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Agevolazioni fiscali per premi di risultato e partecipazioni agli utili corrisposti ai dipendenti

L’articolo 1, commi 182-190 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), come modificata ed integrata dalla legge di stabilità e bilancio 2017, unitamente alla Manovra correttiva 2017, hanno introdotto misure fiscali che agevolano le retribuzioni premiali, in un’ottica di partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro e allo sviluppo del welfare aziendale, che si sostanzia nell’attribuzione di opere, servizi nonché in alcuni casi di somme sostitutive c.d. “benefit”, connotati da particolari rilevanza sociale.

Le nuove disposizioni muovono nella direzione di realizzare un disegno unitario di riduzione dell’onere fiscale tanto a carico dei lavoratori subordinati quanto a carico dei datori di lavoro. I primi, non dovranno assoggettare a tassazione alcune voci di reddito, i secondi risparmieranno sugli oneri contributivi grazie all’ampliamento delle componenti escluse dal reddito di lavoro dipendente ed alla possibilità di dedurre - nella determinazione di tale reddito - spese sostenute per il welfare aziendale in precedenza soggette invece a una limitata deducibilità.

In particolare, la previsione di cui all’art.1 co. 182 della legge di Stabilità consiste, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore subordinato, nell’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10% per i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di importo di 3.000 euro lordi, elevato a 4.000 euro solo per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

I destinatori della norma, per quanto concerne i datori di lavoro, sono tutti i soggetti di diritto privato ad esclusione pertanto delle Amministrazioni Pubbliche.

Per quanto concerne i lavoratori, l’agevolazione trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a euro 80.000.

Dalla determinazione del limite devono essere esclusi eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata.

Il limite di € 3.000 summenzionato è riferito alle somme in denaro erogate nel periodo di imposta, a titolo di premi di produttività o di somme relative a partecipazione agli utili corrisposti.

Nell’ipotesi di erogazione congiunta di premi e utili il limite si applica alla sommatoria delle due componenti (C.M. 15.6.2016, n. 28/E). Le somme eccedenti il limite di € 3.000 sono soggette a tassazione ordinaria.

Il limite di reddito (€ 80.000) si calcola cumulando anche più redditi di lavoro dipendente, ivi comprese le pensioni, purché assoggettati a tassazione ordinaria; essendo riferito al periodo di imposta precedente, il superamento di detto limite in corso d’anno non pregiudica la detassazione dei premi di produttività ma ne impedisce la corresponsione nel periodo di imposta successivo.

Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori dipendenti nell’organizzazione del lavoro, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è ridotta di 20 punti percentuali. Come sopra accennato, per queste aziende il limite di detassazione è elevato a 4.000 euro. Su come debba intendersi il concetto di rapporto paritetico è intervenuta la Circolare n. 28/E del 15/6/2016 dell’Agenzia delle Entrate la quale ha chiarito che ai fini del beneficio è necessario che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno dal «basso» che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro.

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