incoerenze tra quello che si vuole ottenere e quello che poi si scrive.
L’atto istitutivo non dovrebbe limitarsi a descrivere soggetti e beni. Deve prevedere, in modo pratico, come si governa il trust nel tempo. Un atto ben scritto chiarisce: come si amministrano i beni, come si rendicontano le attività, come si gestiscono le spese, quali sono i criteri per distribuire utilità ai beneficiari (se previste), e in quali casi si possono sostituire trustee o protector.
Qui spesso entra in gioco anche una “lettera di indirizzo” (letter of wishes) che non replica l’atto, ma orienta alcune scelte discrezionali, mantenendo flessibilità senza trasformare tutto in un automatismo rigido.
Dopo l’atto, arriva il passaggio più concreto: la dotazione. È qui che molti progetti si complicano, perché i beni non sono tutti uguali. Un immobile richiede formalità diverse rispetto a partecipazioni societarie o liquidità. La regola pratica è che ogni categoria di bene va gestita con procedure coerenti e tracciabili, evitando scorciatoie.
In termini di metodo, conviene predisporre una vera e propria “checklist di trasferimento” per ogni bene: documenti, passaggi, registrazioni, conti dedicati, e modalità di gestione successiva.
Un trust ben costituito deve essere anche ben amministrato. Per questo, subito dopo la dotazione, impostiamo un modello operativo semplice ma rigoroso: conto dedicato, regole di firma, criteri di spesa, conservazione documentale e un piano di rendicontazione periodica.
Questo punto è decisivo anche in ottica reputazionale e di compliance: spesso non è l’atto a creare problemi, ma la gestione “informale” che genera commistioni e opacità.
Nel percorso di costituzione rientrano anche gli adempimenti amministrativi (ad esempio attribuzioni identificative, comunicazioni e obblighi informativi). Sono aspetti che vanno pianificati fin dall’inizio, perché incidono sia sulla gestione ordinaria sia sull’ordine documentale complessivo.
La migliore impostazione è considerare questi adempimenti come parte del progetto: non “una pratica da fare”, ma un tassello che rende la struttura più solida e coerente.
Un errore ricorrente è trattare la fiscalità come una fase separata. In realtà, struttura del trust, tipologia di beni e tempistiche di attribuzione incidono sul quadro fiscale complessivo. Per questo, l’impostazione fiscale va pensata in parallelo alla governance e alla dotazione, con un approccio prudente e documentato.
La costituzione del trust è un percorso di “ingegneria giuridica”: non è complicato per forza, ma richiede coerenza tra obiettivo, regole e gestione. Quando si struttura bene fin dall’inizio — definendo governance, controlli e operatività — il trust diventa uno strumento realmente utilizzabile e non un contenitore teorico.
Per questo, il nostro team può affiancarti in ogni fase, dalla valutazione preliminare di fattibilità fino alla definizione della governance, alla redazione dell’impianto documentale e alla gestione degli adempimenti operativi e amministrativi connessi.
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