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Agosto non interrompe il calendario tributario. Nel 2026 le principali scadenze fiscali del mese si concentrano soprattutto in tre date: 20, 25 e 31 agosto.
Per holding, società di capitali e gruppi d’impresa, l’attenzione deve essere rivolta in particolare alle rate derivanti dalle dichiarazioni 2026, alle liquidazioni Iva, alle ritenute operate nel mese di luglio, agli elenchi Intrastat mensili e agli eventuali obblighi collegati a contratti immobiliari o operazioni finanziarie.
Non tutti gli adempimenti si applicano indistintamente a ogni società.
La scadenza effettiva dipende dall’attività esercitata, dalla periodicità Iva e Intrastat, dal piano di rateazione adottato e dalla posizione fiscale del singolo contribuente. Lo scadenzario ufficiale dell’Agenzia delle Entrate individua puntualmente i soggetti interessati e le modalità di esecuzione di ciascun adempimento.
Adempimento | Soggetti interessati | Verifica operativa |
|---|---|---|
| Rate Ires e Irap | Società ed enti che hanno scelto il pagamento rateale | Numero della rata, interessi e compensazioni |
| Versamenti ISA differiti | Contribuenti ammessi alla disciplina 2026 | Maggiorazione dello 0,80% |
| Iva mensile di luglio | Contribuenti Iva mensili | Debito del periodo ed eventuale rinvio sotto soglia |
| Iva del secondo trimestre | Contribuenti trimestrali interessati | Maggiorazione dell’1% ed eventuali eccezioni |
| Sesta rata del saldo Iva 2025 | Contribuenti che hanno rateizzato il saldo annuale | Interessi dell’1,65% |
| Ritenute operate a luglio | Sostituti d’imposta | Dipendenti, amministratori, professionisti e provvigioni |
La tabella raccoglie gli appuntamenti maggiormente rilevanti per holding e imprese. Il calendario del 20 agosto comprende anche adempimenti riservati a specifiche categorie, tra cui intermediari finanziari, pubbliche amministrazioni, imprese elettriche, operatori delle locazioni brevi e soggetti che esercitano attività di intrattenimento.
Adempimento | Soggetti interessati | Verifica operativa |
|---|---|---|
| Elenchi Intrastat mensili | Operatori tenuti alla presentazione con periodicità mensile | Operazioni relative a luglio 2026, soglie applicabili e correttezza dei dati trasmessi |
Il 25 agosto rappresenta una scadenza rilevante per le imprese che effettuano operazioni intracomunitarie e sono tenute alla presentazione mensile degli elenchi Intrastat.
Adempimento | Soggetti interessati | Verifica operativa |
| Imposta di registro sulle locazioni | Titolari di contratti di locazione e affitto | Contratti decorrenti o rinnovati dal 1° agosto |
| Modello Intra-12 | Enti non commerciali e produttori agricoli interessati | Acquisti di beni e servizi registrati a luglio |
| Iva sugli acquisti intracomunitari | Enti non commerciali e produttori agricoli interessati | Liquidazione e versamento dell’imposta |
| Bollo auto erariale | Soggetti interessati in Friuli-Venezia Giulia e Sardegna | Posizione dei veicoli soggetti al pagamento |
Il modello Intra-12 e il versamento dell’Iva sugli acquisti intracomunitari sono due adempimenti distinti, anche quando interessano le medesime categorie di contribuenti.
Gli adempimenti fiscali e i versamenti effettuabili mediante modello F24 che hanno scadenza ordinaria tra il 1° e il 20 agosto possono essere eseguiti entro il 20 agosto senza maggiorazioni dovute al semplice differimento estivo. La regola è richiamata anche nelle istruzioni ufficiali dei modelli dichiarativi 2026.
Il differimento non elimina, tuttavia:
Occorre quindi distinguere il differimento estivo ordinario dalle regole relative alle rateazioni e dalle proroghe previste per particolari categorie di contribuenti.
Tra gli appuntamenti più rilevanti per holding e società di capitali rientrano le rate di Ires e Irap risultanti dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2025 e dagli acconti dovuti per il 2026.
La rata in scadenza il 20 agosto non è necessariamente uguale per tutte le società.
Il numero della rata e gli interessi applicabili dipendono dalla data in cui è stato effettuato il primo pagamento e dal piano di rateazione scelto dal contribuente. Lo scadenzario ufficiale distingue infatti diverse ipotesi di versamento per i soggetti Ires.
Prima di predisporre il modello F24 è quindi necessario verificare:
Nei gruppi societari il controllo deve essere effettuato separatamente per ogni partecipata. La presenza di una capogruppo non implica che tutte le società abbiano adottato il medesimo piano di pagamento o dispongano degli stessi crediti fiscali.
