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Ultimi giorni per riammissione alla Rottamazione-quater: scadenza fissata al 30 aprile

La data per usufruire della possibilità di rientrare nella Rottamazione-quater delle cartelle esattoriali si avvicina: la scadenza per presentare la domanda è fissata a mercoledì 30 aprile 2025.

La riammissione riguarda i contribuenti che, alla data del 31 dicembre 2024, sono decaduti dalla definizione agevolata a causa del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme dovute. Il termine è stato stabilito dalla legge n. 15/2025, di conversione del decreto Milleproroghe (Dl n. 202/2024).

Come presentare la domanda

La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica attraverso il sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it), utilizzando il servizio “Riammissione Rottamazione-quater”. È possibile procedere sia tramite area riservata sia tramite area pubblica:

  • Area riservata (con SPID, CIE, CNS o Entratel): il sistema proporrà automaticamente le cartelle e gli avvisi riammissibili, semplificando la compilazione.

  • Area pubblica: occorre compilare manualmente il form online, allegare copia di un documento di riconoscimento e inserire i riferimenti delle cartelle/avvisi, riportando il numero della comunicazione ricevuta al momento dell’adesione originaria.

Piano di pagamento e comunicazioni successive

Chi presenta la domanda entro il 30 aprile riceverà, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione da parte dell’Agenzia contenente:

  • l’ammontare delle somme dovute,

  • i moduli per il pagamento secondo il piano scelto.

Il pagamento potrà avvenire:

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025, oppure

  • in un massimo di 10 rate di pari importo, con scadenze fissate al 31 luglio e 30 novembre 2025, e successivamente al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per gli anni 2026 e 2027.

Cos’è la Rottamazione-quater

Introdotta dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022), la Rottamazione-quater consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, pagando solo:

  • il capitale,

  • e le spese di procedura e notifica.

Sono invece stralciate le somme relative a:

  • sanzioni,

  • interessi iscritti a ruolo,

  • interessi di mora,

  • aggio.

Per le multe stradali e altre sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie o contributive, si elimina il pagamento degli interessi e delle maggiorazioni.

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