Le operazioni finanziarie tra società dello stesso gruppo possono incidere sulla qualificazione fiscale delle imprese e sul loro statuto regolamentare. Le modifiche all’art. 162-bis del TUIR rendono infatti fondamentale verificare con attenzione la natura delle attività svolte e il peso dei relativi flussi economici e patrimoniali.
Concedere un finanziamento a una controllata, gestire la liquidità delle società del gruppo o rilasciare una garanzia sono operazioni frequenti nella gestione finanziaria ordinaria. Queste attività rispondono a esigenze concrete: sostenere nuovi investimenti, utilizzare in modo efficiente le risorse disponibili o agevolare l’accesso al credito. Tuttavia, oltre agli aspetti organizzativi e industriali, è necessario considerarne con rigore le conseguenze normative e fiscali.
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 148/2026 (c.d. Decreto Omnibus) all’art. 162-bis del TUIR hanno recepito in norma primaria il requisito dell'esercizio «in via esclusiva o prevalente» e introdotto un nuovo criterio quantitativo per individuare le società assimilate alle holding industriali. Per le imprese interessate diventa quindi prioritario verificare non soltanto quali attività finanziarie vengono svolte, ma anche il peso dei relativi proventi.
Non tutte le operazioni finanziarie hanno lo stesso rilievo
Il primo aspetto da considerare è la natura delle operazioni effettuate all’interno del gruppo. La normativa riguarda specifiche attività finanziarie non svolte nei confronti del pubblico, tra cui determinate forme di finanziamento infragruppo e di gestione accentrata della tesoreria.
Si pensi a una società industriale che conceda un finanziamento a una controllata per acquistare nuovi macchinari. Prima di valutarne gli effetti fiscali, occorre comprendere le caratteristiche dell’operazione e verificare se l’attività concretamente esercitata rientri tra quelle considerate dall’art. 162-bis del TUIR. La semplice presenza di un finanziamento tra società dello stesso gruppo non determina automaticamente la qualificazione dell’impresa come soggetto assimilato a una holding.
Un’attenzione analoga è necessaria per le operazioni di tesoreria accentrata, come il cash pooling, attraverso le quali le società coordinano la liquidità. In questi casi, la rilevanza fiscale deve essere valutata sulla base delle caratteristiche effettive dell’accordo contrattuale: non ogni intesa di gestione della cassa rientra automaticamente tra le fattispecie considerate dalla disposizione.
Quali proventi devono essere considerati: il nuovo Income Test
Una volta individuate le attività finanziarie rilevanti, occorre esaminare i proventi che ne derivano. Il nuovo comma 3-bis dell’art. 162-bis del TUIR introduce un parametro economico quantitativo, denominato Income Test, che consente di verificare quando tali attività risultano prevalenti.
Il meccanismo consiste nel confrontare i ricavi e gli altri proventi derivanti dalle attività finanziarie considerate dalla norma (riconducibili ai componenti positivi della Sezione C del Conto Economico, come interessi attivi e proventi da partecipazioni) con i ricavi e gli altri proventi complessivi della società. Il requisito della prevalenza è soddisfatto quando il rapporto supera il 50%.
LA REGOLA DEL DOPPIO BINARIO (ASSET TEST vs INCOME TEST)È fondamentale ricordare che questo nuovo parametro economico non sostituisce il preesistente Asset Test patrimoniale (calcolato sullo Stato Patrimoniale con soglia del 50% dell'attivo), ma vi si affianca. Alle società di gruppo basta superare uno solo dei due test (patrimoniale o reddituale) per essere qualificate come soggetti assimilati alle holding non finanziarie. |
L'esempio pratico di calcolo
Supponiamo che i dati rilevanti ai fini del test economico siano i seguenti:
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Tipologia di Voce Contabile |
Importo |
Incidenza % |
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Ricavi e altri proventi dell’attività industriale caratteristica |
900.000 € |
90% |
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Proventi delle attività finanziarie rilevanti (interessi attivi infragruppo) |
100.000 € |
10% |
|
Totale ricavi e altri proventi complessivi |
1.000.000 € |
100% |
In questo esempio, i proventi delle attività finanziarie rappresentano il 10% del totale. Il requisito della prevalenza previsto dal nuovo Income Test non risulta quindi soddisfatto. Se invece, a parità di totale complessivo, i proventi delle attività finanziarie rilevanti ammontassero a 600.000 euro, la loro incidenza salirebbe al 60%, superando la soglia di legge e facendo scattare la riqualificazione dell'impresa.
