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Il Governo ha esaminato in via preliminare la bozza di decreto legislativo per la riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni. La bozza interviene a modificare il comma 4-ter dell’articolo 3 del Dlgs 346/1990, riguardante le condizioni per l'esenzione da tale imposta nel caso di trasferimento di aziende o partecipazioni.
In particolare, un ultimo periodo recepisce le indicazioni della Cassazione riguardo alle partecipazioni in società non residenti. La redazione del nuovo articolo 3, comma 4-ter, diventa più esplicativa, al fine di chiarire inequivocabilmente il significato della norma.
Il primo cambiamento riguarda il concetto di “integrazione del controllo”, che prima era oggetto di interpretazioni restrittive. Ora viene chiarito che, nel caso di partecipazioni in società di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) del Tuir, l’esenzione spetta se per effetto del trasferimento il beneficiario acquisisce il controllo o integra un controllo già esistente.
Il secondo cambiamento riguarda l'interpretazione che collegava la disposizione agevolativa con indicazioni fornite dalla Commissione Ue, erroneamente considerata come condizione aggiuntiva per l'esenzione. Il legislatore delegato chiarisce che le uniche condizioni da rispettare per fruire dell’esenzione sono:
-proseguimento dell’attività di impresa per almeno 5 anni nel caso di trasferimento di aziende;
-acquisizione o integrazione del controllo e mantenimento dello stesso per almeno 5 anni nel caso di trasferimento di partecipazioni in società di capitali;
-mantenimento della titolarità della partecipazione per almeno 5 anni nel caso di trasferimento di altre quote sociali.
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