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Cooperative compliance, nuova gestione del rischio

In attesa del codice di condotta, prende forma il rinnovato adempimento collaborativo: il tutoraggio delle Entrate per prevenire i rischi fiscali che ora, grazie al Dlgs 221/2023, è accessibile da società con un fatturato superiore ai 750 milioni (soglia che scenderà a 500 milioni nel 2026).

Oltre all’abbassamento della soglia di accesso per i grandi soggetti, c’è anche la possibilità per le Pmi senza i citati requisiti dimensionali di certificare il proprio sistema di controllo del rischio. Nei prossimi anni si potrebbe arrivare a più di 9mila soggetti candidabili (oggi nel regime sono 110) e a “presidiare” in modo partecipato la maggior parte del gettito delle imprese italiane. Sullo sfondo c’è poi la previsione della delega, volta a introdurre un regime di cooperative compliance per le persone fisiche. L’obiettivo è nobile: se non si può intervenire sulla struttura dei tributi per i vincoli di gettito, si punti alla distensione dei rapporti e alla certezza del diritto. Il controllo ex post e il relativo contenzioso dovrebbero rappresentare una extrema ratio (il contenzioso è invece in preoccupante aumento, si veda Il Sole 24 Ore del 6 maggio).

Controllo interno

La prevenzione del rischio fiscale si inserisce nei più moderni sistemi di controllo interno. Occorre tendere alla “compliance integrata” (si veda l’articolo in pagina), ovvero un modello dove i vari presìdi aziendali previsti da normative quali la legge 262/2005 e il Dlgs 231/2001 facciano leva gli uni sugli altri, anche nell’ottica di non “far morire di compliance” le aziende.

Nell’ambito del regime, un ruolo cruciale è svolto dal tax control framework e dalla matrice dei rischi. Bene il modello standard per quest’ultima, già sostanzialmente pronto, e bene che si vada verso l’individuazione di best practice, ma non si dimentichino le peculiarità delle varie aziende. Inoltre, il lavoro di standardizzazione e i passi in avanti sul principio del contraddittorio dovrebbero portare a superare le difficoltà interpretative connesse al distinguo tra rischi significavi e non, che impattano sui vantaggi dell’istituto.

Sanzioni penali e amministrative

Muovendo dalle sanzioni penali, il decreto 221 prevede sì una causa di esclusione della punibilità, ma la limita agli “elementi attivi” e anche ai rischi “comunicati preventivamente” all’Agenzia (post accesso nel regime, non quelli relativi ad annualità pregresse). Resta quindi la scure di un procedimento penale che comunque prende avvio, con tutte le conseguenze negative, anche reputazionali.

Meglio sarebbe stato rimuovere in radice la rilevanza penale delle condotte non fraudolente, senza dover attendere la valutazione del giudice circa la sussistenza della causa di non punibilità. Occorrerebbe poi un coordinamento con il Dlgs 231/2001, per evitare l’avvio di un procedimento per l’ente.

Sul fronte delle sanzioni amministrative, analogamente, è prevista la disapplicazione integrale in relazione a rischi significativi comunicati, e la (sola) riduzione alla metà per i rischi mappati ma non comunicati.

La comunicazione preventiva dei rischi significativi garantisce quindi la non punibilità penale e amministrativa, che invero dovrebbe essere riconosciuta anche ai rischi non significativi indicati e monitorati nella matrice.

Interlocutore unico

Altro aspetto da curare affinando il codice di condotta – oltre al citato contraddittorio, che dev’essere effettivo (l’assenza di una, forse necessaria, Authority terza, con una forma di arbitrato per risolvere divergenze di vedute, impone che l’Agenzia prima di prendere qualsiasi decisione inviti il contribuente a puntualizzare le sue ragioni) – è quello della garanzia di un interlocutore unico.

Il coinvolgimento della Guardia di finanza o di altri enti va inteso come un potenziamento del team dedicato su peculiari questioni, non come la creazione di un ulteriore interlocutore. L’adempimento collaborativo, in definitiva, deve puntare ad abbracciare tutte le materie, a parlare con tutti gli altri strumenti di “gestione delle controversie” (Apa, Map, eccetera) e ad estendersi a tutto il gruppo.

Articolo di Antonio Tomassini pubblicato da Il Sole 24Ore 

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