Rinvio del termine di adesione al concordato preventivo biennale: una misura attesa dal mondo professionale
Se approvata nella versione attuale, la modifica all’art. 9, comma 3, del D.lgs. 13/2024 comporterà una significativa proroga del termine per aderire al CPB relativo al biennio 2025-2026:
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30 settembre per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (anziché il 31 luglio);
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Ultimo giorno del nono mese dalla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti “non solari” (anziché il settimo mese attualmente previsto).
Questa estensione, fortemente sollecitata da consulenti e associazioni di categoria, si colloca nel solco della razionalizzazione del calendario fiscale, rispondendo alla necessità di evitare sovrapposizioni con gli adempimenti dichiarativi e offrendo maggior tempo per analizzare le proposte di concordato elaborate dall’Agenzia delle Entrate.
Va inoltre ricordato che, a partire da questa tornata biennale, l’adesione al CPB non avviene più tramite modello dichiarativo, ma con una comunicazione separata. Una dimenticanza o una discrepanza rispetto ai dati trasmessi può comportare la decadenza dall’istituto (art. 22, comma 1, lett. c), D.lgs. 13/2024), rafforzando così il profilo di responsabilità del contribuente e del professionista incaricato.
Ulteriore novità rilevante è il differimento, previsto dal Milleproroghe 2024 (art. 3-bis, comma 5, del D.L. 202/2024), del termine per la messa a disposizione dei software utili alla trasmissione dei dati ISA e alla predisposizione delle proposte di concordato: dal 15 al 30 aprile 2025.
Infine, si conferma la possibilità di aderire ogni anno a una nuova tornata biennale, come ribadito dall’Agenzia con la Faq n. 9 del 25 ottobre 2024.
Lo stop ai forfettari: l’incompatibilità strutturale con il CPB
L’altro intervento radicale previsto dal decreto correttivo riguarda l’esclusione dei contribuenti in regime forfettario dal concordato preventivo biennale a partire dal 2025, mediante l’abrogazione degli articoli da 23 a 33 del D.lgs. 13/2024.
La misura è motivata da due considerazioni:
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La scarsa adesione al meccanismo sperimentale del 2024, che prevedeva un’opzione annuale tardiva e scarsamente efficace;
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L’incompatibilità strutturale tra il regime forfettario e la logica del CPB, fondata su una stima attendibile e preventiva del reddito, che mal si concilia con la semplificazione estrema del forfait.
Restano validi, tuttavia, alcuni importanti chiarimenti:
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I forfettari che hanno esercitato l’opzione per il CPB nel 2024 manterranno la validità della scelta per quell’anno, da indicare nel quadro LM del modello Redditi 2025.
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I soggetti che nel 2025 escono dal forfait (per superamento dei limiti di ricavi o per altre cause), potranno accedere al CPB 2025-2026 come soggetti ISA, se il superamento avviene entro il 30 settembre 2025 (cfr. Faq del 15 ottobre 2024 e interpello n. 248/2024).
Il nodo dei codici Ateco e i coefficienti di redditività
Un’ulteriore disposizione del Correttivo, contenuta all’art. 1, affronta il tema della nuova classificazione Ateco 2025, entrata in vigore il 1° gennaio e applicabile ai fini dichiarativi dal 1° aprile.
In attesa dell’approvazione dei nuovi coefficienti di redditività per i forfettari, il decreto stabilisce che si continueranno a utilizzare quelli già in vigore (allegato n. 2 alla legge 145/2018), riferiti alla classificazione Ateco 2017.
Fonte: Il Sole24Ore del 4/04/2025