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Successioni e donazioni: le novità introdotte dalla circolare n. 3/2025 dell’Agenzia delle Entrate

agenzia delle entrate

Con la circolare n. 3/E del 16 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate, per mezzo del suo direttore Vincenzo Carbone, ha fornito importanti chiarimenti operativi in merito alle recenti modifiche normative in materia di imposta sulle successioni e donazioni, alla luce di quanto previsto dal decreto legislativo n. 139/2024, dalla legge n. 104/2024 e dal decreto legislativo n. 87/2024. Il quadro di intervento si inserisce nel più ampio processo di razionalizzazione e aggiornamento della disciplina tributaria in ambito successorio e donativo.

L’estensione dell’ambito oggettivo dell’imposta

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda l’articolo 1 del D.P.R. n. 346/1990 (Testo Unico Successioni), il quale amplia l’ambito oggettivo dell’imposta: oltre ai tradizionali trasferimenti mortis causa e alle donazioni, rientrano ora tutti i trasferimenti a titolo gratuito, inclusi quelli derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione. Tale estensione rende il perimetro impositivo più coerente con la realtà economica e giuridica contemporanea, riconoscendo forme sempre più diffuse di pianificazione patrimoniale.

Introduzione dell’autoliquidazione dell’imposta

Altro passaggio centrale è rappresentato dall’introduzione, all’articolo 27, comma 2, del principio di autoliquidazione dell’imposta. I soggetti obbligati sono ora tenuti a calcolare e versare l’imposta direttamente in sede di presentazione della dichiarazione di successione. Il versamento deve avvenire entro 90 giorni dal termine previsto per la dichiarazione, quindi, di fatto, entro 15 mesi dalla data di apertura della successione. L’Amministrazione si riserva successivamente il controllo dell’autoliquidazione, con la possibilità di notificare un avviso di liquidazione per eventuali maggiori imposte entro due anni dalla presentazione della dichiarazione.

Svincolo agevolato per giovani eredi

Significativa è anche la modifica all’articolo 48, comma 4-bis, che disciplina lo svincolo delle attività cadute in successione da parte di banche e intermediari finanziari. Viene prevista una procedura agevolata per l’unico erede con età non superiore a 26 anni, finalizzata al pagamento delle imposte ipotecarie, catastali e di bollo. La circolare chiarisce che il limite anagrafico è da considerarsi rispettato anche qualora l’erede abbia compiuto 26 anni proprio il giorno della richiesta, e che la presenza di altri chiamati che abbiano rinunciato all’eredità non ostacola l’accesso al beneficio.

Obbligo dichiarativo per i trustee

Per effetto delle novità introdotte, l’articolo 28 del Testo Unico prevede ora in modo esplicito che anche i trustee (in particolare nei trust testamentari) siano soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione, da effettuarsi ordinariamente in via telematica.

Deduzione dei debiti e spese mediche negli ultimi sei mesi di vita

Il nuovo articolo 22, comma 2, consente la deducibilità dei debiti contratti dal defunto nei sei mesi precedenti il decesso, a condizione che essi siano correlati a spese di mantenimento, mediche o chirurgiche. La circolare precisa che tale deducibilità richiede documentazione idonea, da cui emerga il nesso tra il debito contratto e la finalità dichiarata. In tema di familiari a carico, si applicano i criteri di cui all’articolo 12, comma 2, del TUIR, con verifica della condizione per ciascun periodo d’imposta di riferimento.

Liberalità indirette e attività accertativa

Una delle modifiche più attese riguarda l’accertamento delle liberalità indirette (art. 56-bis), per le quali non è più richiesta la soglia minima di 350 milioni di lire per l’avvio dell’azione accertativa. L’aliquota applicabile è pari all’8% sulla parte eccedente la franchigia, secondo quanto previsto dall’articolo 56. Se la registrazione delle liberalità indirette avviene volontariamente, si applicano le ordinarie aliquote e franchigie.

Superamento del coacervo successorio

Il cosiddetto “coacervo successorio” è stato abrogato. Con tale intervento, si chiude definitivamente un istituto che aveva creato incertezze interpretative e disallineamenti applicativi, anche alla luce della giurisprudenza non sempre uniforme in materia.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Tutte le modifiche introdotte dal decreto delegato trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2025, con riferimento alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito stipulati da tale data in avanti.

Esonero dalla responsabilità solidale per il Terzo settore

Infine, la circolare si sofferma sull’articolo 36, comma 5-bis, che introduce un’importante esenzione dal regime di responsabilità solidale passiva per il pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni (nonché delle imposte ipotecaria e catastale), in favore degli enti del Terzo settore, come individuati dal Codice del Terzo settore, e degli altri soggetti indicati all’articolo 3 del TUS.

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