La proposta normativa contenuta nell’articolo 49 del disegno di legge di Bilancio sotto il profilo tecnico è volta a dare certezza ai gestori dei fondi internazionali per evitare contestazioni in ordine alla esistenza di stabili organizzazioni riferibili al veicolo di investimento o alle sue controllate con effetti economici negativi in capo ai loro investitori. Rischio che influenza negativamente la decisione di localizzare in Italia i gestori dei veicoli di investimento e per l’effetto di trasferire nel nostro tessuto economico le pertinenti attività di impresa e i relativi dipendenti e collaboratori.
Questa proposta non impone alcuna modifica all’infrastruttura legale estera del veicolo di investimento e di fatto riconosce che gli organismi di investimento che si qualificano, da un punto di vista civilistico e regolamentare, come Oicr non possono svolgere attività di impresa con la conseguenza che non possono essere titolari di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato per il solo fatto che i loro gestori, residenti o non residenti con stabile organizzazione in Italia esercitino qui l’attività di gestione.
Articolo a firma di Stefano Grilli sul Il Sole 24 Ore del 7 dicembre
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