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Nel mese di agosto l'Agenzia delle Entrate sospende l'invio di alcune comunicazioni fiscali, mentre l'Agenzia delle Entrate-Riscossione interrompe, in via generale, la notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione.
A chiarire come funziona la pausa estiva è il comunicato stampa del 17 luglio 2026, con il quale l'Amministrazione finanziaria ha anche smentito le notizie relative a una presunta concentrazione di notifiche nel mese di luglio.
Secondo quanto precisato nel comunicato, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non avrebbero anticipato nel mese di luglio le attività destinate a interrompersi durante agosto.
I dati diffusi dall'Amministrazione finanziaria mostrano infatti che:
L'Agenzia delle Entrate esclude quindi una concentrazione anomala delle comunicazioni fiscali prima della pausa estiva. Le attività sarebbero state pianificate per evitare un sovraccarico nei mesi precedenti e successivi ai periodi di sospensione, previsti ad agosto e dicembre.
Per tutto il mese di agosto, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende l'attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione.
La sospensione non è però assoluta. Possono continuare a essere notificati gli atti considerati urgenti e inderogabili.
La pausa estiva riguarda quindi l'ordinaria attività di notifica, ma non impedisce all'Amministrazione finanziaria di intervenire quando sussistono esigenze che non consentono di attendere la fine del mese.
Nota redazionale: è opportuno distinguere l'attività dell'Agenzia delle Entrate, competente per controlli e accertamenti, da quella dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, incaricata della riscossione dei carichi affidati dagli enti creditori — una distinzione che il comunicato presuppone senza esplicitarla.
Le lettere di compliance sono comunicazioni con le quali l'Agenzia delle Entrate segnala al contribuente possibili anomalie o incongruenze presenti nelle dichiarazioni fiscali.
Nel comunicato del 17 luglio 2026 viene precisato che queste lettere non prevedono un termine obbligatorio entro il quale il contribuente deve fornire chiarimenti. L'interlocuzione con gli uffici può quindi essere avviata anche dopo il mese di agosto.
Ciò non significa che la comunicazione debba essere ignorata. È comunque consigliabile verificare la segnalazione e valutare tempestivamente l'eventuale correzione della dichiarazione o il ricorso al ravvedimento operoso.
Una disciplina specifica riguarda le comunicazioni di irregolarità, comunemente chiamate avvisi bonari.
Grazie alle modifiche introdotte dalla riforma fiscale, il contribuente dispone di 60 giorni (fino al 2024 il termine ordinario era di 30 giorni) per:
Il comunicato precisa che tale termine è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre e che, di conseguenza, per le comunicazioni di irregolarità non si verifica alcun adempimento in scadenza nel mese di agosto.
Nota redazionale: il comunicato non entra nel dettaglio del meccanismo di calcolo — non specifica se e come il conteggio dei 60 giorni si interrompa per i termini già in corso al 1° agosto. L'effetto pratico dichiarato (nessuna scadenza in agosto) è testuale; il meccanismo di interruzione/ripresa qui descritto è una lettura plausibile della disciplina, non un'affermazione del comunicato stesso.
Il comunicato dell'Agenzia delle Entrate affronta anche i controlli formali previsti dall'articolo 36-ter del DPR n. 600/1973.
Nell'ambito di questi controlli, gli uffici possono chiedere al contribuente di presentare documenti utili a dimostrare la correttezza dei dati indicati nella dichiarazione, come ricevute, fatture, certificazioni e attestazioni relative agli oneri deducibili o detraibili.
Il comunicato precisa — richiamando quanto già comunicato al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili — che saranno presi in considerazione anche i documenti presentati oltre il termine di 30 giorni indicato nella richiesta. Di conseguenza, non sussiste alcuna scadenza a carico del contribuente per il mese di agosto anche su questo fronte.
Resta comunque opportuno trasmettere la documentazione appena disponibile, evitando ritardi non necessari.
Il comunicato segnala, in una sola riga, la sospensione nel mese di agosto dei termini di impugnazione delle cartelle di pagamento e degli atti.
Nota redazionale: il comunicato non specifica l'elenco degli atti impugnabili né le date esatte di apertura e chiusura della sospensione. Quanto segue è un'integrazione della redazione, basata sulla disciplina generale della sospensione feriale dei termini processuali (L. 742/1969), non un contenuto del comunicato:
La sospensione feriale interessa, tra gli altri, i termini per impugnare cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, atti di recupero e altri provvedimenti tributari contestabili davanti alla Corte di giustizia tributaria. Dal 1° al 31 agosto il conteggio dei termini processuali si interrompe; la decorrenza riprende dal 1° settembre. Se il termine per presentare ricorso dovrebbe iniziare durante agosto, il conteggio viene rinviato alla conclusione della sospensione feriale.
La sospensione estiva non comporta la chiusura completa dell'Agenzia delle Entrate né il rinvio automatico di tutte le scadenze fiscali a settembre.
Restano infatti possibili:
Prima di rinviare una risposta, un versamento o un'impugnazione è quindi necessario verificare la natura dell'atto ricevuto e la disciplina applicabile. Una lettera di compliance, una comunicazione di irregolarità, una cartella di pagamento e un avviso di accertamento producono infatti effetti diversi e sono soggetti a termini differenti.
La sospensione estiva offre più tempo per gestire alcune comunicazioni, ma non elimina la necessità di controllare gli atti ricevuti. In particolare, il contribuente dovrebbe:
In presenza di dubbi, è opportuno verificare la posizione con il proprio consulente, soprattutto quando l'atto contiene una richiesta di pagamento o potrebbe essere necessario presentare un ricorso.
Il principale chiarimento contenuto nel comunicato del 17 luglio 2026 riguarda l'assenza di una corsa alle notifiche prima di agosto.
Secondo i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, le lettere di compliance e le comunicazioni di irregolarità inviate a luglio non mostrano aumenti anomali. Anche il numero delle cartelle prodotte nel primo semestre risulta inferiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
La sospensione estiva rappresenta quindi una pausa programmata dell'attività ordinaria, accompagnata da specifiche tutele sui termini a disposizione dei contribuenti.
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