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Capire chi può costituire una holding in Italia richiede una precisazione preliminare: la holding non è una forma societaria autonoma, ma una società che svolge la funzione di detenere partecipazioni e di esercitare controllo, indirizzo o coordinamento su altre società. Per questo, più che chiedersi “chi può fare una holding”, occorre chiedersi chi può essere socio di una società e con quale veste giuridica si intende organizzare la holding.
In termini pratici, possono costituire una holding in Italia persone fisiche, famiglie imprenditoriali, altri imprenditori, soci già titolari di partecipazioni e anche altre società, purché abbiano la capacità di assumere la qualità di socio secondo le regole ordinarie del diritto societario. Il Consiglio Nazionale del Notariato ricorda infatti che possono essere soci i cittadini italiani, i cittadini UE ed EFTA e, a determinate condizioni, anche cittadini extra-UE, in base alla reciprocità o al possesso dei titoli di soggiorno idonei.
Dal punto di vista giuridico, una holding può assumere diverse forme. Nella prassi italiana le più comuni sono la Srl e la Spa, ma in determinati contesti patrimoniali e familiari può essere utilizzata anche la società semplice holding, se l’attività resta coerente con i limiti propri di quel modello. Assoholding evidenzia proprio che la società semplice può essere impiegata per la gestione di partecipazioni e di patrimoni, mentre non può svolgere attività commerciale in senso proprio.
Questo significa che non esiste una categoria speciale di soggetti “abilitati” solo perché vogliono creare una holding. La regola è più semplice: chi può partecipare validamente a una società può, in presenza di un progetto coerente, costituire una società destinata a diventare holding. Cambia semmai la forma da adottare, il tipo di statuto, il perimetro dell’oggetto sociale e l’impostazione della governance.
Nella realtà italiana, le holding sono spesso costituite da persone fisiche o nuclei familiari che già detengono quote in una o più società operative e vogliono concentrare il controllo in un soggetto superiore. È il caso tipico della holding di famiglia, che Assoholding descrive come uno strumento utile per governo unitario, tutela del patrimonio e continuità generazionale.
Questo assetto è frequente quando i soci vogliono separare il livello della proprietà dal livello della gestione quotidiana, oppure quando desiderano disciplinare in modo più ordinato i rapporti tra eredi, rami familiari o soci con ruoli differenti. In questo senso, può costituire una holding anche chi non gestisce direttamente l’attività operativa, ma ha bisogno di governarne la proprietà e le scelte strategiche.
Non sono solo le persone fisiche a poter costituire una holding. Anche una società può detenere partecipazioni in altre società e assumere quindi il ruolo di capogruppo. È proprio questa la logica dei gruppi societari, nei quali al vertice si colloca una società madre che esercita il controllo sulle controllate in forza delle partecipazioni possedute. Treccani definisce la holding come la società capogruppo o madre che, per effetto dell’entità delle partecipazioni detenute, ha il potere di controllare la gestione di altre società del gruppo.
Sul piano normativo, l’articolo 2359 del Codice civile chiarisce quando una società può considerarsi controllata: quando un’altra dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante, o di un’influenza dominante derivante da particolari vincoli contrattuali. Questo è il fondamento giuridico che consente a una società di assumere il ruolo di holding rispetto ad altre.
La risposta giuridica, quindi, è ampia. Ma la risposta sostanziale è più selettiva: può costituire utilmente una holding chi ha un’esigenza concreta di organizzazione proprietaria, controllo strategico o pianificazione di gruppo. Assoholding richiama infatti la holding come strumento appropriato quando ci sono più partecipazioni, più società, esigenze di passaggio generazionale, tutela patrimoniale o necessità di ordine finanziario e di governance.
Se questa esigenza non esiste, la holding rischia di essere solo una struttura in più. Perciò la domanda “chi può costituire una holding?” trova la sua risposta più utile non nel semplice elenco dei soggetti legittimati, ma nella verifica della coerenza tra soggetto, forma societaria e obiettivo imprenditoriale o patrimoniale.
In sintesi, può costituire una holding in Italia chi può essere socio di una società e ha un progetto reale di controllo o coordinamento di partecipazioni. La holding può essere adottata da persone fisiche, famiglie, imprenditori o altre società; la scelta della forma giuridica dipende poi dal tipo di attività, dal contesto familiare o aziendale e dagli obiettivi di governance.
Una persona fisica può costituire una holding?
Sì. Una persona fisica può costituire una società destinata a svolgere funzione di holding, se possiede i requisiti generali per essere socio e il progetto è coerente con la forma scelta.
Una holding deve essere per forza una Spa?
No. In pratica può essere una Srl, una Spa e, in alcuni casi patrimoniali, anche una società semplice holding.
Anche una società può essere holding?
Sì. Una società può detenere partecipazioni in altre società e assumerne il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.
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