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Gli adempimenti iniziali di una holding non si esauriscono con la firma dell’atto costitutivo. Dopo la nascita della società è necessario definire correttamente l’attività svolta, la posizione fiscale, l’acquisizione delle partecipazioni e i rapporti con le società controllate.
Le stesse verifiche possono riguardare anche una società già esistente che diventa holding a seguito di un conferimento, dell’acquisto di partecipazioni o di una riorganizzazione del gruppo.
Una corretta impostazione iniziale consente di evitare errori nella gestione dell’IVA, nei rapporti infragruppo e negli obblighi verso l’Anagrafe Tributaria.
In questo articolo
Gli adempimenti iniziali cominciano subito dopo la costituzione e proseguono nella fase in cui la società acquisisce le partecipazioni e avvia concretamente la propria attività.
Il primo passaggio consiste nel verificare che quanto indicato nello statuto corrisponda alle operazioni che la holding svolgerà effettivamente. Una società costituita per la sola detenzione di partecipazioni presenta infatti caratteristiche differenti rispetto a una holding che eroga servizi amministrativi, strategici o finanziari alle controllate.
È quindi necessario definire fin dall’inizio:
Queste decisioni incidono sulla posizione IVA, sulla classificazione dell’attività e sulla documentazione da predisporre.
Dopo la costituzione della società deve essere presentata telematicamente la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese competente.
La procedura consente di assolvere in modo coordinato gli adempimenti verso la Camera di Commercio, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL, quando applicabili. Attraverso questa fase vengono gestiti anche il codice fiscale, la partita IVA e gli altri dati necessari per l’avvio della società.
Particolare attenzione deve essere riservata alla descrizione dell’attività e alla scelta del codice ATECO.
Nella classificazione ATECO 2025, operativa per le finalità amministrative dal 1° aprile 2025, il codice 64.21.00 identifica le “Attività delle società di partecipazione (holding)”.
Il codice deve però riflettere l’attività effettivamente esercitata. Se la holding, oltre a detenere partecipazioni, fornisce stabilmente servizi amministrativi, direzionali o tecnici alle controllate, può essere necessario valutare anche ulteriori codici coerenti con tali attività.
Non basta quindi scegliere automaticamente il codice riferito alle holding: occorre verificare cosa farà concretamente la società.
Tra gli adempimenti iniziali della holding rientra la corretta impostazione della posizione IVA.
La distinzione principale è quella tra holding statica e holding dinamica.
La holding statica si limita alla detenzione delle partecipazioni e alla percezione dei relativi proventi, senza intervenire nella gestione delle società partecipate attraverso prestazioni effettuate a titolo oneroso.
La holding dinamica, invece, svolge un’attività economica nei confronti delle controllate, fornendo servizi amministrativi, finanziari, commerciali o strategici dietro pagamento di un corrispettivo.
Questa distinzione incide sulla soggettività passiva IVA, sulla fatturazione dei servizi e sulla possibilità di detrarre l’imposta sostenuta sui costi. L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che una holding operativa può assumere la qualifica di soggetto passivo IVA quando svolge effettivamente attività economiche verso le partecipate, fermo restando il requisito dell’inerenza dei costi.
Se la holding deve fornire servizi al gruppo, è quindi opportuno definire fin dall’inizio:
La mera previsione statutaria di prestare servizi non è sufficiente. L’attività deve essere effettiva, documentata e coerente con l’organizzazione della società.
La costituzione della holding deve essere seguita dall’effettivo trasferimento delle partecipazioni previste dal progetto.
Le quote o le azioni possono entrare nel patrimonio della holding attraverso un conferimento, un acquisto, una scissione o un’altra operazione di riorganizzazione. Dopo il trasferimento è necessario verificare che le partecipazioni siano correttamente intestate e contabilizzate.
Nella stessa fase devono essere formalizzati anche gli eventuali rapporti finanziari e commerciali con soci e controllate.
I finanziamenti dei soci alla holding e quelli concessi dalla holding alle partecipate dovrebbero essere regolati da contratti che indichino importo, durata, tasso, modalità di rimborso ed eventuali garanzie.
Anche i servizi amministrativi, il cash pooling e l’utilizzo condiviso di personale o beni devono essere disciplinati da accordi coerenti con le attività effettivamente svolte.
La formalizzazione iniziale permette di distinguere con chiarezza:
Una documentazione incompleta può creare difficoltà nella determinazione dei corrispettivi, nella detrazione dell’IVA e nella ricostruzione dei rapporti da comunicare all’Anagrafe Tributaria.
Una nuova società che esercita esclusivamente attività di assunzione di partecipazioni deve verificare fin dall’inizio il proprio inquadramento fiscale.
Quando invece la società svolge anche attività operative, la qualificazione come holding dipende dal test di prevalenza previsto dall’articolo 162-bis del TUIR.
La verifica si basa sui dati del bilancio approvato relativo all’esercizio chiuso e confronta il valore delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali collegati alle partecipate con il totale dell’attivo.
Per una holding di nuova costituzione, il primo bilancio può quindi rappresentare un momento decisivo. Il suo contenuto consente di confermare la qualificazione della società e di individuare gli adempimenti specifici applicabili.
La qualifica di società di partecipazione finanziaria o non finanziaria può comportare anche l’obbligo di comunicare determinati rapporti all’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe Tributaria. Tra questi possono rientrare partecipazioni, finanziamenti, prestiti obbligazionari, cash pooling e garanzie.
In questa fase la holding deve verificare:
Le modalità di trasmissione mensile e annuale devono essere approfondite nella guida dedicata alle comunicazioni delle holding all’Anagrafe Tributaria, evitando di attendere la prima scadenza per effettuare la verifica.
Gli adempimenti iniziali della holding possono essere organizzati attraverso una checklist operativa.
Nei primi mesi è opportuno verificare che:
La checklist deve essere adattata alla struttura effettiva della società. Una holding che si limita a detenere una partecipazione presenta infatti esigenze differenti rispetto a una capogruppo che coordina più controllate, eroga servizi e gestisce finanziamenti infragruppo.
No. Le stesse verifiche possono essere necessarie quando una società già esistente acquisisce partecipazioni rilevanti e diventa la capogruppo di un gruppo.
Nella classificazione ATECO 2025 il codice 64.21.00 identifica le attività delle società di partecipazione. La scelta deve però essere verificata considerando tutte le attività effettivamente svolte.
No. La fatturazione è necessaria quando la holding svolge servizi a titolo oneroso nei confronti delle partecipate. La mera detenzione delle partecipazioni non comporta automaticamente l’emissione di fatture.
È opportuno predisporre una documentazione che chiarisca importo, durata, modalità di rimborso e condizioni economiche, distinguendo il finanziamento dagli apporti di patrimonio netto.
Non automaticamente. È necessario verificare la natura dell’attività, la qualificazione fiscale e i rapporti detenuti. Quando ricorrono i presupposti, gli accreditamenti devono essere attivati in tempo utile per rispettare le comunicazioni dovute.
Per le società che svolgono attività miste, il test viene effettuato utilizzando i dati dell’ultimo bilancio approvato e deve essere ripetuto negli esercizi successivi.
La corretta gestione degli adempimenti iniziali holding permette di costruire fin dall’inizio una struttura coerente sotto il profilo societario, contabile e fiscale. Per gli obblighi ricorrenti successivi alla fase di avvio è possibile consultare la guida generale dedicata agli adempimenti delle holding.
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