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Lavoratori impatriati: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo regime agevolativo

L’introduzione del nuovo regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, disciplinato dal decreto legislativo n. 209/2023, rappresenta una misura volta a incentivare il rientro in Italia di professionisti altamente qualificati. Con la risposta n. 22 del 7 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti rilevanti per i contribuenti interessati a beneficiare di tale agevolazione, affrontando in particolare il caso di una cittadina francese rientrata in Italia dopo aver lavorato all’estero per diversi anni.

Requisiti per accedere al regime fiscale agevolato

Il nuovo regime consente di applicare una tassazione ridotta ai redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la loro residenza fiscale nel territorio nazionale. Per accedere al beneficio, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

  • Non essere stati residenti fiscalmente in Italia nei tre anni precedenti il trasferimento.
  • Impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo minimo.
  • In caso di prestazione lavorativa per il medesimo datore di lavoro presso il quale si operava all'estero, il periodo minimo di permanenza fuori dall’Italia è esteso a sei o sette anni, a seconda delle circostanze.

La norma prevede inoltre che i redditi agevolabili concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per il 50% del loro ammontare, con un tetto massimo di 600.000 euro annui. Un’ulteriore riduzione della base imponibile al 40% è concessa nei seguenti casi:

  1. Trasferimento in Italia con un figlio minore.
  2. Nascita o adozione di un figlio durante il periodo di fruizione del regime agevolato.

In quest’ultimo caso, la riduzione si applica dal periodo d’imposta in cui avviene la nascita o l’adozione e si mantiene fino al termine del periodo agevolato, anche se il figlio nel frattempo diventa maggiorenne.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha esaminato due quesiti specifici posti dalla contribuente:

  1. Emissione di fatture a un unico cliente estero che era il precedente datore di lavoro: L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale circostanza non preclude l’accesso al regime agevolativo, a condizione che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla normativa.
  2. Mancata iscrizione all’AIRE: La contribuente non si era mai iscritta all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) ma aveva mantenuto la residenza in Paesi con cui l’Italia ha stipulato convenzioni per evitare la doppia imposizione. L’Agenzia ha precisato che la verifica dell’effettiva residenza fiscale non può essere oggetto di interpello e deve basarsi su un’analisi fattuale.

La recente risposta dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti utili, confermando che la mancata iscrizione all’AIRE non rappresenta necessariamente un ostacolo, mentre la fatturazione a un ex datore di lavoro estero non invalida di per sé l’agevolazione. Resta fondamentale una corretta analisi della posizione fiscale per garantire il rispetto della normativa vigente.

Fonte: Fisco Oggi

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