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Transazione fiscale: cosa cambia nel 2026 per imprese e gruppi

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 amplia il perimetro della transazione fiscale includendo i tributi di Regioni ed enti locali. La novità interessa le procedure di regolazione della crisi e assume rilievo anche per i gruppi di imprese.

Dal 12 agosto 2026 il trattamento dei debiti tributari nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi d’impresa comprende espressamente anche i tributi di competenza delle Regioni e degli enti locali.

La novità è contenuta nell’articolo 4 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto ed entrato in vigore il giorno successivo. L’intervento modifica diverse disposizioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e colma un profilo che, fino ad oggi, aveva generato incertezze applicative nella gestione dei debiti tributari amministrati direttamente dagli enti territoriali.

L’intervento interessa, tra gli altri, debiti relativi a tributi quali IMU, TARI, imposta di soggiorno e altri tributi regionali o locali, che possono assumere un peso significativo nell’esposizione complessiva di numerose imprese.

La transazione fiscale nelle procedure di crisi

La transazione fiscale costituisce uno degli strumenti attraverso i quali un’impresa in situazione di difficoltà può inserire i propri debiti tributari all’interno di un percorso di risanamento o ristrutturazione.

Nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della crisi, la proposta può prevedere il pagamento dilazionato o, in determinati casi, parziale delle somme dovute, inserendo l’esposizione verso il Fisco nel più ampio equilibrio economico e finanziario del piano.

Il legislatore è intervenuto più volte negli ultimi anni per ampliare il coordinamento tra disciplina tributaria e strumenti di composizione della crisi. Restava tuttavia aperta la questione relativa ai tributi amministrati direttamente da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane.

Il quadro precedente alla riforma

Prima dell’intervento di agosto, le disposizioni sulla transazione fiscale facevano prevalentemente riferimento ai crediti amministrati dalle agenzie fiscali e agli enti previdenziali.

La posizione dei tributi locali direttamente gestiti dagli enti territoriali risultava più complessa. Sul punto era intervenuta anche la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la deliberazione n. 8/2026/PAR del 12 febbraio 2026, evidenziando l’assenza di una base normativa espressa che consentisse di ricondurre tali crediti nel perimetro della transazione fiscale.

L’estensione era già stata prevista nell’ambito della delega per la riforma fiscale. La Legge 8 agosto 2025, n. 120 aveva infatti affidato al Governo il compito di ampliare ai tributi regionali e locali il trattamento dei debiti tributari disciplinato dal Codice della crisi.

Con il D.Lgs. 147/2026 il percorso normativo trova ora concreta attuazione.

Cosa cambia dal 12 agosto

L’articolo 4 del decreto interviene sugli articoli 23, 63, 64-bis, 88, 245 e 284-bis del Codice della crisi.

Le modifiche riguardano la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, il concordato preventivo, il concordato nella liquidazione giudiziale e la transazione fiscale nell’ambito dei gruppi di imprese.

La nuova formulazione inserisce gli enti pubblici territoriali all’interno delle disposizioni che regolano il trattamento dei crediti tributari. Regioni ed enti locali assumono così un ruolo espresso nelle procedure interessate dalla transazione fiscale.

Per un’impresa in crisi diventa quindi possibile costruire una proposta che consideri in maniera più completa l’esposizione fiscale, includendo anche i debiti maturati nei confronti degli enti territoriali. L’effetto pratico può risultare significativo nei casi in cui tali posizioni rappresentino una quota rilevante dell’indebitamento complessivo.

Il trattamento varia in base allo strumento utilizzato

L’ampliamento del perimetro dei tributi coinvolti deve essere letto alla luce delle regole proprie di ciascuna procedura.

Negli accordi di ristrutturazione e nel concordato preventivo, al ricorrere delle condizioni previste dal Codice, assume rilievo anche il meccanismo del cosiddetto cram down fiscale, attraverso il quale il tribunale può omologare la proposta pur in assenza dell’adesione del creditore pubblico, quando risultino soddisfatti i presupposti stabiliti dalla legge.

La disciplina presenta caratteristiche differenti nella composizione negoziata e nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, per i quali il cram down fiscale non trova applicazione secondo le medesime modalità.

La scelta dello strumento di regolazione della crisi mantiene quindi un’importanza decisiva nella definizione della strategia tributaria e finanziaria dell’impresa.

Il rilievo per i gruppi di imprese

Particolare interesse riveste la modifica dell’articolo 284-bis del Codice della crisi, dedicato alla transazione fiscale nei gruppi.

La disciplina consente alle imprese appartenenti al medesimo gruppo che accedono congiuntamente a uno strumento di regolazione della crisi di coordinare il trattamento delle rispettive posizioni tributarie, nel rispetto dell’autonomia patrimoniale delle singole società.

Dal 12 agosto questo perimetro comprende espressamente anche i tributi regionali e locali.

Per i crediti degli enti territoriali, la proposta deve essere presentata a ciascun ente titolare del relativo tributo. Ogni amministrazione conserva quindi la competenza sulla posizione che le appartiene.

Il tema acquista particolare rilevanza nei gruppi caratterizzati dalla presenza di più società operative distribuite su territori differenti. Una ristrutturazione può coinvolgere contemporaneamente esposizioni verso l’Agenzia delle Entrate, diversi Comuni e più Regioni, rendendo necessaria una ricognizione puntuale dei crediti e dei rispettivi soggetti titolari.

Per le holding, il nuovo quadro rafforza quindi l’esigenza di disporre di una visione consolidata dell’esposizione tributaria delle partecipate, soprattutto quando la crisi riguarda più società appartenenti allo stesso perimetro.

Un quadro più ampio per il risanamento delle imprese

L’intervento di agosto rappresenta un passaggio significativo nel processo di coordinamento tra fiscalità e disciplina della crisi d’impresa.

La possibilità di ricomprendere espressamente anche i tributi regionali e locali consente di affrontare una porzione più ampia dell’esposizione tributaria nell’ambito dei percorsi di ristrutturazione.

La novità assume un valore particolare quando la crisi presenta una dimensione di gruppo. In tali circostanze, la presenza di più società, diversi territori e una pluralità di enti creditori richiede una gestione integrata delle informazioni fiscali e finanziarie.

Resta da seguire l’evoluzione interpretativa relativa all’applicazione delle nuove disposizioni alle procedure già pendenti alla data del 12 agosto 2026, considerato che il decreto non contiene una specifica disciplina transitoria.

Per imprese e gruppi societari, il D.Lgs. 147/2026 introduce quindi un ulteriore elemento da considerare nella pianificazione delle operazioni di risanamento, ampliando il perimetro dei debiti tributari che possono essere gestiti nell’ambito degli strumenti previsti dal Codice della crisi.

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