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Al coro delle richieste di slittamento del termine si sono unite anche le camere di commercio che hanno inviato una nota al Ministero delle Imprese in cui chiedono univoche indicazioni sulla gestione della riapertura del registro dei titolari effettivi dopo la sentenza del Tar del Lazio n. 6839 del 9 aprile 2024.
Il Ministero delle Imprese con una nota (si veda ItaliaOggi del 12/04/2024) aveva ribadito che il registro riviveva dall'11 aprile, data di deposito delle motivazioni del Tar, ma invitava le camere di commercio a prendere opportuni provvedimenti in considerazione delle tempistiche ravvicinate per il riavvio. attesa del nuovo decreto, dunque, le camere di commercio richiedono una uniformità di indicazioni.
La sentenza del 9 aprile scorso con la quale il Tribunale laziale ha respinto il ricorso fatto da alcune fiduciarie, e dalle loro associazioni, e con il quale sostenevano l’illegittima inclusione dei mandati fiduciari di cui al decreto 16 gennaio 1995 tra gli istituti giuridici affini al trust, ha nuovamente portato alla ribalta la questione della tutela della cosiddetta riservatezza fiduciaria.
In attesa di conoscere gli esiti del ricorso al Garante per la Protezione dei dati personali presentato, per analoghi motivi, il 7 dicembre scorso da un gruppo più ristretto delle citate fiduciarie è bene ricordare che sin dal 2011 le società fiduciarie, come le banche e tutti gli altri operatori finanziari, devono comunicare all'archivio dei rapporti finanziari informazioni sui mandati fiduciari. Trattasi di una banca dati in cui sono contenuti i dati identificativi di tutti i soggetti titolari (anche effettivi) di rapporti di conto corrente, di deposito, di gestione e di mandato fiduciario e utilizzato per le indagini finanziarie; per elaborare liste selettive per l'analisi del rischio di evasione e per le verifiche e i controlli effettuati ai fini del calcolo ISEE.
Negli ultimi anni è aumentato anche l'uso dei dati in esso contenuti da parte dei concessionari della riscossione per le procedure esecutive di pignoramento presso terzi e, per effetto delle modifiche normative entrate in vigore nel 2017 e con le quali sono stati modificati l'articolo 492-bis del codice di procedura civile e gli articoli 155-qua-ter e 155-quingies delle disp. att. del codice di procedura civile, dai privati attraverso i loro avvocati. Alla luce di quanto sopra non si comprende quindi la necessità di avere, almeno i mandati fiduciari, un registro ulteriore presso la Camera di Commercio.
Nonostante una disciplina frammentaria e disorganica, le società fiduciarie sono, fatti, da tempo tra i soggetti più trasparenti dell'ordinamento giuridico italiano, stante l'esistenza di una normativa che impone loro degli obblighi di comunicazione, all'avverarsi di al-cime situazioni dalle quali emergono interessi che il legislatore intende tutelare. Da diversi anni ormai si parla, per questo, di fiducia trasparente, posto che per i beni assunti in amministrazione per conto di terzi dalla società fiduciaria, la separazione è limitatamente trasparente, limitatamente perché la trasparenza deve essere disposta per legge.
Ci si riferisce alla disciplina antiriciclaggio che ha da tempo introdotto l'obbligo anche per le fiduciarie di comunicare alle banche e agli altri soggetti obbligati il nomi nativo del loro fiduciante/titolare elettivo e a quella antimafia dove, oltre ad essere previsto il potere di verifica della Guardia di finanza, è previsto l'obbligo di comunicazione dell'identità dei fiducianti per imprese aggiudicatarie di appalti pubblici; al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria dove è previsto che la Consob possa richiedere alle società o agli enti che partecipano, direttamente o indirettamente a società con azioni quotate, l'indicazione nominativa dei soci e, nel caso di socie-ta fiduciarie, dei fiducianti; al Testo unico legge bancaria, dove è previsto che le società fiduciarie che abbiano intesta to a proprio nome partecipa zioni in società appartenenti a terzi comunicano alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti. E. soprattutto, non si dovrebbe dimenticare che è lo stesso Stato, con la legge 461 del 1997, ad aver assoldato le fiduciarie tra i suoi ausiliari nel più difficile e delicato dei servizi, quello di incasso delle imposte, eleggendole a sostituti d'imposta, ruolo che non vede certo nella riservatezza la sua prima finalità.
Articolo di Fabrizio Vedana, membro dell'Advisory Board di Assoholding, su Italia Oggi
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