L'8 ottobre, l'Agenzia delle Entrate (ADE) ha pubblicato una serie di FAQ per fornire chiarimenti sulle regole di adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB). Questi chiarimenti, disponibili nella sezione dedicata sul sito dell'Agenzia, coprono aspetti rilevanti per chi intende aderire al concordato.
Le risposte sono suddivise in diverse aree, tra cui:
- Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva;
- Contribuenti forfetari e superamento delle soglie;
- Condizioni di accesso e cause di esclusione;
- Casistiche particolari.
I principali chiarimenti:
- Versamenti dei collaboratori dell’impresa familiare Le FAQ confermano che i collaboratori dell’impresa familiare devono effettuare i versamenti pro quota, in linea con quanto previsto dagli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, con riferimento alle loro quote di partecipazione.
- Ravvedimento di un solo anno d’imposta È possibile esercitare l’opzione del concordato preventivo per una sola delle due annualità oggetto del CPB, come chiarito dall'Agenzia.
- Adesione dei forfetari con superamento della soglia di 100.000 euro I contribuenti forfetari che superano i 100.000 euro di ricavi possono comunque accedere al regime opzionale di imposizione sostitutiva previsto dal CPB, secondo le disposizioni dell’articolo 31-bis del decreto.
Questi chiarimenti offrono maggiore sicurezza per i contribuenti interessati, aiutandoli a comprendere meglio le regole e le modalità di adesione al concordato preventivo biennale.
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