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A seguito degli aggiornamenti normativi in tema di redazione del bilancio d’esercizio secondo lo schema delle micro imprese ed in particolar modo con riferimento alla nuova disposizione introdotta dal comma 5 dell’art. 2435-ter c.c., sono emerse alcune problematiche circa l’applicazione di tale disciplina.
Nello specifico, sono sorte difficoltà circa l’esatta individuazione dei soggetti cui è rivolta la disposizione in questione, che ricomprende “le società di partecipazione finanziaria e gli enti di investimento”.
Infatti, nel nostro ordinamento, le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria sono citate unicamente all’interno del TUIR e la definizione ivi riportata rileva esclusivamente a livello fiscale.
Di contro, a livello civilistico non è presente una definizione di tali soggetti e, pertanto, questi ultimi sono stati recepiti nell’articolo 2435-ter c.c. del codice civile così come da generica terminologia adottata nell’art. 1, commi 14 e 15, della Direttiva UE 34/2013.
Coerentemente con la predetta normativa di derivazione comunitaria, le “società di partecipazione finanziaria” e gli “enti di investimento”, devono adottare lo schema di bilancio ordinario o quello abbreviato nonché il principio di derivazione rafforzata, così previsto dall’art. 83 del TUIR.
Di conseguenza, le holding che rispettano i requisiti dimensionali delle micro-imprese, si trovano oggi nelle condizioni di dover comprendere se rientrano o meno tra gli enti di investimento o tra le imprese di partecipazione finanziaria e, pertanto, tra quei soggetti che sono esclusi dalla redazione del bilancio riservato alle micro-imprese con le conseguenze fiscali che ne derivano circa l’impossibilità di adottare il principio di derivazione rafforzata, così come previsto dall’art. 83 del TUIR.
Tale principio andrebbe a sostituire il cosiddetto metodo del “doppio binario” attraverso cui il reddito imponibile non si evidenzia direttamente dal bilancio ma è determinato apportando le variazioni in aumento e in diminuzione all’interno della dichiarazione dei redditi.
Al riguardo, Assoholding intende evidenziare come estendere la derivazione rafforzata a tutte le società di partecipazione, intervenendo con una modifica dell’art. 83 del TUIR, avrebbe il vantaggio non solo di uniformare la tipologia di bilancio per tutte le holding ma anche di rendere coerente con la normativa domestica l’obiettivo della Direttiva UE 34/2013 circa il contenimento dei costi di compliance per le micro-imprese anche sottoforma di holding. Ciò in quanto, paradossalmente, le holding c.d. “pure”, senza personale amministrativo, sarebbero, invece, costrette a redigere il bilancio in forma ordinaria oppure abbreviata.
A tal fine, essendo in corso di preparazione un discussion paper da inoltrare al Dipartimento delle politiche fiscali del MEF, alla luce di quanto sopra e tenuto conto delle divergenti interpretazioni della dottrina sulla tematica in questione, le chiediamo cortesemente di esprimersi spuntando una delle due opzioni e se possibile motivarla in relazione alla ipotesi
di modificare l’attuale disposizione normativa di cui all’art. 83 del TUIR, al fine di estendere e, conseguentemente, uniformare la disciplina della derivazione rafforzata a tutte le società di partecipazione definite come tali dall’art. 162-bis del TUIR ancorché trattasi di microimprese che attualmente non possono applicarla:
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