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L'Unione Europea si sta orientando verso lo scambio automatico di informazioni per le cripto-attività. Il quadro regolamentare sta prendendo forma, con il Decreto Legislativo 129/2024 del 13 settembre che adegua la normativa italiana al regolamento Micar (Markets in Crypto-Assets). Questo regolamento, mutuato anche dal legislatore fiscale, punta a un'armonizzazione delle regole per i mercati delle cripto-attività, obbligando i soggetti coinvolti in tali operazioni a una revisione accurata delle loro pratiche.
Un passo ulteriore verso la regolamentazione è rappresentato dalla legge di delegazione europea del 2024, approvata dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio. Questa legge mira ad attuare la direttiva 2023/2226, conosciuta come Dac 8, la quale introduce uno standard per lo scambio automatico di informazioni relative alle transazioni in cripto-attività, con le prime comunicazioni previste per il 2026. I dati scambiati includeranno informazioni sui soggetti detentori, i fornitori di servizi (Casp), il tipo e l'importo aggregato delle transazioni.
Lo scambio automatico di informazioni si estenderà anche ai ruling preventivi che coinvolgono persone fisiche, riguardando operazioni transfrontaliere superiori a 1,5 milioni di euro e questioni di residenza fiscale. Tuttavia, rimangono alcune incertezze sull'applicazione pratica di questi obblighi.
In linea con l'iniziativa europea, anche l'OCSE ha sviluppato il Crypto-Asset Reporting Framework (Carf), approvato nell'agosto 2022, che cerca di garantire lo stesso livello di trasparenza delle attività finanziarie tradizionali grazie al Common Reporting Standard (CRS). Tuttavia, l'adattamento del CRS alle cripto-attività presenta sfide, date la natura decentralizzata di questi asset e la presenza di operatori in giurisdizioni meno collaborative.
Gli obblighi di comunicazione riguarderanno principalmente i fornitori di servizi come exchange e wallet, nonché i soggetti che gestiscono protocolli DeFi, come le DAO, e i mercati di NFT. È necessaria una chiara distinzione tra le diverse tipologie di cripto-attività; ad esempio, solo gli NFT usati per investimenti o pagamenti saranno soggetti alla rendicontazione, escludendo quelli legati all'arte. Sarà inoltre fondamentale standardizzare le informazioni trasmesse per garantire una maggiore trasparenza.
Infine, la crescente regolamentazione e le complessità legate alla gestione e valorizzazione delle cripto-attività stanno spingendo alcuni utenti a utilizzare forme tradizionali di sostituzione negli obblighi fiscali. Ad esempio, il regime di risparmio amministrato, menzionato nella circolare 30/E/2023, consente alle società fiduciarie o a organizzazioni stabili in Italia di agire come sostituti d’imposta per conto dei clienti, a condizione che vi sia un accordo di custodia per le chiavi private o un conto per le transazioni in cripto-attività.
La risposta 181/2024 ha inoltre chiarito che le cripto-attività gestite da intermediari residenti sono esenti dalla compilazione del quadro RW, a patto che tali intermediari abbiano un ruolo attivo nella gestione o amministrazione degli asset.
Fonte: Il Sole24Ore del 23 settembre 2024
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