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La Legge di Bilancio 2026 ha riscritto alcuni snodi centrali della Dividend Exemption e della Participation Exemption (PEX) introducendo un criterio di fondo molto chiaro: non tutte le partecipazioni sono uguali. In altre parole, il trattamento fiscale diventa più selettivo, e ruota attorno a poche variabili decisive.
Questo articolo è pensato come guida introduttiva sui 3 cambiamenti chiave da tenere a mente dopo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026
1) Nuove soglie di rilevanza: nasce lo spartiacque “sotto/sopra soglia”
Il primo cambiamento è quello che, in pratica, decide tutto: l’accesso ai regimi di esclusione/esenzione viene agganciato a soglie oggettive.
La logica è semplice: la norma “premia” (o comunque tratta in modo diverso) le partecipazioni considerate rilevanti, individuate da una di queste due condizioni alternative:
Cosa significa, in concreto? Che il perimetro di Dividend Exemption e PEX non è più “piatto”: sotto soglia si possono produrre effetti fiscali meno favorevoli; sopra soglia, invece, si resta nell’area dei meccanismi tipici di esclusione/esenzione.
Un dettaglio tutt’altro che marginale: per la soglia del 5% la disciplina consente di considerare anche partecipazioni indirette all’interno dello stesso gruppo, facendo riferimento ai criteri di controllo (art. 2359 c.c.) e tenendo conto dell’effetto di “demoltiplicazione” lungo la catena.
2) Centralità del valore fiscale: non basta più “quanto vale a bilancio”
Il secondo cambiamento è più sottile, ma è quello che crea più rischi operativi: la riforma rende determinante il valore fiscale.
Attenzione: non è un “valore economico”, né semplicemente un valore contabile. È il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (o dello strumento), che va ricostruito con rigore, tracciabilità e documentazione coerente.
Perché questo passaggio è così importante?
3) Decorrenza: contano le date (e spesso non sono quelle che immagini)
Il terzo cambiamento è quello che, spesso, determina l’errore più comune: pensare che “valga tutto dal 2026” in modo indifferenziato. In realtà, la riforma distingue e specifica quali eventi fanno scattare le nuove regole.
Questo significa che due operazioni apparentemente identiche possono ricadere in regimi diversi solo perché cambiano le date di delibera, acquisizione o realizzo, oppure perché il pacchetto ceduto è composto da “strati” comprati in anni differenti.
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