Il confronto mostra con chiarezza perché è indispensabile monitorare il peso economico effettivo delle operazioni finanziarie e non limitarsi a rilevarne la presenza.
Gli effetti della riqualificazione: non solo IRAP
L’assimilazione a una holding non finanziaria comporta conseguenze rilevanti sul piano fiscale e contabile:
• IRAP finanziaria maggiorata: la società è soggetta alle regole di determinazione della base imponibile tipiche degli intermediari (art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 446/1997), con attrazione a tassazione dei componenti finanziari ed eventuale applicazione dell'aliquota maggiorata.
• Comunicazioni periodiche all'Anagrafe Tributaria: scatta l'obbligo di trasmissione periodica delle informazioni relative ai rapporti finanziari attivi all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari.
• Decadenza dai regimi di bilancio semplificati: si applica il divieto di redigere il bilancio di esercizio secondo lo schema per le micro-imprese (art. 2435-ter c.c.), imponendo il passaggio a schemi ordinari o abbreviati con nota integrativa.
Questo non significa che un'impresa debba subire un aggravio per il solo fatto di finanziare una consociata, ma impone di verificare con costanza la composizione dei ricavi e dello stato patrimoniale.
Il ruolo della contrattualistica: il conto economico è la proiezione dei contratti
Per ricostruire correttamente le operazioni finanziarie infragruppo, la documentazione contrattuale svolge un ruolo decisivo: il conto economico è la proiezione contabile dei contratti stipulati, e chi redige la contrattualistica concorre a determinare lo statuto fiscale della società.
Un contratto di finanziamento o di cash pooling ben strutturato consente di individuare le società coinvolte, l’importo concesso, le modalità di remunerazione e le condizioni economiche pattuite. Nel contesto attuale, la cura delle clausole risponde a precise finalità di presidio:
• Congruità e Transfer Pricing: nei finanziamenti e nel cash pooling i tassi attivi devono riflettere condizioni di mercato per le linee guida OCSE; tassi non congrui rischiano infatti di alterare indebitamente il numeratore dell'Income Test.
• Gestione della postergazione e Codice della Crisi: l'art. 2497-quinquies c.c. estende la postergazione legale (art. 2467 c.c.) ai finanziamenti concessi in situazioni di squilibrio finanziario. Con la riforma del Codice della Crisi d'Impresa, i rimborsi eseguiti nell'anno anteriore alla liquidazione giudiziale sono inefficaci ex lege (art. 164 CCII).
• Qualificazione del Cash Pooling: è opportuno chiarire se l'accentramento operi con trasferimento reale (Zero Balance) o tramite compensazione contabile (Notional Pooling ex art. 1252 c.c.), disciplinando con trasparenza la ripartizione dei vantaggi.
Una documentazione chiara con data certa, accompagnata da delibere consiliari motivate ex art. 2497-ter c.c., non è una mera formalità, ma l'unico presidio per dimostrare la reale sostanza economica dell'operazione e proteggere la società da contestazioni a distanza di anni.
Le verifiche da effettuare per l'esercizio 2026
Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, il primo periodo d'impatto gestionale è il 2026. Il nuovo Income Test deve essere effettuato facendo riferimento ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso: la prima verifica sui bilanci del 2026 avverrà quindi nel 2027.
Per le imprese di gruppo è quindi opportuno porsi periodicamente tre domande operative:
1. Quali attività finanziarie svolge la società? Individuare le operazioni in essere e verificare quali rientrano tra quelle considerate dall’art. 162-bis del TUIR.
2. Quali proventi derivano da queste attività? Distinguere con precisione i proventi finanziari (Sezione C) dai ricavi industriali e commerciali ordinari.
3. Quanto pesano rispetto al totale? Verificare se il rapporto supera la soglia del 50%, tenendo sempre monitorato in parallelo anche il parametro patrimoniale dello Stato Patrimoniale.
Una corretta gestione finanziaria richiede attenzione fiscale
Le operazioni finanziarie infragruppo rappresentano strumenti indispensabili per sostenere la crescita delle imprese e allocare in modo efficiente la liquidità. La loro gestione richiede però un esame coordinato che unisca dati contabili, pianificazione fiscale e solida contrattualistica societaria.
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