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con una FAQ pubblicata venerdì 27 gennaio 2023 sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate ha dato riscontro ad una criticità evidenziata da Assoholding in tema di autodichiarazione degli aiuti Stato per i soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR.
In seguito ai costanti confronti avvenuti tra Assoholding e l’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha chiarito come l’attestazione di cui al punto E) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dal D.M. 11 dicembre 2021 “deve intendersi riferita alla data in cui gli aiuti si considerano concessi sulla base delle indicazioni fornite nella tabella a pagina 8 delle istruzioni”.
Pertanto, le società che nel periodo d’imposta in cui hanno legittimamente beneficiato degli aiuti di Stato non superavano il test di prevalenza di cui all’articolo 162-bis del TUIR, sono tenute ad inviare l’autodichiarazione entro il 31 gennaio 2023, utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
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