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Luglio 2026 presenta un calendario fiscale articolato, con adempimenti che interessano imprese, professionisti, sostituti d’imposta, contribuenti IVA, soggetti IRES, intermediari finanziari e persone fisiche che accedono a regimi fiscali sostitutivi.
Le date da monitorare con maggiore attenzione sono il 16 luglio, il 20 luglio e il 30 luglio 2026, alle quali si aggiungono alcuni adempimenti di fine mese. Il quadro delle scadenze conferma la necessità di una pianificazione ordinata, sia sotto il profilo operativo sia sotto il profilo finanziario, soprattutto per i contribuenti chiamati a gestire versamenti periodici e imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali.
Entro il 16 luglio 2026 deve essere versata la Tobin Tax relativa alle operazioni effettuate nel mese di giugno.
L’adempimento riguarda banche, società fiduciarie, imprese di investimento, intermediari finanziari, notai e altri soggetti che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie. Sono inclusi anche gli intermediari non residenti e i contribuenti che effettuano transazioni senza l’intervento di intermediari o notai.
Il versamento interessa i trasferimenti di proprietà di azioni, strumenti finanziari partecipativi, titoli rappresentativi di tali strumenti, operazioni su derivati equity e negoziazioni ad alta frequenza. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche.
I principali codici tributo da utilizzare sono: 4058 per le transazioni su azioni e strumenti partecipativi, 4059 per i derivati su equity e 4060 per le negoziazioni ad alta frequenza.
Sempre entro il 16 luglio 2026, i sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di giugno.
L’adempimento riguarda le ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale e redditi diversi. Il versamento avviene tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Tra i codici tributo più ricorrenti rientrano il 1001 per retribuzioni e pensioni, il 1040 per compensi di lavoro autonomo, il 3802 per l’addizionale regionale IRPEF e il 3848 per l’addizionale comunale IRPEF.
La scadenza riguarda anche i condomini in qualità di sostituti d’imposta, chiamati a versare le ritenute operate sui corrispettivi pagati per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. In questi casi assumono rilievo, tra gli altri, i codici tributo 1019, 1020 e 1040.
Il 16 luglio 2026 è una data rilevante anche per i soggetti IRES che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali.
La scadenza riguarda i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tenuti ai versamenti risultanti dal modello Redditi SC 2026, dal modello Redditi ENC 2026 e dalla dichiarazione IRAP 2026, che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno.
Entro il 16 luglio deve essere versata la seconda rata delle imposte dovute, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%. Può rilevare anche il saldo IVA 2025 risultante dalla dichiarazione annuale, qualora rateizzato secondo le modalità previste.
Tra i codici tributo principali rientrano il 2003 per il saldo IRES, il 2001 per il primo acconto IRES, il 3800 per il saldo IRAP, il 3812 per l’acconto IRAP, il 6099 per il versamento IVA annuale e il 1668 per gli interessi da pagamento dilazionato.
Entro il 16 luglio 2026 i contribuenti IVA devono effettuare diversi versamenti periodici.
I contribuenti che hanno rateizzato il saldo IVA 2025 risultante dalla dichiarazione annuale devono versare la quinta rata, con applicazione degli interessi previsti. Il codice tributo da utilizzare è il 6099, accompagnato dal codice 1668 per gli interessi.
I contribuenti IVA mensili devono invece versare l’imposta dovuta per il mese di giugno. Per i soggetti che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità, il versamento riguarda l’IVA divenuta esigibile nel mese di maggio. Il codice tributo di riferimento è il 6006.
La stessa scadenza interessa anche i soggetti IVA che, tramite marketplace, piattaforme, portali o altre interfacce elettroniche, facilitano vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop.
Il 20 luglio 2026 riguarda i contribuenti tenuti a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, IRAP e IVA, con particolare riferimento ai soggetti interessati dalla proroga.
La scadenza interessa i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, i contribuenti in regime forfetario, quelli in regime di vantaggio e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza.
Entro tale termine è possibile versare, in unica soluzione o come prima rata, le imposte dovute a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026, senza applicazione di maggiorazioni.
I versamenti possono riguardare IRPEF, IRES, IRAP, addizionali regionali e comunali, cedolare secca, IVIE, IVAFE, imposte sostitutive, saldo IVA annuale e altri importi risultanti dalle dichiarazioni.
Il 30 luglio 2026 rappresenta il termine per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo rispetto alla scadenza ordinaria.
In questo caso, le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali devono essere versate in unica soluzione o come prima rata con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
L’adempimento riguarda le imposte dovute a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026. Possono quindi rientrare IRPEF, IRES, IRAP, addizionali, cedolare secca, imposte sostitutive, IVIE, IVAFE e saldo IVA annuale.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24. I titolari di partita IVA devono utilizzare modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA possono utilizzare il modello F24 cartaceo nei casi consentiti.
Entro il 30 luglio 2026 le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia e intendono optare per il regime previsto dall’art. 24-bis del TUIR devono effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero, se si avvalgono del termine differito con maggiorazione dello 0,40%.
L’imposta è dovuta in misura forfetaria pari a 300.000 euro per ciascun periodo d’imposta di validità dell’opzione. L’importo è ridotto a 50.000 euro per ciascun familiare incluso nel regime, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 Elide, indicando il codice tributo NRPP.
La stessa data interessa anche i titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza in determinati comuni del Mezzogiorno e optano per il regime dell’art. 24-ter del TUIR. In questo caso l’imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 7% e il codice tributo da utilizzare è 1899.
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