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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2025, diviene operativo il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2025, che dà concreta attuazione all’articolo 177-ter del TUIR (introdotto dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024).
Questo provvedimento introduce un regime speciale per il riporto delle perdite fiscali in operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) tra società dello stesso gruppo, con l’obiettivo di garantire neutralità fiscale e favorire così la continuità economica e patrimoniale delle imprese coinvolte.
L’articolo 177-ter del TUIR stabilisce che, nelle operazioni infragruppo, non si applicano i tradizionali limiti al riporto delle perdite fiscali disciplinati dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR. Tali limiti, ricordiamo, sono principalmente il test di vitalità aziendale e il limite del patrimonio netto contabile.
In particolare, il regime speciale distingue due tipologie di perdite:
Perdite infragruppo: maturate durante periodi in cui tutte le società coinvolte facevano già parte dello stesso gruppo fin dall’inizio del periodo d’imposta. Queste possono essere riportate integralmente senza applicazione dei limiti ordinari.
Perdite omologate: maturate prima dell’ingresso nel gruppo, ma successivamente validate superando positivamente i test di vitalità e limiti patrimoniali previsti dal TUIR. Una volta validate, queste perdite sono trattate come se maturate nel periodo di validazione e sono anch’esse riportabili senza ulteriori limiti.
Per accedere al regime di favore introdotto dal decreto, devono sussistere le seguenti condizioni:
appartenenza al medesimo gruppo societario ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, con controllo di diritto eventualmente esercitato anche tramite soggetti esteri in Paesi cooperanti;
continuità temporale del rapporto infragruppo, dimostrata attraverso l’anzianità della partecipazione;
maturazione delle perdite dopo l’ingresso nel gruppo (per le perdite infragruppo) oppure precedente validazione attraverso i test normativi previsti (per le perdite omologate).
Il decreto definisce chiaramente le nuove regole operative:
Fusioni e scissioni: il riporto libero delle perdite è ammesso esclusivamente per quelle maturate nel periodo in cui tutte le società coinvolte appartenevano già al medesimo gruppo.
Conferimenti d’azienda: si applicano le stesse regole delle scissioni. Pertanto, se conferente e conferitaria erano già nel gruppo al momento in cui sono maturate le perdite, il riporto avviene senza limiti. In caso contrario, restano applicabili i limiti previsti dall’articolo 176, comma 5-bis del TUIR.
In ogni caso, rimane il vincolo del valore del patrimonio netto (economico o contabile), che costituisce comunque un limite massimo alla riportabilità delle perdite qualora queste eccedano tale valore complessivo.
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