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Con il termine holding si identifica una società che, partecipando al capitale sociale di altre società, esercita su quest’ultime un’attività di direzione o controllo. La struttura che si delinea in seguito alla costituzione di una holding è quella di una piramide al cui vertice è posta la società madre (holding) e alla cui base si trovano le società figlie (controllate) o sorelle (partecipate), le quali possono detenere ulteriori partecipazioni in altre società. Tra i benefici dell’utilizzo di una holding vi sono quelli di natura tributaria, in quanto la stessa può costituire un valido strumento di pianificazione fiscale in quanto consente di usufruire di alcuni regimi speciali di tassazione agevolata e di attuare particolari strategie di allocazione volte a consentire una distribuzione degli utili ottimizzata e più efficiente sotto il profilo impositivo.
In primo luogo, merita segnalare la possibilità di fruire del regime della partecipation exemption (Pex), in forza del quale, al rispetto di talune condizioni relative alle tempistiche di detenzione, classificazione della partecipazione e tipologia di società partecipata, le plusvalenze realizzate con lla cessione di partecipazioni sono esenti per il 95% nel caso di holding società di capitali (spa, srl, sapa) o per il 41,86% nel caso di holding società di persone commerciali (snc, sas). In secondo luogo, l’utilizzo di una holding può risultare vantaggioso nell’ambito dell’intero gruppo societario costituitosi, avendo la stessa la possibilità di decidere - attraverso il sistema di trasferimento dei dividendi agevolato - come gestire la liquidità accentrata (se reinvestirla nelle figlie o distribuirla ai soci); difatti l’imponibilità degli utili percepiti da holding società di capitali - grazie al regime Pex - è ridotta al 5% (su cui andrà applicata l’aliquota Ires al 24%); da società di persone commerciali è al 58,14%; da società semplici segue le regole ordinarie applicabili al socio.
Inoltre nei casi in cui si decida di optare per la forma di società di capitali è possibile, al ricorrere di determinati requisiti, imputare i risultati reddituali della holding (ordinariamente assoggettati, se positivi, a Ires al 24%) direttamente in capo ai soci, che ne risponderanno in proporzione alla quota di possesso e secondo l’aliquota ordinaria applicabile in base ai rispettivi scaglioni di reddito; tale regime può risultare conveniente quando i soci, avendo posizioni fiscali favorevoli (per esempio, hanno crediti d’imposta personali o possono fruire di spese detraibili), possono conseguire un risparmio sulle imposte. Sotto il profilo dei costi, nel caso di holding dinamica (così ritenuta quando, oltre a detenere le partecipazioni, esercita attività di direzione e presta servizi alle società controllate), è tendenzialmente riconosciuto alla stessa il diritto alla detrazione in relazione all’Iva assolta sui costi di transazione (per esempio, spese legali inerenti i contratti, due diligence legale, contabile, fiscale, finanziaria, commerciale) e sugli altri costi inerenti all’attività di interferenza a favore delle società del gruppo.
Più dibattuta la questione in merito alla deducibilità di tali costi, considerato che in più occasioni l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto tale possibilità. Ancora, merita segnalare il particolare regime di applicazione dell’imposta di bollo dovuta dalle società su prodotti e strumenti finanziari detenuti; difatti in tal caso è dovuto il tributo nella misura del 2 per mille del valore di mercato dei prodotti finanziari (o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso) con un tetto massimo (assente, invece, nel caso di cliente persona fisica) di 14.000 euro. Ciò significa che il veicolo societario può diventare particolarmente conveniente per la gestione di attivi finanziari con un valore superiore a 7 milioni. Infine, vantaggi nell’utilizzo della holding si colgono anche con riferimento al tema delle perdite derivanti da investimenti di natura finanziaria; difatti, a differenza dell’ipotesi in cui il risultato negativo sia stato conseguito da una persona fisica, nel caso di holding (i) non si pone il limite di 5 anni a partire da quello di realizzo per poter recuperare le perdite realizzate; (ii) dette perdite possono essere compensate con componenti positivi anche di altra natura (tenuto conto che per le società tutte le componenti reddituali ricadono nella categoria del reddito d’impresa); (iii) data la gestione lordista, è possibile compensare le minusvalenze e plusvalenze generatesi da rapporti finanziari intrattenuti presso differenti intermediari finanziari.
Estratto dell'articolo pubblicato da Stefano Loconte, membro dell'advisory board di Assoholding, su Milano Finanza
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