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Modello 231 nei Gruppi Societari

Il D.lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per le ipotesi in cui sia stato commesso un reato “presupposto” nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso da coloro che rivestono all’interno della società un ruolo c.d. apicale o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi.

Ricordiamo, comunque, che la normativa prevede che l’ente non risponda del reato commesso se questo viene compiuto nell’interesse esclusivo della persona fisica o di terzi, a prescindere dal fatto che la società ne abbia tratto vantaggio.

Inoltre, come noto, l’ente non risponde del reato se dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione del reato stesso.

Nonostante il decreto faccia espresso riferimento solo agli enti singolarmente considerati, senza operare alcun espresso richiamo ad eventuali rapporti di controllo tra società, secondo la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti dettata dal D.lgs. 231/2001 trova applicazione anche per i gruppi societari.

In questo caso, infatti, in presenza del c.d. “interesse di gruppo” il rapporto organico tra le stesse società rende il fatto antigiuridico astrattamente imputabile anche alle altre società.

In particolare, il tipo di responsabilità può riguardare: a) la capogruppo per un reato commesso nell’interesse o a vantaggio della controllata; b) la controllata per un reato commesso nell’interesso o a vantaggio della capogruppo; c) la controllata per un reato commesso nell’interesse o a vantaggio di altra controllata.

Numerose sono state negli ultimi anni le interpretazioni, anche estensive, operate in dottrina e giurisprudenza sul concetto di “interesse di gruppo”, tutte riferite a taluni particolari requisiti che hanno rappresentato caso per caso gli elementi fondamentali per riconoscere o negare una tale responsabilità in capo alla società controllante o controllata.

Recenti sentenze di legittimità, pur confermando l’applicazione della responsabilità degli enti nell’ambito del gruppo di società, hanno comunque escluso qualsiasi automatismo applicativo riconoscendo un’interpretazione restrittiva del concetto di “interesse di gruppo”.

Infatti, a fronte di una prima tendenza a presumere la coincidenza dell’interesse di gruppo con quello delle singole società controllate, si è fatto strada nelle aule di giustizia un atteggiamento di cautela finalizzato allo specifico accertamento dell’esistenza o meno del concreto interesse alla commissione del reato presupposto in capo alla società coinvolta.

Ad esempio, nella più frequente ipotesi in cui il reato presupposto venga posto in essere da persone fisiche appartenenti alla holding ma nell’interesse della società controllata, secondo la giurisprudenza prevalente e più recente, occorre verificare l’effettiva sussistenza dell’interesse stesso, individuabile anche nell’interesse dei soggetti che compongono il gruppo, in quanto finalizzato alla realizzazione dello scopo economico del gruppo medesimo.

Con la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 52316/2016 è stato altresì specificato che la società capogruppo o altre società facenti parte di un "gruppo" possono essere chiamate a rispondere, ai sensi del D.lgs. 231/2001 del reato commesso nell'ambito dell’attività di una società controllata appartenente al medesimo gruppo, “purché nella consumazione del reato presupposto concorra anche almeno una persona fisica che agisca per conto della holding stessa o dell'altra società facente parte del gruppo, perseguendo anche l'interesse di queste ultime (…)”.

In ogni caso i requisiti di interesse e vantaggio devono essere verificati in concreto, nel senso che la società come diretta conseguenza della commissione del reato presupposto, deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, benché non necessariamente di carattere patrimoniale.

Quanto al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo nell’ipotesi di gruppo societario e alla possibilità che questo mandi esente da responsabilità le società coinvolte, sarebbe auspicabile che tutte le società facenti parte del gruppo fossero dotate di autonomi modelli organizzativi coordinati tra loro, al fine di assicurare una quanto più efficace prevenzione dei reati previsti dal decreto.

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