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Con i provvedimenti prot. n. 87319 e n. 87316 del 24 aprile 2018 del 24 aprile 2018 (pubblicati in data 26 aprile 2018) l’Agenzia delle entrate ha prorogato l’invio dei dati dell’anno 2017 rispettivamente al 31 maggio 2018 con riguardo ai flussi FATCA e al 20 giugno 2018 per i flussi CRS/DAC2. Resta confermato al 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento della comunicazione il termine ordinario della comunicazione.
Detta proroga è stata adottata dall’Agenzia a seguito della richiesta presentata da Assoholding e da altre associazioni di categoria rappresentative dell’industria finanziaria.
Contestualmente, entrambi i provvedimenti dispongono che il termine di 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria, utili all’invio dei flussi sostitutivi in caso di scarto o necessità di integrazione/correzione, tardivi e – per il solo CRS/DAC2 – di assenza comunicazioni viene ampliato a 30 giorni. In assenza di diversa indicazione è da intendersi che detta modifica si applichi già con riferimento alle scadenze oggetto di proroga, vale a dire dai dati dell’anno 2017. Conseguentemente sono stati aggiornati gli allegati tecnici alla versione 2.1.
Di seguito viene presentato uno schema riepilogativo delle scadenze rimodulate alla luce dei provvedimenti emanati dall’Agenzia.
COMUNICAZIONE
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TERMINI DI SCADENZA ORDINARI | TERMINI DI SCADENZA PER INVII SOSTITUVI, TARDIVI O DI ASSENZA DATI (COMUNICAZIONE NEGATIVA SOLTANTO PER CRS/DAC2) | INVII INTEGRATIVI/CORRETTIVI/ANNULLAMENTO DI PRECEDENTI FLUSSI OLTRE I 30 GIORNI DAL TERMINE |
FATCA - DATI ANNO 2017 | INVIO ENTRO IL 31 MAGGIO 2018/I dati sono acquisiti dall’Agenzia e scambiati con l’IRS entro il 30 settembre (INVIO NEI TERMINI) | INVIO ENTRO IL 2/07/2018 – L’istituzione finanziaria ottiene una ricevuta di tardività ma i dati sono acquisiti dall’Agenzia e scambiati con l’IRS entro il 30 settembre (TARDIVITÀ LIEVE) | INVIO DAL 3/07/2018 – L’istituzione finanziaria ottiene una ricevuta di tardività. I dati sono acquisiti dall’Agenzia sono scambiati con l’IRS dopo il 30 settembre (TARDIVITÀ GRAVE/INADEMPIMENTO) |
FATCA - DATI ANNO 2018 E SUCCESSIVI |
INVIO ENTRO IL 30 aprile anno n+1/ I dati sono acquisiti dall’Agenzia e scambiati con l’IRS entro il 30 settembre (INVIO NEI TERMINI) | INVIO ENTRO IL 30/05/ANNO N+1 – L’istituzione finanziaria ottiene una ricevuta di tardività ma i dati sono acquisiti dall’Agenzia e scambiati con l’IRS entro il 30 settembre (TARDIVITÀ LIEVE) | INVIO DAL 31/05/ANNO N+1 – L’istituzione finanziaria ottiene una ricevuta di tardività. I dati sono acquisiti dall’Agenzia sono scambiati con l’IRS dopo il 30 settembre (TARDIVITÀ GRAVE/INADEMPIMENTO) |
COMMON REPORTING STANDARD E DAC2 DATI ANNO 2017 | INVIO ENTRO IL 20 GIUGNO 2018/I dati sono acquisiti dall’Agenzia e scambiati con gli Stati entro il 30 settembre (INVIO NEI TERMINI) | INVIO ENTRO IL 20/07/2018 – L’istituzione finanziaria ottiene una ricevuta di tardività ma i dati sono acquisiti dall’Agenzia e scambiati con gli Stati entro il 30 settembre (TARDIVITÀ LIEVE) | INVIO DAL 21/07/2018 – L’istituzione finanziaria ottiene una ricevuta di tardività, i dati sono acquisiti dall’Agenzia ma scambiati con gli Stati dopo il 30 settembre (TARDIVITÀ GRAVE/INADEMPIMENTO) |
COMMON REPORTING STANDARD E DAC2 DATI ANNO 2018 E SUCCESSIVI | INVIO ENTRO IL 30 APRILE ANNO N+1/I dati sono acquisiti dall’Agenzia e scambiati con gli Stati entro il 30 settembre (INVIO NEI TERMINI) | INVIO ENTRO IL 30/05/ANNO N+1 – L’istituzione finanziaria ottiene una ricevuta di tardività ma I dati sono acquisiti dall’Agenzia e scambiati con gli Stati entro il 30 settembre (TARDIVITÀ LIEVE) | INVIO DAL 31/05/ANNO N+1 – L’istituzione finanziaria ottiene una ricevuta di tardività, i dati sono acquisiti dall’Agenzia ma scambiati con gli Stati dopo il 30 settembre (TARDIVITÀ GRAVE/INADEMPIMENTO) |
FATCA – NOTICE 2017-46
Si richiama l’attenzione delle associate circa la corretta trattazione dell’obbligatorietà del campo TIN nei flussi FATCA a partire dai flussi di competenza dell’anno 2017. Tuttavia, limitatamente ai soli conti preesistenti, la Notice 2017-46 dell’IRS stabilisce una eccezione che attenua tale obbligatorietà qualora l’istituzione finanziaria non abbia potuto reperire il TIN. Tali indicazioni sono state recepite nel paragrafo 3.8.2 dell’allegato n. 1 al provvedimento del 24 aprile 2018 “istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati in applicazione degli accordi FATCA”.
Inoltre, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato nell’area autenticata del SID una nuova versione del modulo di controllo Gestione flussi FATCA v2.1 (versione 2.1.0) dei flussi che:
- dà luogo allo scarto del file qualora il campo TIN sia in bianco o valorizzato a zero (“000000000”)
- non dà luogo allo scarto del file quando il campo TIN è valorizzato con nove A (“AAAAAAAAA”) e il campo BirthDate è stato valorizzato. È opportuno ribadire che in base alla Notice 2017-46 la compilazione del campo TIN con nove “A” è legittima soltanto per conti preesistenti – alle condizioni previste dall’accordo IGA e del D.M. 6 agosto 2015 - qualora non sia stato possibile per l’istituzione finanziaria reporting acquisire l’informazione del TIN di un account holder persona fisica o di una controlling person. Al riguardo si richiama l’attenzione delle associate circa l’importanza di conservare la documentazione a dimostrazione che sia stata adottata l’ordinaria diligenza nelle procedure di acquisizione del TIN e che non sia stato oggettivamente possibile reperire tale informazione.
Infine, appare utile osservare che, per una completa conformità dell’adempimento FATCA alle nuove specifiche tecniche è opportuno che le istituzioni finanziarie che prima della pubblicazione del nuovo modulo di controllo ver. 2.1.0 abbiano già effettuato l’invio con la versione precedente, ripropongano la comunicazione entro i termini di scadenza prorogati.
ALLEGATI
- Comunicato stampa del 26 aprile 2018
- Provvedimento prot. n. 87319 del 24 aprile 2018 – FATCA
- Allegato tecnico FATCA ver. 2.1
- Provvedimento prot. n. 87316 del 24 aprile 2018 – CRS/DAC2
- Provvedimento prot. n. 87319 del 24 aprile 2018 – FATCA
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