Le holding aventi prevalenza finanziaria o un oggetto esclusivamente finanziario sono tenute annualmente ad adempiere agli obblighi previsti dalle normative internazionali FATCA e CRS-DAC2. La scadenza per l’invio delle informazioni all’Agenzia delle Entrate è fissata tassativamente al 30 giugno di ogni anno.
La normativa FATCA riguarda specificamente i rapporti finanziari aperti in Italia da soggetti residenti negli Stati Uniti o da cittadini statunitensi, basandosi su un accordo bilaterale stipulato tra il Governo italiano e l’amministrazione fiscale USA.
Parallelamente, dal 2015, è stata introdotta in Italia anche la normativa CRS-DAC2, volta a monitorare i rapporti finanziari detenuti da soggetti non residenti, secondo regole analoghe al FATCA.
Per le holding, ciò significa che entro il 30 giugno è obbligatorio effettuare una accurata attività di due diligence annuale. Le informazioni così raccolte devono essere trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma SID dell’Agenzia delle Entrate, previa registrazione dell’ente stesso. È inoltre necessario comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro elettronico degli indirizzi, nella sezione FATCA/CRS, tramite il canale Entratel o Fisconline.
Tra i principali rapporti finanziari rilevanti che le holding devono comunicare vi sono:
- Partecipazioni societarie;
- Finanziamenti soci;
- Cash pooling.
I dati richiesti includono:
- Informazioni anagrafiche e codice fiscale estero (TIN) del titolare del rapporto e del beneficiario effettivo, secondo le norme antiriciclaggio italiane;
- Saldo del conto;
- Numero del conto o sequenza identificativa (secondo standard internazionali ISIN, IBAN o regole interne);
- Importi corrisposti nel corso dell’anno (interessi, dividendi e altri proventi).
Secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, sono previste diverse tipologie di comunicazioni:
- Comunicazione di nuovi dati;
- Comunicazione sostitutiva di nuovi dati (entro 30 giorni dopo la scadenza ordinaria);
- Comunicazione di assenza di dati da comunicare (nihil report, entro 30 giorni dopo la scadenza ordinaria);
- Comunicazione correttiva o di annullamento dati già inviati (oltre 30 giorni dalla scadenza ordinaria).
Le comunicazioni devono essere inviate tassativamente entro il 30 giugno, con un periodo ulteriore di 30 giorni per eventuali comunicazioni sostitutive o nihil report.
È importante ricordare che eventuali omissioni, incompletezze o inesattezze comportano sanzioni amministrative fino a 21.000 euro.
Considerato che l’Agenzia delle Entrate non fornisce software per la composizione e generazione del file necessario alla trasmissione, le holding devono affidarsi a servizi specializzati. Assoholding fornisce assistenza operativa in tale adempimento sin dall’introduzione della normativa.
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