Il 20 agosto è anche l’ultimo giorno previsto per effettuare, con la maggiorazione dello 0,80%, il versamento del saldo e del primo acconto dovuti dai contribuenti ISA ammessi al differimento.
La possibilità interessa i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e le ulteriori categorie equiparate dalla disciplina, nel rispetto dei requisiti previsti. Lo scadenzario ufficiale dell’Agenzia delle Entrate conferma il termine del 20 agosto 2026 e la maggiorazione dello 0,80%.
Per una holding l’accesso al differimento non deve essere considerato automatico. È necessario verificare:
La maggiorazione dello 0,80% è collegata alla specifica disciplina dei versamenti dichiarativi ISA e non viene eliminata dal differimento estivo ordinario.
Il calendario comprende anche il versamento dell’Iva dovuta dai contribuenti che si adeguano ai maggiori ricavi o compensi risultanti dagli ISA.
Questo pagamento è distinto dal saldo e dal primo acconto delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, anche quando entrambi gli adempimenti ricadono il 20 agosto.
I contribuenti con liquidazione mensile devono versare entro il 20 agosto l’Iva relativa al mese di luglio 2026.
Se il debito periodico non supera 100 euro, il versamento può essere rinviato e cumulato con quello del periodo successivo. L’imposta deve comunque essere corrisposta entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.
Per una holding operativa o mista è opportuno controllare anche:
Una holding che si limita alla detenzione passiva di partecipazioni può presentare una posizione Iva differente. La natura delle attività effettivamente svolte deve essere valutata caso per caso.
I contribuenti trimestrali per opzione devono versare l’Iva relativa al secondo trimestre 2026, generalmente maggiorata dell’1%.
La maggiorazione non si applica indistintamente a tutti i regimi. Lo scadenzario esclude espressamente alcuni regimi speciali e prevede discipline specifiche per determinate categorie di contribuenti. Anche per il versamento trimestrale è richiamata la soglia di 100 euro.
Prima di predisporre il pagamento è quindi necessario verificare:
I contribuenti che hanno scelto di rateizzare il saldo risultante dalla dichiarazione annuale Iva devono versare il 20 agosto la sesta rata relativa al 2025.
Per questa rata lo scadenzario indica interessi dell’1,65%. Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 con modalità telematiche.
La rata del saldo annuale è un adempimento autonomo e non deve essere confusa con la liquidazione Iva di luglio o con il versamento relativo al secondo trimestre, anche quando le scadenze ricadono nella stessa giornata.
Entro il 20 agosto i sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente.
L’obbligo può riguardare, tra le altre, le ritenute applicate su:
Il versamento avviene mediante modello F24 utilizzando il codice tributo corrispondente alla natura del reddito o del compenso erogato.
Nelle holding che centralizzano le funzioni amministrative del gruppo è opportuno riconciliare i dati contabili con quelli elaborati dai consulenti del lavoro e dagli altri intermediari incaricati.
Il calendario comprende anche una serie di obblighi settoriali:
Questi obblighi devono essere inseriti nello scadenzario della società soltanto quando l’attività esercitata o la qualifica del soggetto rientrano nel relativo ambito di applicazione.
La semplice detenzione di partecipazioni, per esempio, non determina automaticamente l’applicazione della Tobin Tax. Allo stesso modo, lo split payment riguarda esclusivamente i soggetti e le operazioni compresi nella relativa disciplina.
Entro il 25 agosto 2026 gli operatori tenuti alla periodicità mensile devono trasmettere gli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle operazioni del mese di luglio 2026.
L’adempimento può riguardare, nei casi previsti dalla disciplina:
L’obbligo effettivo e il contenuto degli elenchi dipendono dalla tipologia delle operazioni effettuate, dalle soglie previste e dalla periodicità applicabile al singolo contribuente.
Prima della trasmissione è opportuno verificare:
Nei gruppi societari la verifica deve essere effettuata separatamente per ogni società, poiché la periodicità e gli obblighi Intrastat possono differire in funzione delle operazioni realizzate da ciascuna partecipata.
Gli elenchi Intrastat ordinari non devono essere confusi con il modello Intra-12, che ha un ambito soggettivo differente e interessa specificamente determinati enti non commerciali e produttori agricoli.
Entro il 31 agosto deve essere versata l’imposta di registro relativa ai contratti di locazione e affitto nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° agosto 2026.
La scadenza assume particolare rilievo per:
Prima del versamento è necessario verificare il regime fiscale applicato al contratto e gli eventuali adempimenti già eseguiti in sede di registrazione.
