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Approfondimento 19 settembre 2022 · 2 min di lettura

Più tempo per la sanatoria sul bonus ricerca e sviluppo

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È posticipato dal 30 settembre al 31 ottobre il termine per presentare l’istanza di adesione alla sanatoria 2015-2019 sul credito d’imposta ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12,.

di Emanuele Reich e Franco Vernassa ("Il Sole 24 Ore")

È posticipato dal 30 settembre al 31 ottobre il termine per presentare l’istanza di adesione alla sanatoria 2015-2019 sul credito d’imposta ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12,

del Dl 146/2021. Il rinvio di un mese, contenuto nella bozza del decreto Aiuti-ter è un primo passo nella giusta direzione e si auspica che, in sede di conversione, il termine venga ulteriormente spostato in avanti, per rispondere meglio alle richieste avanzate dalle imprese di poter decidere, con migliore consapevolezza, se aderire o meno alla sanatoria, valutandone i vantaggi e i rischi, tenuto conto di due aspetti:

  1. l’intensificazione delle attività di controllo, come previsto con la circolare 21/E del 20 giugno 2022, con le interazioni con il contenzioso e con la disciplina penalistica;
  2. le segnalazioni circa possibili incongruenze nel conteggio del credito 2015-2019 che l’Agenzia delle Entrate sta inviando alle imprese, basate su nove indicatori di rischio quali, ad esempio, la media storica pari a zero, il raffronto con i dati Irap, l’indicazione in bilancio dei costi per brevetti e di ricerca e sviluppo, la prevalenza dei costi del personale rispetto ad altri costi potenzialmente agevolabili.

Resta invece per ora immutato il termine per il riversamento del credito d’imposta, fissato per il 16 dicembre 2022, ovvero, in caso di rateizzazione, per il 16 dicembre 2022, 2023 e 2024, con aggiunta, in tal caso, degli interessi legali sulla seconda e terza rata. Come rappresentato in precedenti occasioni, la sanatoria 2015-2019 presenta ancora alcune criticità, quali, ad esempio, le seguenti:

L’interazione con la disciplina penalistica, tenendo comunque conto che, in caso di perfezionamento della procedura di riversamento, è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione, previsto dall’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000; Il vaglio dell’agenzia delle Entrate sull’ammissibilità alla definizione agevolata, che quindi non è immediatamente definitiva; La mancanza di tutela dell’affidamento dell’impresa che, illo tempore, si era basata sull’interpretazione vigente poi modificata in senso restrittivo.

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