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Relazione sulla gestione: il ruolo del revisore

In queste settimane, i soggetti incaricati della revisione dei bilanci d’esercizio stanno attivamente impegnandosi nelle fasi preparatorie per redigere la relazione richiesta dall’articolo 14 del Dlgs 39/2010. Tale documento deve fornire un giudizio sull'accuratezza e l'attendibilità della rappresentazione offerta dal bilancio d’esercizio riguardo alla situazione finanziaria e patrimoniale della società, al suo risultato economico e ai flussi di cassa.

Questo giudizio deve essere conforme alle norme di redazione del bilancio e può includere richiami di informazioni rilevanti che il revisore desidera portare all'attenzione dei lettori del bilancio, senza costituire necessariamente delle criticità, oltre a un apposito paragrafo sulla relazione di gestione.

Il giudizio può essere di due tipi: senza modifiche ("clean opinion") o con modifiche (che possono essere rilievi, negativi o possono indicare l'impossibilità di esprimere un giudizio). Se le condizioni specificate nel principio di revisione ISA 570 sono soddisfatte, la relazione deve anche includere una dichiarazione riguardante eventuali incertezze significative legate a eventi o circostanze che potrebbero mettere in dubbio la capacità della società di continuare a operare come un'entità in funzionamento.

Ulteriori contenuti della relazione sono disciplinati dall'articolo 14 menzionato, dall'ISA Italia 700 e, per le società quotate, le banche e le assicurazioni (considerate entità di interesse pubblico o EIP), dalle normative specifiche che le riguardano (non trattate in questo articolo).

Relativamente alla relazione di gestione, il revisore deve soddisfare tre requisiti, come previsto dal comma 2, lettera e) dell'articolo 14 sopracitato: garantire la coerenza con il bilancio, verificare la conformità alle normative e individuare eventuali errori significativi.

Per quanto riguarda la coerenza, il revisore deve effettuare una lettura critica della relazione di gestione, confrontando le informazioni in essa contenute con quelle presenti nel bilancio o con i dettagli utilizzati per redigerlo, nonché con il sistema di contabilità generale o le scritture contabili sottostanti, come specificato nell'ISA Italia 720b.

In riferimento alla conformità, è essenziale che durante questa lettura critica vengano verificate anche le informazioni richieste dall'articolo 2428 del Codice civile.

Per quanto riguarda la segnalazione di eventuali errori significativi nella relazione di gestione, il revisore deve fare affidamento esclusivamente sulle conoscenze e la comprensione dell'azienda e del contesto circostante acquisite durante il processo di revisione del bilancio. Se il revisore identifica una significativa incoerenza, una mancanza di conformità o un errore rilevante nella relazione di gestione, deve richiedere alla direzione, in particolare agli amministratori, di correggerlo. In caso di modifica del documento, il revisore deve poi verificare l'effettiva correzione.

Se l'errore non viene corretto, il revisore deve valutare le implicazioni per la propria relazione di revisione.

Un aspetto della relazione di revisione che può essere incluso ma non è obbligatorio è quello dei richiami di informativa, come trattato nell'ISA Italia 706. Questi richiami vengono inseriti solo se il revisore ritiene che sia necessario attirare l'attenzione degli utilizzatori del bilancio su un particolare aspetto presentato nel bilancio stesso, che secondo il suo giudizio professionale è fondamentale per comprendere il bilancio.

Questi richiami devono riferirsi solo a informazioni presentate nel bilancio e non possono includere commenti, segnalazioni di criticità o integrazioni di informazioni ritenute mancanti.

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