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Dal punto di vista fiscale, il trust richiede una corretta impostazione fin dall’inizio. Non basta istituirlo: occorre identificarlo presso l’Amministrazione finanziaria, registrare l’atto quando previsto e gestire in modo coerente gli adempimenti successivi.
Codice fiscale, registrazione e compliance non sono aspetti secondari, ma passaggi essenziali per garantire regolarità operativa e corretta gestione del trust nel tempo.
Un primo equivoco da evitare è questo: il trust non può essere gestito come se fosse una semplice clausola interna a un assetto patrimoniale. Sul piano fiscale deve essere correttamente identificato. Il dato è confermato dalla prassi e dalla modulistica ufficiale, che richiedono espressamente il “codice fiscale del trust” in diversi adempimenti e modelli dichiarativi. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche che non sono obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA, l’Agenzia delle Entrate prevede l’utilizzo del modello AA5/6 per l’attribuzione del codice fiscale, allegando la documentazione idonea a dimostrare gli elementi soggettivi e oggettivi richiesti.
In termini pratici, questo significa che un trust non commerciale, privo di attività rilevanti ai fini IVA, deve normalmente essere dotato di proprio codice fiscale. È un passaggio preliminare essenziale, perché da esso dipendono la corretta registrazione dei dati, la gestione delle future comunicazioni fiscali e la compilazione delle dichiarazioni.
Il codice fiscale non esaurisce tutti gli adempimenti identificativi. Se il trust assume natura commerciale o svolge attività rilevanti ai fini IVA, occorre valutare anche l’apertura della partita IVA. La prassi dell’Amministrazione finanziaria, richiamata sia nella documentazione dell’Agenzia sia nei contributi di FiscoOggi, indica che il trust commerciale deve richiedere una propria partita IVA mediante modello AA7/10 e assolvere i relativi obblighi tributari.
Questo passaggio è particolarmente importante perché incide non solo sull’identificazione del trust, ma anche sul regime contabile e sugli adempimenti successivi. In presenza di attività commerciale, infatti, il trust entra in un perimetro operativo più articolato rispetto a quello del trust meramente detentivo o familiare.
Un secondo profilo centrale riguarda la registrazione dell’atto. Anche qui è opportuno evitare semplificazioni. Gli atti scritti, in linea generale, seguono le regole ordinarie di registrazione; l’Agenzia delle Entrate indica come modello generale il modello 69, salvo i casi per i quali è previsto un canale specifico. Quanto ai termini, il testo unico dell’imposta di registro, nella formulazione oggi vigente e come richiamato anche da documenti recenti dell’Agenzia, prevede che la registrazione degli atti soggetti a termine fisso sia richiesta entro venti giorni dalla data dell’atto se formato in Italia, ed entro sessanta giorni se formato all’estero.
Sul piano tributario, la registrazione del trust non va però confusa con la tassazione finale del trasferimento ai beneficiari. La disciplina dei trust è stata oggetto di un importante chiarimento sistematico da parte dell’Agenzia delle Entrate e della riforma del 2024 sulle imposte indirette. Per questa ragione, il momento della registrazione dell’atto e il momento in cui si verifica l’effettivo presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni non coincidono automaticamente. Il tema del costo fiscale va quindi letto separatamente rispetto al profilo meramente operativo della registrazione.
Una volta istituito il trust, inizia la parte più importante sotto il profilo fiscale: la gestione nel tempo. Qui il punto decisivo è la qualificazione del trust. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di trust opaco, il reddito è assoggettato a IRES in capo al trust in quanto autonomo soggetto passivo d’imposta. In caso di trust trasparente, invece, il reddito viene imputato ai beneficiari individuati secondo il regime proprio della trasparenza.
Da questa distinzione discende anche la corretta dichiarazione annuale. La modulistica Redditi SC contempla espressamente il trust, distinguendo tra trust opaco, trust trasparente e trust misto. Parallelamente, il modello Redditi ENC è destinato agli enti non commerciali ed equiparati. In termini operativi, quindi, il trustee deve verificare ogni anno quale sia la corretta qualificazione del trust e utilizzare il modello dichiarativo coerente con la sua natura fiscale.
Nella gestione fiscale del trust il trustee non svolge un ruolo meramente formale. La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha da tempo chiarito che gli adempimenti tributari del trust sono assolti dal trustee. Questo dato è essenziale anche sul piano organizzativo: non basta istituire correttamente il vincolo, bisogna anche assicurare una gestione continuativa, documentata e coerente con gli obblighi dichiarativi e fiscali che il trust assume nel tempo.
Per questo motivo, nella pratica professionale, gli errori più frequenti non riguardano tanto l’idea del trust in sé, quanto la sottovalutazione della sua manutenzione fiscale. Un trust ben costruito ma male amministrato può generare criticità che non dipendono dallo strumento, bensì dalla gestione incompleta dei suoi adempimenti.
Un ulteriore aspetto spesso trascurato riguarda le variazioni dei dati già comunicati. L’Agenzia delle Entrate prevede che il modello AA5/6 sia utilizzato non solo per l’attribuzione del codice fiscale, ma anche per la comunicazione delle variazioni dei dati e delle operazioni straordinarie. Le variazioni possono essere trasmesse anche in modalità telematica, direttamente o tramite intermediario, secondo i canali previsti.
Sul piano operativo, la domanda giusta non è soltanto se il trust debba avere un codice fiscale o se l’atto debba essere registrato. La vera domanda è se la struttura sia stata impostata in modo da reggere nel tempo sotto il profilo fiscale, documentale e amministrativo. Un trust correttamente istituito ma privo di una gestione ordinata dei suoi adempimenti rischia di perdere efficienza e di esporre il disponente, il trustee e i beneficiari a problemi evitabili.
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