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Con il Decreto legislativo n. 139/2024, attuativo della riforma fiscale prevista dalla legge delega n. 111/2023, il legislatore ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina dell'imposta di registro. Le novità mirano a razionalizzare la tassazione degli atti soggetti a registrazione, intervenendo su aspetti chiave come l'autoliquidazione, la classificazione dell'imposta e la disciplina di specifiche operazioni, tra cui le cessioni d'azienda e la determinazione della base imponibile per le divisioni ereditarie.
Una delle principali innovazioni riguarda la generalizzazione del principio di autoliquidazione dell’imposta di registro, già vigente per i contratti di locazione e per gli atti registrati telematicamente. L’articolo 41 del DPR n. 131/1986 (Tur) è stato modificato in modo da estendere questa modalità di pagamento a tutti gli atti soggetti a registrazione, fatta eccezione per quelli giudiziari e per gli atti registrati a debito (articolo 59 Tur).
A garanzia del corretto assolvimento dell’imposta, è stato introdotto il comma 2-bis all’articolo 41, che disciplina il controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate: in caso di versamento insufficiente, l’Ufficio notificherà un avviso di liquidazione per recuperare la maggiore imposta, gli interessi di mora e le sanzioni amministrative (articolo 13 del Dlgs n. 471/1997). Se il contribuente provvede al pagamento entro 60 giorni, la sanzione viene ridotta a un terzo.
L’autoliquidazione è stata estesa anche alle somme dovute nei casi di avveramento della condizione sospensiva (articolo 19 Tur).
L’articolo 42 del Tur distingue l’imposta di registro in tre categorie:
Con la riforma, l’imposta principale comprende anche quella dovuta per le denunce di cui all’articolo 19 Tur, mantenendo tuttavia l’esonero da responsabilità per i pubblici ufficiali (articolo 57, comma 2 Tur).
Il quarto comma dell’articolo 23 Tur è stato modificato per precisare che i beni aziendali sono soggetti all’aliquota specifica prevista per la loro categoria, purché nel contratto sia indicato un corrispettivo distinto per ciascun bene. La congruità della ripartizione è soggetta a verifica da parte dell’Ufficio (articolo 51 Tur). Inoltre, si conferma l’aliquota dello 0,5% per i crediti aziendali, in linea con la tassazione ordinaria delle cessioni di credito.
In materia di base imponibile, il nuovo testo dell’articolo 51 Tur specifica che le passività aziendali rilevano solo se strettamente inerenti all’azienda.
Un’importante novità riguarda la determinazione della base imponibile nelle divisioni ereditarie. La riforma recepisce l’orientamento della Cassazione (sentenza n. 2588/2023), stabilendo che, per individuare la massa comune, occorre considerare anche il valore dei beni donati in vita dal defunto ai coeredi soggetti all’obbligo di collazione (articoli 737 e seguenti del Codice civile). Tuttavia, tali beni restano esclusi dall’imposta di registro in sede di divisione.
L’articolo 46 del Tur è stato modificato per stabilizzare il saggio legale d’interesse utilizzato nel calcolo della base imponibile delle rendite vitalizie e dell’usufrutto. La riforma prevede che il tasso non possa essere inferiore al 2,5%.
La riforma recepisce la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 16080/2021) in materia di cessione di diritti edificatori (cd. cessione di cubatura). L’aliquota del 3% prevista dall’articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur, si applica anche ai contratti con cui si trasferiscono tali diritti. Contestualmente, l’articolo 4 del Dlgs n. 347/1990 è stato modificato per prevedere l’imposta ipotecaria in misura fissa per la trascrizione di questi atti.
Per i contratti preliminari (articolo 10 della Tariffa, parte prima, allegata al Tur), la riforma introduce due modifiche:
In materia di atti giudiziari:
Altre rilevanti modifiche riguardano:
La riforma introduce quindi un quadro normativo più omogeneo, garantendo certezza ai contribuenti e razionalizzando il sistema di registrazione degli atti soggetti a imposta.
Fonte: FiscoOggi
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