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NOTA Assoholding
La circolare n. 11/E dell’Agenzia delle Entrate del 15 maggio 2019, ha fornito delucidazioni in merito alla possibilità di sanatoria prevista dall’art. 9 del DL 119/2018, con riferimento alle fattispecie di violazioni formali relative alle comunicazioni degli operatori finanziari.
Ambito applicativo per le holding assoggettate agli obblighi comunicativi
La sanatoria si intende estesa anche alle omesse o irregolari comunicazioni dei dati verso l’Anagrafe dei rapporti finanziari. Tuttavia riguarda esclusivamente i soggetti già censiti presso l’Agenzia delle Entrate che hanno eventualmente omesso o effettuato tardivamente le comunicazioni mensili ovvero i saldi annuali.
A tal fine si rappresenta che le holding che svolgono attività di assunzione di partecipazioni in via esclusiva le quali non avevano proceduto alle comunicazioni dei rapporti, in quanto la fattispecie non era prevista dal comma 10 dell’articolo 10 del Dlgs 141/2010, possono procedere agli adempimenti, sulla base di quanto previsto dall’articolo 12 della nuova normativa di cui al Dlgs 142/2018 (cosiddetto decreto ATAD), senza dover corrispondere alcuna somma a titolo di definizione agevolata delle irregolarità formali.
Ciò in quanto la nuova normativa che non prevede più la verifica dell’obbligo di iscriversi all’Anagrafe dei rapporti sulla base dei due bilanci consecutivi ma anche sulla base dell’attività svolta in via esclusiva è innovativa e decorre pertanto con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.
Adempimenti richiesti
La sanatoria delle suddette irregolarità, è subordinata ai seguenti adempimenti:
• Versamento di euro 200 per tutte le violazioni commesse per ciascun periodo d’imposta, suddiviso in due rate di pari importo scadenti rispettivamente, il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020, ovvero in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019;
• Rimozione, laddove possibile, delle irregolarità od omissioni entro il 2 marzo 2020.
Il periodo d’imposta cui il versamento è riferito deve essere indicato nel modello di pagamento F24, congiuntamente al codice tributo (PF99), come disposto nella risoluzione n. 37/E del 21 marzo 2019.
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