Entro il 31 agosto gli enti non commerciali e i produttori agricoli esonerati interessati devono presentare il modello Intra-12 relativo agli acquisti di beni e servizi effettuati presso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e registrati nel mese di luglio.
La trasmissione deve avvenire telematicamente. L’adempimento presenta un ambito soggettivo specifico e non deve essere confuso con gli ordinari elenchi Intrastat presentati dagli operatori economici.
Entro la stessa data gli enti non commerciali e i produttori agricoli interessati devono liquidare e versare l’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di luglio.
La presentazione del modello Intra-12 e il versamento dell’imposta sono collegati, ma costituiscono due obblighi distinti.
Lo scadenzario del 31 agosto comprende anche il pagamento delle tasse automobilistiche erariali per i soggetti interessati in Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.
Le società che possiedono o utilizzano veicoli aziendali devono comunque verificare le scadenze e la disciplina applicabili nella regione competente, senza estendere automaticamente questo specifico appuntamento all’intero territorio nazionale.
Nel mese di agosto opera anche la sospensione dell’invio di alcune comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, salvo i casi di indifferibilità e urgenza.
La sospensione riguarda, in particolare, determinate comunicazioni derivanti dai controlli automatizzati e formali, gli esiti relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata e alcune comunicazioni finalizzate alla promozione dell’adempimento spontaneo. L’Agenzia delle Entrate ha confermato anche per il 2026 la sospensione della notifica di numerosi atti nel mese di agosto.
Dal 1° agosto al 4 settembre è inoltre sospeso il computo del termine entro cui effettuare il pagamento delle somme richieste attraverso le comunicazioni di irregolarità.
Queste disposizioni non determinano una sospensione generalizzata di tutti gli obblighi tributari. I versamenti previsti il 20 e il 31 agosto restano dovuti entro le rispettive scadenze.
Prima di autorizzare i pagamenti, la capogruppo dovrebbe acquisire da ciascuna società una conferma relativa a:
Un calendario fiscale consolidato consente di individuare più facilmente omissioni, duplicazioni e incoerenze tra le diverse società del gruppo.
Il calendario fiscale di agosto 2026 si concentra principalmente nelle giornate del 20, 25 e 31 agosto.
Il 20 agosto comprende i principali versamenti periodici e dichiarativi: rate Ires e Irap, liquidazioni Iva, ritenute e imposte sostitutive.
Il 25 agosto interessa gli operatori tenuti alla presentazione mensile degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio.
Il 31 agosto riguarda soprattutto l’imposta di registro relativa a specifici contratti di locazione con decorrenza 1° agosto 2026 e alcuni adempimenti riservati a enti non commerciali e produttori agricoli.
Per holding e gruppi societari, la complessità non deriva soltanto dal numero delle scadenze. Ogni società può avere una periodicità Iva e Intrastat differente, un proprio piano di rateazione, specifici crediti in compensazione e obblighi collegati all’attività esercitata.
La gestione efficace delle scadenze richiede quindi un controllo centralizzato, accompagnato dalla verifica puntuale della posizione fiscale di ogni partecipata.
Le date principali sono il 20 agosto, in cui si concentra la maggior parte dei versamenti periodici e dichiarativi, e il 31 agosto, dedicato soprattutto a locazioni, modello Intra-12 e Iva sugli acquisti intracomunitari.
No. Il differimento riguarda gli adempimenti e i versamenti compresi nella disciplina estiva e ordinariamente in scadenza tra il 1° e il 20 agosto. Gli obblighi con scadenza successiva mantengono il proprio termine.
Le scadenze più frequenti riguardano Ires, Irap, Iva, ritenute sui compensi, contratti immobiliari ed eventuali operazioni finanziarie. L’applicazione dipende dall’attività concretamente svolta dalla società.
No. La maggiorazione dello 0,80% è collegata alla specifica disciplina dei versamenti dichiarativi dei contribuenti ISA e resta dovuta per i pagamenti effettuati entro il 20 agosto.
Per i contribuenti trimestrali interessati, il versamento dell’Iva relativa al secondo trimestre è previsto entro il 20 agosto 2026. La maggiorazione dell’1% non si applica indistintamente a tutti i regimi.
No. Il modello Intra-12 è una dichiarazione, mentre la liquidazione e il versamento dell’Iva sugli acquisti intracomunitari costituiscono un obbligo distinto.
Gli operatori soggetti alla periodicità mensile devono trasmettere gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni di luglio entro il 25 agosto 2026. L’obbligo deve essere verificato considerando la tipologia delle operazioni, le soglie previste e la posizione della singola società.
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