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Credito di imposta ricerca e sviluppo

Si tratta di una misura agevolativa introdotta dall’ art. 3 del DL n. 145/2013 che ha subìto successive modifiche che ne hanno via via ampliato il raggio di azione fino alla legge di bilancio 2017.

Tale bonus è riconosciuto a tutte le imprese a prescindere dalla forma giuridica adottata, dalle dimensione e dal regime contabile adottato.

La misura consiste in un credito di imposta utilizzabile in compensazione mediante F24, per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal 2015 fino al 2020. E' riconosciuto fino ad un importo massimo annuo di euro 20 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000 ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2012, 2013 e 2014), ovvero dalla costituzione se questa è avvenuta da meno di tre anni.

Le spese su cui calcolare il credito sono riconducibili a quattro categorie:

  • personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio;
  • contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese non appartenenti al medesimo gruppo (“ricerca extra-muros”);
  • competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Per effetto delle ultime modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 50% della spesa incrementale rientrante in una delle categorie sopra individuate. La compensazione avviene dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.

L’agevolazione ha carattere automatico: per ottenerla non occorre un’autorizzazione, ma è sufficiente indicarla nella dichiarazione dei redditi (Quadro RU).

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