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Il Bonus pubblicità introdotto, a decorrere dall’anno 2018, dall’art. 57 bis del Dl 50/2017, tenta di dare nuovo slancio alla raccolta pubblicitaria delle imprese prevedendo un rimborso fino al 90% per i costi di pubblicità erogati all’editoria e ai media.
L’Agevolazione è riservata alle aziende e ai lavoratori autonomi che effettuino investimenti, superiori all’1% del valore degli investimenti di analoga natura realizzati nell’anno precedente, in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica nonché sulle emettenti televisive e radiofoniche locali.
Più precisamente il Bonus è rappresentato da un contributo, erogato sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, che sarà pari al 75%, del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato fino al 90% qualora, tali investimenti siano effettuati da micro imprese, piccole o medie imprese e start up innovative.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre a pubblicare i propri chiarimenti sulla pagina web (tra cui l’estensione del credito alle pubblicità su testate on line) del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (http:/presidenza.governo.it/die/) anticipa i contenuti del Dpcm di prossima adozione, che conterrà le modifiche attuate dalla misura in discorso, stabilendo i primi punti fermi e dando copertura al provvedimento.
Più precisamente viene chiarito che:
L’ultimo comma, del succitato articolo, prevede l’estensione del Bonus anche agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 24 giugno ed il 31 dicembre 2017 esclusivamente per quelli su fatti su quotidiani cartacei, anche online (per tutte le Testate iscritte presso il Tribunale ai sensi della L. n. 47/1948 o presso il Registro degli Operatori di comunicazione).
Anche in quest’ultimo caso il credito d’imposta andrà calcolato sulla parte eccedente l’1% d’incremento delle spese sostenute nell’anno precedente per analoghi investimenti pubblicitari.
Si evidenzia, altresì, che le spese si considerano sostenute secondo i principi di competenza fiscale precisati dall’art. 109 del Tuir.
Il loro sostenimento dovrà essere certificato dai soggetti ammessi al rilascio del visto di conformità (commercialisti) o dalla revisione legale dei conti.
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