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Importante aggiornamento sulla disciplina delle ritenute su interessi e royalties nel Regno Unito

di Ezio La Rosa

In data 3 Marzo 2021, nell’ambito della manovra finanziaria britannica (il cd. Spring Budget) sono state annunciate significative modifiche riguardanti l’applicazione delle ritenute sugli interessi pagati da imprese britanniche alle proprie associate residenti in paesi UE.

In particolare, le modifiche consistono nell’abolizione delle norme che avevano implementato la cd. Direttiva Interessi & Royalties in base alle quali, a determinate condizioni, i pagamenti di interessi e royalties da imprese britanniche a società del medesimo gruppo residenti in Paesi europei potevano essere effettuati in esenzione da ritenute alla fonte.

La normativa in questione era “sopravvissuta” alla Brexit in quanto le disposizioni della Direttiva Interessi & Royalties che avevano cessato di applicarsi al Regno Unito dal 1 gennaio 2021 erano state precedentemente incorporate nella normativa domestica (sections 757-767 dell’Income Tax Act 2005) e hanno quindi continuato a restare in vigore anche dopo la fine del periodo transitorio e la definitiva uscita del Regno Unito dalla UE.

In effetti, l’automatica disapplicazione della Direttiva Interessi & Royalties nei confronti del Regno Unito da parte degli Stati membri UE aveva creato un’asimmetria nei flussi cross-border UK/UE tra imprese associate: i pagamenti di interessi e royalties da imprese europee verso le proprie associate britanniche non godevano più dei benefici della direttiva mentre i pagamenti in senso inverso continuavano a fruire dell’esenzione.

Con le modifiche annunciate in sede di Spring Budget, verranno abolite le disposizioni di cui alle sections 757-767 dell’Income Tax Act con effetto dal 1 giugno 2021. A partire da quella data, interessi e royalties pagati a imprese associate residenti in Paesi Europei saranno quindi soggetti alla normativa applicabile ai pagamenti nei confronti di tutti i soggetti non residenti con conseguente applicazione di una ritenuta alla fonte del 20%.

Tale ritenuta può essere ridotta in applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni.

Nel caso specifico dei flussi tra Regno Unito ed Italia, in virtu’ della Convenzione contro le doppie imposizione entrata in vigore tra i due paesi il 1 gennaio 1991, tali ritenute possono essere ridotte, ricorrendone le condizioni, al 10% per quanto riguarda gli interessi (art. 11) e all’8% per le royalties (art.12).

Per ulteriori informazioni sul tema, può scrivere al seguente indirizzo:

e.larosa@holdingsconsortium.com
(Ezio La Rosa, Holdings Consortium)

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