logo
Assoholding sostiene l'ambiente

Questa schermata contribuisce al risparmio energetico quando ti allontani o resti inattivo.

Compensazione IVA infragruppo: la Cassazione conferma l’obbligatorietà della garanzia

Ordinanza n. 19787/2025: legittima la sanzione per omesso versamento in assenza della cauzione prevista

Obbligo di garanzia nelle compensazioni IVA superiori a 50.000 euro

Con l’ordinanza n. 19787 del 17 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in materia di compensazione dell’IVA nell’ambito della liquidazione di gruppo, la prestazione della garanzia fideiussoria, sotto forma di cauzione, fideiussione bancaria o assicurativa, rappresenta un elemento obbligatorio e costitutivo del diritto alla compensazione stessa. In assenza della garanzia, l’operazione risulta inefficace e si configura un omesso versamento d’imposta, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Il caso oggetto della pronuncia trae origine da una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 633/1972. La società contribuente, parte di un gruppo IVA, aveva effettuato la compensazione di un credito superiore a 50.000 euro senza presentare le garanzie previste dall’art. 38-bis del medesimo decreto. L’Agenzia ha pertanto proceduto all’iscrizione a ruolo delle somme, comprensive di imposta, interessi e sanzione, a seguito dell’assenza della garanzia in sede di presentazione della dichiarazione annuale.

La garanzia come presupposto per la validità della compensazione

I giudici di merito avevano accolto il ricorso della società, ritenendo che l’omissione fosse di natura meramente formale, priva di effetti sostanziali sull’obbligazione tributaria. La Suprema Corte, invece, ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, sottolineando che la garanzia rappresenta una condizione essenziale per il perfezionamento della compensazione e che la sua mancanza rende dovuto il versamento.

La Corte ha inoltre escluso ogni contrasto con i principi del diritto comunitario in materia di IVA, chiarendo che il principio di neutralità dell’imposta e quello di proporzionalità non risultano violati, in quanto la normativa nazionale si limita a richiamare disposizioni già previste per i rimborsi accelerati, senza introdurre nuovi oneri a carico del contribuente.

In evidenza

Articoli correlati

Richiedi un appuntamento con i nostri professionisti

Prodotto aggiunto al carrello!