logo
Assoholding sostiene l'ambiente

Questa schermata contribuisce al risparmio energetico quando ti allontani o resti inattivo.

Deducibilità degli interessi infragruppo: cosa cambia per holding e gruppi

La Cassazione ribadisce l’autonomia fiscale delle società aderenti al consolidato: la tassazione del ricavo presso un’altra impresa del gruppo non rende deducibile un componente negativo privo di un valido presupposto economico e giuridico.

L’adesione al consolidato fiscale nazionale consente alle società di un gruppo di determinare un’unica base imponibile attraverso la somma algebrica dei rispettivi risultati fiscali. Questa aggregazione interviene soltanto dopo che ogni società ha calcolato autonomamente il proprio reddito secondo le regole del TUIR.

Da questo principio prende le mosse l’ordinanza n. 24249/2026, con cui la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della deducibilità degli interessi passivi relativi a un rapporto finanziario infragruppo ormai estinto.

La pronuncia assume particolare rilievo per holding e gruppi societari, poiché chiarisce i limiti entro i quali la simmetria contabile e fiscale tra le società partecipanti può incidere sulla determinazione del reddito consolidato. La presenza di un componente positivo presso una società del gruppo non è sufficiente a legittimare la deduzione del corrispondente costo presso un’altra società quando manca il presupposto sostanziale dell’operazione.

La vicenda: interessi maturati su un credito ormai estinto

La controversia riguardava una società aderente al consolidato fiscale che aveva contabilizzato e dedotto interessi passivi derivanti da un finanziamento infragruppo.

Il credito da cui avrebbero dovuto originare tali interessi aveva cessato di esistere a seguito della rinuncia effettuata dalla società creditrice. Venuto meno il rapporto finanziario, l’Amministrazione finanziaria aveva considerato privi di effettività gli interessi passivi iscritti dalla debitrice, procedendo al relativo recupero a tassazione.

Il ragionamento dell’Ufficio si fondava su un elemento sostanziale: un credito estinto non può continuare a produrre interessi. La relativa componente negativa risultava quindi priva di una causa economica e giuridica attuale.

La società contestava il recupero evidenziando la presenza di una corrispondente componente positiva. Gli interessi dedotti dalla consolidata erano infatti stati rilevati come ricavo dalla consolidante e assoggettati a tassazione.

Secondo la difesa, questa corrispondenza avrebbe reso fiscalmente neutra l’operazione all’interno del consolidato. Il costo sostenuto da una società trovava, nella prospettiva del gruppo, un ricavo di pari importo presso l’altra.

La Cassazione ha ritenuto tale circostanza insufficiente.

Il consolidato aggrega i redditi senza cancellare l’autonomia delle società

Il punto centrale della decisione riguarda la natura del consolidato fiscale nazionale.

La disciplina contenuta negli articoli 117 e seguenti del TUIR permette alla consolidante di determinare il reddito complessivo globale attraverso la somma algebrica dei redditi e delle perdite prodotti dalle società che hanno esercitato l’opzione. Ogni partecipante conserva, tuttavia, la propria soggettività giuridica e fiscale.

La costruzione del risultato di gruppo si sviluppa attraverso due momenti distinti.

In una prima fase, ciascuna società determina il proprio reddito imponibile applicando le disposizioni ordinarie del TUIR. In seguito, i risultati così calcolati confluiscono nella dichiarazione del consolidato.

La correttezza del reddito complessivo dipende, di conseguenza, dalla correttezza delle singole posizioni fiscali. Un costo privo dei requisiti richiesti dalla normativa conserva la propria indeducibilità anche quando un’altra società partecipante abbia contabilizzato e tassato il relativo ricavo.

La logica del consolidato consente di compensare risultati fiscali autonomamente determinati. Essa non attribuisce efficacia fiscale a componenti reddituali che, esaminati presso la società che li ha rilevati, risultano privi di effettività.

La simmetria contabile non rende automaticamente neutra l’operazione

La decisione richiama l’attenzione sulla differenza tra simmetria contabile e neutralità fiscale.

Due società possono registrare componenti di segno opposto riferiti alla stessa operazione: un costo presso la debitrice e un ricavo presso la creditrice. Questa corrispondenza assume rilievo soltanto quando entrambi gli elementi derivano da un rapporto realmente esistente e sono determinati nel rispetto delle regole fiscali applicabili a ciascun soggetto.

Nel caso esaminato, il problema riguardava l’esistenza stessa del costo. La rinuncia al credito aveva eliminato il rapporto dal quale avrebbero dovuto derivare gli interessi. La contabilizzazione del ricavo presso la consolidante non poteva ricostituire il presupposto venuto meno presso la consolidata.

La Corte ha inoltre evidenziato che la tassazione degli interessi attivi presso una società del gruppo non produce necessariamente un effetto fiscale perfettamente corrispondente alla deduzione degli interessi passivi presso l’altra.

Gli interessi attivi possono infatti incidere sulla capacità della società creditrice di dedurre i propri oneri finanziari, secondo il meccanismo previsto dall’articolo 96 del TUIR. La loro rilevazione può quindi ampliare il limite quantitativo entro il quale altri interessi passivi risultano deducibili.

La semplice comparazione nominale tra costo e ricavo non permette, pertanto, di affermare con certezza la neutralità dell’operazione nel risultato fiscale del gruppo.

Le conseguenze operative per holding e gruppi societari

La pronuncia offre un’indicazione che supera il caso specifico degli interessi passivi.

All’interno dei gruppi societari, la coerenza complessiva delle scritture contabili non sostituisce la verifica dell’effettività delle singole operazioni. Ogni costo infragruppo deve trovare fondamento in un rapporto reale, attuale, documentato e coerente con la condotta concretamente tenuta dalle società coinvolte.

Particolare attenzione deve essere riservata agli eventi che possono modificare o estinguere i rapporti finanziari infragruppo, come rinunce ai crediti, remissioni del debito, conversioni dei finanziamenti in patrimonio, compensazioni tra poste reciproche e modifiche delle condizioni economiche applicate.

La data di efficacia di tali operazioni deve essere coordinata con la contabilizzazione degli interessi, con i contratti sottostanti e con il relativo trattamento fiscale.

Una rinuncia al credito intervenuta durante l’esercizio, per esempio, richiede di individuare con precisione il momento fino al quale gli interessi possono essere considerati maturati. La prosecuzione automatica della loro contabilizzazione espone la società al rischio che il costo venga considerato inesistente o comunque privo dei requisiti necessari per la deduzione.

Il principio che emerge dalla decisione

L’ordinanza n. 24249/2026 conferma un principio destinato ad avere un impatto significativo nella gestione fiscale dei gruppi: il consolidato nazionale opera come meccanismo di aggregazione dei risultati fiscali correttamente determinati da ciascuna società.

L’appartenenza al medesimo perimetro fiscale non rende irrilevanti le condizioni sostanziali delle operazioni infragruppo. La deduzione di un costo continua a richiedere l’esistenza del relativo presupposto, una documentazione coerente e il rispetto delle disposizioni applicabili alla società che lo espone.

Per holding e gruppi societari, la conseguenza è chiara: la fiscalità consolidata deve essere costruita partendo dall’affidabilità delle singole posizioni. La simmetria tra costi e ricavi rappresenta un elemento di controllo, mentre l’effettività dell’operazione rimane il requisito decisivo per determinarne la rilevanza tributaria.

In evidenza

Articoli correlati

Richiedi un appuntamento con i nostri professionisti

Prodotto aggiunto al carrello!