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Il trust viene spesso presentato come uno strumento di protezione patrimoniale. L’affermazione è corretta, ma solo in parte. I beni conferiti in trust possono beneficiare di una tutela effettiva grazie all’effetto di segregazione, ma questa protezione non è assoluta né opera in modo automatico in ogni situazione. La vera domanda, quindi, non è se il trust protegga i beni in astratto, ma da chi li protegga, entro quali limiti e a quali condizioni.
Il fondamento della protezione sta nella struttura stessa del trust. La Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, recepita in Italia con la legge n. 364 del 1989, definisce il trust come un rapporto nel quale i beni sono posti sotto il controllo del trustee nell’interesse di un beneficiario o per uno scopo determinato. La Convenzione chiarisce inoltre che i beni in trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio personale del trustee. Tra gli effetti del riconoscimento rientra anche il principio per cui i creditori personali del trustee non possono rivalersi sui beni in trust, i quali non entrano neppure nella massa della sua insolvenza o della sua successione personale.
Questo significa che il trust può effettivamente separare i beni dal rischio connesso alle vicende personali del trustee. Se il trustee contrae debiti propri o entra in una situazione di crisi, i suoi creditori personali, in linea generale, non possono trattare il fondo in trust come se fosse parte del suo patrimonio disponibile. È questo il primo livello, reale e rilevante, della protezione patrimoniale offerta dal trust.
La segregazione, però, non equivale a inattaccabilità. La Cassazione ha ribadito che l’opponibilità del trust ai terzi creditori non dipende dalla sola legge scelta dal disponente, ma dalle norme della lex fori poste a tutela dei creditori in caso di insolvenza. In altre parole, la presenza di una legge straniera regolatrice del trust non consente di neutralizzare le regole italiane poste a protezione dei creditori. Questo è un punto essenziale, perché chiarisce che il trust non può essere usato come un contenitore formalmente sofisticato per sottrarre beni alle ordinarie regole di responsabilità patrimoniale.
Il principio di fondo resta quindi quello della protezione, ma entro il perimetro consentito dall’ordinamento. Quando il trust è coerente con una finalità lecita e viene istituito tempestivamente, la segregazione può reggere. Quando invece viene costruito in funzione difensiva tardiva o in frode alle ragioni creditorie, il rischio di aggressione aumenta in modo significativo.
Il soggetto che più frequentemente tenta di colpire i beni in trust è il creditore del disponente. Il rimedio tipico è l’azione revocatoria ordinaria. La giurisprudenza di legittimità ha confermato che gli atti con cui il debitore conferisce beni in trust possono essere colpiti quando arrecano pregiudizio alle ragioni creditorie e ricorrono i presupposti dell’art. 2901 c.c. La Cassazione ha inoltre chiarito che, ai fini della revocatoria, anche un credito eventuale o litigioso può essere sufficiente a fondare la legittimazione del creditore. Questo amplia in modo rilevante la portata del controllo giudiziale.
Sul piano pratico, questo significa che un trust istituito dopo il sorgere di un debito, o in una fase in cui il disponente è già esposto verso banche, fornitori, garanti o altri creditori, può essere contestato se riduce la garanzia patrimoniale del creditore. Non conta soltanto la forma dell’atto. Conta il suo effetto sostanziale e il momento in cui viene realizzato. Più il trust appare come una reazione difensiva a una crisi già in atto, più diventa vulnerabile.
Un profilo spesso trascurato riguarda l’oggetto della contestazione. Nella prassi, quando si agisce in revocatoria, il bersaglio non è sempre identico. La giurisprudenza richiamata anche dalla Corte di cassazione distingue infatti tra atto istitutivo del trust e atto di dotazione patrimoniale. Nelle controversie creditorie assume rilievo soprattutto l’atto con cui i beni vengono effettivamente conferiti nel trust, perché è quello che incide in modo immediato sulla garanzia patrimoniale del debitore.
Questo punto è importante anche sul piano comunicativo. Dire che “il trust è revocabile” in modo generico è impreciso. Più correttamente, va detto che possono essere dichiarati inefficaci, nei confronti del creditore che agisce, gli atti che hanno prodotto il pregiudizio patrimoniale. La tenuta dello strumento dipende quindi anche dalla corretta architettura degli atti e dalla loro funzione concreta.
