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Bonus Formazione industria 4.0

La Legge di bilancio 2018, in discussione in questi giorni al Senato, introduce il c.d. Bonus formazione 4.0.

L’agevolazione, è attribuita, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese, nella misura del 40% (fino ad un tetto massimo annuale di 300 mila euro, per ciascun beneficiario) delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente, sostenute per far acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie del piano Industria 4.0., nel periodo di imposta 2018.

Come anticipato dal Sole 24 ore, il Governo in un allegato alla legge di bilancio, non ancora reso pubblico, ha redatto una lista degli ambiti delle attività di formazione ammessi al credito d’imposta. Ambiti che sono suddivisi in tre macro-categorie: «vendita e marketing», «informatica» e «tecniche e tecnologie di produzione».

Per ciascuna di queste macro–categorie, sono state individuate nel dettaglio ben 106 voci ammesse al credito d’imposta, a patto che l’attività formativa in ognuna di queste 106 materie sia legata a una tecnologia o competenza 4.0. e più precisamente: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono escluse dall’agevolazione le attività di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

La legge prescrive inoltre che:

  • le attività di formazione devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali;
  • il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di spesa e in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
  • è fruibile in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi.
  • i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (di cui dovranno avvalersi anche le imprese non soggette a revisione dei conti)
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