logo
Assoholding sostiene l'ambiente

Questa schermata contribuisce al risparmio energetico quando ti allontani o resti inattivo.

Concordato Preventivo Biennale: proroga adesione e blocco accesso forfettari

concordato preventivo biennale

Dopo l’approvazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri, lo scorso 13 marzo, dello schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale, sono attesi i pareri delle commissioni parlamentari sul tema del concordato preventivo biennale.

Il Governo ha avviato una revisione puntuale di alcune delle disposizioni più delicate introdotte con il D.lgs. 13/2024. Tra le misure più rilevanti all’esame, spiccano due modifiche sostanziali in tema di concordato preventivo biennale (CPB): il rinvio del termine di adesione e l’abrogazione dell’opzione per i contribuenti forfettari a partire dal 2025.

Rinvio del termine di adesione al concordato preventivo biennale: una misura attesa dal mondo professionale

Se approvata nella versione attuale, la modifica all’art. 9, comma 3, del D.lgs. 13/2024 comporterà una significativa proroga del termine per aderire al CPB relativo al biennio 2025-2026:

  • 30 settembre per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (anziché il 31 luglio);

  • Ultimo giorno del nono mese dalla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti “non solari” (anziché il settimo mese attualmente previsto).

Questa estensione, fortemente sollecitata da consulenti e associazioni di categoria, si colloca nel solco della razionalizzazione del calendario fiscale, rispondendo alla necessità di evitare sovrapposizioni con gli adempimenti dichiarativi e offrendo maggior tempo per analizzare le proposte di concordato elaborate dall’Agenzia delle Entrate.

Va inoltre ricordato che, a partire da questa tornata biennale, l’adesione al CPB non avviene più tramite modello dichiarativo, ma con una comunicazione separata. Una dimenticanza o una discrepanza rispetto ai dati trasmessi può comportare la decadenza dall’istituto (art. 22, comma 1, lett. c), D.lgs. 13/2024), rafforzando così il profilo di responsabilità del contribuente e del professionista incaricato.

Ulteriore novità rilevante è il differimento, previsto dal Milleproroghe 2024 (art. 3-bis, comma 5, del D.L. 202/2024), del termine per la messa a disposizione dei software utili alla trasmissione dei dati ISA e alla predisposizione delle proposte di concordato: dal 15 al 30 aprile 2025.

Infine, si conferma la possibilità di aderire ogni anno a una nuova tornata biennale, come ribadito dall’Agenzia con la Faq n. 9 del 25 ottobre 2024.

Lo stop ai forfettari: l’incompatibilità strutturale con il CPB

L’altro intervento radicale previsto dal decreto correttivo riguarda l’esclusione dei contribuenti in regime forfettario dal concordato preventivo biennale a partire dal 2025, mediante l’abrogazione degli articoli da 23 a 33 del D.lgs. 13/2024.

La misura è motivata da due considerazioni:

  • La scarsa adesione al meccanismo sperimentale del 2024, che prevedeva un’opzione annuale tardiva e scarsamente efficace;

  • L’incompatibilità strutturale tra il regime forfettario e la logica del CPB, fondata su una stima attendibile e preventiva del reddito, che mal si concilia con la semplificazione estrema del forfait.

Restano validi, tuttavia, alcuni importanti chiarimenti:

  • I forfettari che hanno esercitato l’opzione per il CPB nel 2024 manterranno la validità della scelta per quell’anno, da indicare nel quadro LM del modello Redditi 2025.

  • I soggetti che nel 2025 escono dal forfait (per superamento dei limiti di ricavi o per altre cause), potranno accedere al CPB 2025-2026 come soggetti ISA, se il superamento avviene entro il 30 settembre 2025 (cfr. Faq del 15 ottobre 2024 e interpello n. 248/2024).

Il nodo dei codici Ateco e i coefficienti di redditività

Un’ulteriore disposizione del Correttivo, contenuta all’art. 1, affronta il tema della nuova classificazione Ateco 2025, entrata in vigore il 1° gennaio e applicabile ai fini dichiarativi dal 1° aprile.

In attesa dell’approvazione dei nuovi coefficienti di redditività per i forfettari, il decreto stabilisce che si continueranno a utilizzare quelli già in vigore (allegato n. 2 alla legge 145/2018), riferiti alla classificazione Ateco 2017.

Fonte: Il Sole24Ore del 4/04/2025

In evidenza

Articoli correlati

Vuoi saperne di più? Compila il form per contattarci

Prodotto aggiunto al carrello!