La situazione è diversa quando a muoversi sono i creditori personali del trustee. In questo caso, la regola di base resta quella della segregazione: il fondo in trust non è confuso con il patrimonio personale del trustee e, proprio per questo, non dovrebbe essere aggredibile per debiti che il trustee ha contratto in proprio. La Convenzione dell’Aja lo dice in modo molto chiaro, ed è uno dei cardini dell’istituto.
Naturalmente ciò non significa che il trust sia impermeabile a ogni vicenda del trustee. Se il trustee viola i propri doveri, mescola i beni del trust con il proprio patrimonio o dispone dei beni in modo contrario al programma del trust, la tutela si sposta sul terreno della reazione al breach of trust e del recupero dei beni. Ma questo è un problema di cattiva amministrazione del trust, non di libera aggredibilità del fondo da parte dei creditori personali del trustee.
Un altro equivoco frequente riguarda i beneficiari. Finché il beneficiario non è titolare di un diritto attuale sui beni del trust, non è corretto ragionare come se quei beni facessero già parte del suo patrimonio personale. La Cassazione ha affermato che il semplice interesse alla corretta amministrazione del patrimonio in trust non integra, di per sé, una posizione di diritto soggettivo attuale sui beni; proprio per questo, i beneficiari privi di diritti attuali non sono neppure litisconsorti necessari nell’azione revocatoria.
In termini sostanziali, ciò significa che la mera aspettativa beneficiaria è diversa dalla titolarità immediata del bene. Quando invece il beneficiario ha già acquisito diritti attuali o riceve attribuzioni dal trust, il quadro cambia e la sua posizione può diventare direttamente rilevante anche verso i terzi. La distinzione tra aspettativa e diritto attuale è quindi decisiva per capire il livello reale di protezione.
La protezione patrimoniale si indebolisce in modo significativo quando il trust è solo apparente. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ipotesi di interposizione fittizia, il trust è soltanto formalmente titolare di beni o attività, mentre il controllo sostanziale resta in capo all’interponente. In questi casi il reddito viene imputato direttamente a quest’ultimo, perché manca una reale autonomia del trust sul piano sostanziale.
Questo chiarimento nasce in ambito fiscale, ma ha una ricaduta più ampia anche sul piano della tenuta complessiva dello strumento. Un trust nel quale il disponente conserva, di fatto, il controllo pieno dei beni, del trustee o delle decisioni fondamentali è più esposto a contestazioni, perché la segregazione rischia di apparire solo formale. In questi casi il trust non viene percepito come un vero trasferimento funzionale a uno scopo, ma come una schermatura debole e potenzialmente artificiosa.
Esiste poi un’ulteriore area di possibile aggressione: quella dei diritti dei legittimari. La Cassazione ha chiarito che, nei trust inter vivos con effetti post mortem, la tutela dei legittimari che si ritengano lesi non passa dal mancato riconoscimento del trust come tale, ma dall’azione di riduzione. La stessa giurisprudenza ha precisato che, se il trust non ha ancora avuto esecuzione, il destinatario dell’azione è il trustee; se invece il programma è già stato eseguito o i beneficiari sono comunque individuabili con certezza, l’azione può rivolgersi contro i beneficiari.
Questo conferma un punto di metodo molto importante: il trust può essere valido e tuttavia non essere intangibile. Anche quando la struttura regge, restano applicabili i rimedi che l’ordinamento prevede a tutela di posizioni soggettive qualificate, come quelle dei legittimari.
Alla fine, la risposta più corretta è questa: i beni in trust possono essere protetti, ma non perché il trust crei un’immunità assoluta. Sono protetti se la segregazione è reale, se il trustee è autonomo, se la finalità è coerente, se i tempi di istituzione sono corretti e se non vi è pregiudizio illecito per i creditori o lesione di diritti tutelati dall’ordinamento. Quando invece il trust è tardivo, difensivo, simulato o sostanzialmente controllato dal disponente, la sua capacità protettiva si riduce in modo netto.
Per questo, il valore del trust non si misura nella formula “i beni sono inattaccabili”, ma nella qualità della sua costruzione giuridica. Un trust serio protegge perché è coerente, credibile e governato correttamente. Un trust improvvisato, invece, spesso non protegge affatto quando serve davvero
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