Il 19 giugno 2020 il Parlamento Europeo ha approvato la richiesta, avanzata lo scorso 8 maggio 2020 dalla Direzione Generale Fiscalità ed Unione Doganale (DG TAXUD) della Commissione Europea, di rinviare i termini previsti dalla Direttiva (Ue) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, per lo scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia da COVID-19.
Nell’accogliere la richiesta il Consiglio dell’Unione ha precisato che, data l’eccezionalità della situazione lo slittamento del calendario non dovrebbe compromettere la politica dell'Unione finalizzata a combattere l'evasione, l'elusione e la pianificazione fiscale aggressiva mediante lo scambio di informazioni tra le amministrazioni fiscali.
Il rinvio dovrà, pertanto, essere limitato ad un periodo di tempo proporzionale alle difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19 per la comunicazione e lo scambio di informazioni.
Di seguito le modifiche contenute nella proposta della Commissione approvata dal Parlamento:
- Rinvio di 3 mesi del termine per lo scambio di informazioni sui conti finanziari soggetti all'obbligo di notifica, ossia fino al 31 dicembre 2020;
- Modifica della data per il primo scambio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica che figurano nell'allegato IV della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021;
- Modifica della data di inizio del periodo di 30 giorni per comunicare i meccanismi transfrontalieri inclusi negli elementi distintivi elencati nell'allegato IV della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, dal 1º luglio 2020 al 1° ottobre 2020;
- Modifica della data per la comunicazione dei meccanismi transfrontalieri "storici" (ossia i meccanismi che sono diventati soggetti all'obbligo di notifica dal 25 giugno 2018 al 30 giugno 2020), dal 31 agosto 2020 al 30 novembre 2020.
Inoltre, se l’emergenza sanitaria lo dovesse richiedere, i suddetti termini potranno eventualmente essere prorogati di ulteriori tre mesi.
Questo lasso di tempo può essere dunque utilizzato per effettuare le verifiche per la valutazione della sussistenza o meno dell’obbligo di comunicazione, per le quali Assoholding resta disponibile.