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Rottamazione-quater, ultima chiamata per la rata di novembre: pagamenti validi fino al 9 dicembre

Scatta il conto alla rovescia per i contribuenti che devono versare la rata della rottamazione-quater scaduta il 30 novembre. I pagamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro il 9 dicembre, grazie ai cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge e ai differimenti applicabili quando le scadenze coincidono con giorni festivi.

Il mancato rispetto del termine – o un versamento parziale – comporta conseguenze nette: decade la definizione agevolata e le somme già versate saranno imputate come acconto sugli importi complessivamente dovuti.

La scadenza riguarda i contribuenti in regola con i precedenti versamenti, chiamati a pagare la decima rata. È interessata anche la platea dei soggetti riammessi alla definizione agevolata in base alla legge n. 15/2025, che devono corrispondere la seconda rata del nuovo piano.

Dove e come pagare

Le modalità di versamento restano ampie. Si può pagare:

  • in banca e agli uffici postali;

  • nelle tabaccherie e ricevitorie;

  • agli sportelli bancomat (Atm) abilitati;

  • tramite i canali telematici di banche e Poste Italiane;

  • attraverso i prestatori di servizi di pagamento aderenti a pagoPa;

  • sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione o con l’app Equiclick.

È possibile anche effettuare il pagamento presso gli sportelli dell’Agenzia, previa prenotazione di un appuntamento.

Per procedere è necessario utilizzare i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. Chi non li avesse a disposizione può recuperarli nell’area riservata del sito tramite Spid, Cie o Cns (e, per gli intermediari fiscali, con credenziali Entratel). In alternativa, è possibile richiederne una copia via e-mail compilando l’apposito form nell’area pubblica e allegando un documento di riconoscimento.

Cosa prevede la rottamazione-quater

Introdotta dalla legge di bilancio 2023, la rottamazione-quater consente di definire i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo:

  • capitale;

  • spese per diritti di notifica;

  • eventuali spese per procedure esecutive.

Restano esclusi dal pagamento sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per le multe stradali e altre sanzioni amministrative non tributarie, l’agevolazione riguarda in particolare gli interessi e le maggiorazioni.

La finestra di riammissione

La legge n. 15/2025 ha inoltre aperto una nuova via d’accesso per chi era decaduto dalla definizione agevolata al 31 dicembre 2024 a causa di pagamenti mancati, insufficienti o tardivi. Per i debiti già inclusi nelle dichiarazioni originarie, è stata prevista la possibilità di presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025, scegliendo tra pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o un piano fino a un massimo di 10 rate.

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