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Covid-19: Incidenza sulla disciplina degli ammortamenti [FAQ]

In risposta all'emergenza causata dalla diffusione del Coronavirus in Italia, che ha investito non solo l'ambito sanitario ma anche quello delle attività e delle professioni economiche, il Governo ha emanato una serie di decreti aventi effetto, tra l'altro, sui termini di scadenza degli adempimenti fiscali e civilistici.

Anche in questa circostanza, i principi statuiti dagli OIC costituiscono il riferimento a cui guardare per la corretta redazione dei bilanci e devono, perciò, essere posti a base delle relative elaborazioni con l’approssimarsi della loro approvazione.

Secondo Il principio contabile Oic 16, non è possibile effettuare una riduzione solo temporanea dell’ammortamento. (es. al periodo in cui l’impresa è stata chiusa per il lockdown). L’unico sistema per ridurre il peso dell’ammortamento in bilancio è dunque quello di rivedere la vita utile del cespite e, quindi, il periodo di ammortamento. Dunque, l’ammortamento va interrotto se, dopo l’aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile.
Per i cespiti “obsoleti”, che non saranno utilizzabili nel ciclo produttivo, si applica la disciplina di quelli destinati alla vendita, con interruzione dell’ammortamento e valutazione al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzo. Invece, per i cespiti solo temporaneamente inutilizzati l’ammortamento continua a essere calcolato, come previsto dall’Oic 16.
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