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La circolare 34/2022 contiene un passaggio oscuro, rappresentato dall'ultimo capoverso del paragrafo 4.6. Tale paragrafo contiene due affermazioni, entrambe non comprensibili e comunque non condivisibili.
Nella prima viene affermato che la disposizione di cui all’articolo 45, comma 4- quater del Tuir troverebbe applicazione a tutte le tipologie di trust (quindi sia opachi che trasparenti, commerciali o non commerciali) siano essi residenti o non
residenti. La disposizione prevede che qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.
Al paragrafo 3.5 della circolare 34/2022 viene fornita una interpretazione esattamente opposta a quella riportata, in quanto si afferma, a nostro avviso correttamente, che sebbene la disposizione operi un generico riferimento ai «trust
esteri», «si ritiene che la stessa si applichi, in linea di principio, ai trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata». Non solo. Se l'affermazione contenuta nell’ultimo capoverso del paragrafo 4.6 dovesse essere applicata, qualunque attribuzione ai beneficiari fatta dal trust e di un trust trasparente, ovvero opaco non commerciale, potrebbe andare esente da imposta sulle donazioni, in quanto l'intero patrimonio del trust verrebbe automaticamente qualificato avente natura di reddito (quindi irrilevante ai fini dell'imposta sulle donazioni) in assenza di contrarie evidenze documentali che nessuno avrebbe interesse a esibire.
A tale non condivisibile affermazione ne viene collegata una seconda che in sintesi afferma che sulla base di tale interpretazione dell'articolo 45, comma 4-quater del Tuir se il contribuente può documentalmente distinguere se l'attribuzione che riceve dal trust ha natura di reddito o di patrimonio e può farlo anche per i periodi d'imposta precedenti, allora sarebbe possibile procedere alla registrazione volontaria anticipata delle quote del fondo in trust riferibili al capitale. In tal caso, secondo le Entrate, «la registrazione volontaria anticipata esclude l'applicazione
dell'imposta di donazione al momento della effettiva devoluzione del capitale al beneficiario».
Per l'Agenzia esisterebbe quindi un qualche modo per mantenere la «tassazione
all'entrata» dei trust.
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