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Il 30 aprile 2026 è la data da segnare in agenda per chi intende aderire alla rottamazione quinquies. La nuova definizione agevolata, introdotta dalla Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, consente di chiudere alcuni debiti affidati alla riscossione pagando il capitale e le spese di notifica o di eventuali procedure esecutive, ma senza sanzioni, interessi di mora e aggio. La domanda, però, deve essere trasmessa entro la fine di aprile ed esclusivamente in via telematica.
La rottamazione quinquies è la nuova edizione della definizione agevolata delle cartelle. Il perimetro della misura riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 e nasce con un obiettivo preciso: alleggerire il peso del debito per i contribuenti consentendo il pagamento della sola quota sostanziale dovuta, senza gran parte degli accessori che fanno lievitare gli importi nel tempo.
La norma include, in particolare, i debiti derivanti da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico e formale, oltre ai contributi previdenziali INPS non richiesti a seguito di accertamento. Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate da amministrazioni statali, la definizione agevolata opera solo su interessi e aggio, non sull’importo principale della sanzione.
Non tutte le cartelle possono essere inserite nella domanda. Restano fuori, in sostanza, i carichi diversi da quelli espressamente indicati dalla legge, quindi il campo di applicazione è più ristretto rispetto a quanto molti contribuenti immaginano. In chiave pratica, risultano esclusi i debiti derivanti da accertamenti, mentre per i tributi locali il quadro non rientra nel perimetro ordinario della misura statale descritta dalla legge e ripresa anche dalla stampa economica. Inoltre, non possono transitare nella quinquies i debiti già compresi nella rottamazione-quater per i quali, al 30 settembre 2025, risultavano pagate tutte le rate scadute.
La scadenza del 30 aprile 2026 è centrale perché entro quella data il debitore deve presentare la dichiarazione di adesione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La legge prevede anche la possibilità di integrare la dichiarazione già presentata entro la stessa data. Superato questo termine, l’accesso alla definizione agevolata non è più possibile.
La domanda si presenta solo online sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nella dichiarazione il contribuente deve indicare i carichi che intende definire e scegliere il numero di rate, entro il limite massimo consentito dalla legge. Se sui carichi inclusi esistono contenziosi in corso, il debitore deve anche dichiarare l’impegno a rinunciarvi: i giudizi vengono sospesi e si estinguono con il perfezionamento della definizione, cioè con il pagamento della prima o unica rata.
La presentazione della domanda produce effetti immediati molto rilevanti. Per i carichi definibili si sospendono i termini di prescrizione e decadenza, si fermano gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni fino alla scadenza della prima o unica rata, non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche e non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Le procedure esecutive già iniziate non possono proseguire, salvo il caso in cui si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Inoltre, il debitore non è considerato inadempiente ai fini di specifiche verifiche fiscali e può beneficiare delle regole previste per il rilascio del DURC.
Entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve comunicare al contribuente l’esito della domanda, l’ammontare complessivo dovuto, l’importo delle singole rate e le relative scadenze. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in un massimo di 54 rate bimestrali. Le prime tre scadenze del piano rateale sono fissate al 31 luglio 2026, 30 settembre 2026 e 30 novembre 2026; le successive proseguono con cadenza bimestrale fino al 31 maggio 2035. Ogni rata non può essere inferiore a 100 euro e, in caso di rateizzazione, dal 1° agosto 2026 si applicano interessi del 3% annuo.
Chi aderisce alla rottamazione quinquies deve rispettare con precisione il calendario dei versamenti. La definizione non produce effetti in caso di mancato o insufficiente pagamento della rata unica, oppure di due rate anche non consecutive, o ancora dell’ultima rata del piano scelto. In questi casi, i versamenti effettuati restano acquisiti come acconto e la riscossione riprende sul debito residuo
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