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Rottamazione-quater: entro il 31 luglio 2025 il termine per la nona rata

rottamazione quater

 

Entro il 31 luglio dovrà essere effettuato il pagamento della nona rata della rottamazione-quater per i contribuenti in regola con il piano rateale, oppure della prima (o unica) rata per i soggetti riammessi ai benefici della definizione agevolata, a seguito di apposita domanda presentata entro il 30 aprile 2025.

Due categorie interessate:

  • Contribuenti regolari: sono tenuti a versare la nona rata secondo il piano di dilazione già in corso;
  • Contribuenti riammessi: coloro che, decaduti dalla definizione agevolata entro il 31 dicembre 2024, hanno richiesto la riammissione in base alla norma introdotta dalla legge n. 15/2025 (conversione del decreto Milleproroghe) e hanno scelto il pagamento in un’unica soluzione o in massimo 10 rate.

In entrambi i casi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato entro il 5 agosto 2025, grazie ai 5 giorni di tolleranza previsti dalla normativa.

Cosa succede in caso di mancato o tardivo versamento?

Il mancato pagamento, o un versamento effettuato in ritardo o per un importo parziale, comporta la decadenza dai benefici della rottamazione. In tal caso:

  • non si applicherà l’abbattimento di sanzioni, interessi e aggio;
  • quanto già versato sarà considerato acconto sul debito residuo ordinario, pienamente esigibile dall’Agente della riscossione.

Dove trovare i moduli

La comunicazione delle somme dovute e i relativi moduli di versamento:

  • sono stati trasmessi via PEC o posta ai contribuenti interessati;
  • sono disponibili in copia nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (accesso con SPID, CIE, CNS o Entratel);
  • possono essere richiesti anche senza credenziali, compilando l’apposito form online con allegato documento d’identità.

Che cos’è la Rottamazione-quater

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, la Rottamazione-quater consente la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, con un forte alleggerimento dell’onere fiscale:

  • si paga solo il capitale residuo, i diritti di notifica e le spese delle eventuali procedure esecutive;
  • non si versano sanzioni, interessi di mora, aggio e altri accessori.

Per le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie e contributive (es. multe stradali):

  • non si applicano interessi o maggiorazioni;
  • resta dovuto il solo importo originario della sanzione.
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